PDL 61

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 61

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Divieto di detenzione degli animali marini nei centri zoologici acquatici e nei delfinari e disposizioni per la loro riconversione

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – I delfinari sono i luoghi in cui i cetacei sono detenuti a scopo commerciale, costretti a esibirsi, a seguito di addestramenti coercitivi con metodi inqualificabili, per ottenere in cambio il cibo. Gli spettacoli di cui sono protagonisti non rispettano in alcun modo le loro esigenze socio-etologiche né tantomeno la normativa vigente, disattesa nelle strutture italiane. In generale, gli animali marini detenuti in centri zoologici acquatici sono troppo spesso sottoposti a trattamenti idonei a procurare un danno alla loro salute con conseguenti gravi sofferenze. Le dimensioni delle vasche in cui sono destinati a vita li costringono a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
Nelle strutture di cattività gli animali sono tenuti in condizioni assolutamente incompatibili con la loro natura. Il contributo fornito per la tutela della biodiversità e per le specie considerate a rischio di estinzione è trascurabile rispetto alle sofferenze causate. In molte strutture, inoltre, si consentono forme di addestramento e di esibizione dei cetacei o di altri mammiferi che nulla hanno a che fare con la presunta funzione di tutela della biodiversità, ricerca ed educazione.
Non può essere sottaciuto un rilevante dato divulgato dall'Eurispes che indica che il 65 per cento degli italiani si dichiari contrario al mantenimento in cattività dei delfini. Ciò evidentemente sta a significare un nuovo e rispettoso atteggiamento dell'uomo nei confronti degli abitanti del mare.
Questa proposta di legge, quindi, si propone di vietare tutti i centri zoologici acquatici e tutte le strutture nelle quali i delfini sono sfruttati, nella profonda convinzione che si debba assolutamente fare a meno degli acquari e dei delfinari che detengono animali per mera attività commerciale e con il solo intento di trarre profitto dalla loro esposizione al pubblico.
In particolare, l'iniziativa legislativa pone il divieto di detenere animali in centri zoologici acquatici o in delfinari comunque denominati al fine di perseguire finalità commerciali e ricreative. Pertanto vieta l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta e il trasporto a fini di alienazione di qualunque specie di animale marino.
La proposta di legge prevede, di conseguenza, che i centri zoologici acquatici e i delfinari operanti attualmente sul territorio debbano essere riconvertiti in uno o più centri di ricovero (santuari) aventi quale unica ed esclusiva finalità la cura e il mantenimento degli animali per i quali non sia possibile il rilascio in natura, tenuto conto delle difficoltà di adattamento all'ambiente naturale dopo un prolungato periodo di detenzione in cattività. Considerata l'impossibilità, per molti esemplari, di un rilascio in natura tale da non comprometterne la sopravvivenza, tali luoghi dovranno essere atti ad ospitare in modo permanente animali marini in condizioni il più possibile vicine a quelle dell'habitat naturale. Spesso, infatti, non risulta possibile rilasciare in mare delfini che sono stati mantenuti in cattività per decenni, o che in cattività sono nati, perché non sarebbero in grado di rimanere in vita se non accuditi. Tale situazione, che necessita di essere affrontata in maniera adeguata, deriva da fenomeni che vanno arginati a monte come la cattura di esemplari strappati dal loro habitat naturale e le inopportune nascite in cattività. Inoltre, i santuari dovranno essere luoghi adibiti a completare procedure di soccorso e di riabilitazione di cetacei, ad esempio, a seguito di eventi di spiaggiamento. Infatti, uno dei problemi che le autorità nazionali oggi si trovano spesso ad affrontare è proprio la gestione di delfini spiaggiati sulle coste italiane effettuata in maniera del tutto inadeguata proprio per l'assenza di luoghi idonei allo scopo.
Ancora, l'iniziativa legislativa dispone che l'apertura al pubblico dei centri di ricovero sia vietata, ad esclusione di visite guidate, ad opera di personale autorizzato o sotto la sua supervisione, aventi quale unica finalità quella di promuovere l'istruzione e la sensibilità del pubblico sulla conservazione della biodiversità, in particolare, fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali. Nel corso di tali visite, gli animali non dovranno in alcun modo essere indotti ad assumere atteggiamenti per loro innaturali a beneficio del pubblico e sarà vietato qualsiasi contatto fisico diretto tra animali e pubblico. Gli eventuali proventi derivanti dalle visite guidate contribuiranno alla sostenibilità finanziaria del progetto andando a copertura dei costi per il personale e per il mantenimento della struttura e saranno altresì destinati alla promozione del benessere degli animali ospitati.
In conclusione, la ratio cui risponde l'iniziativa legislativa in oggetto risiede nella ferma contrarietà alla pratica della riduzione in cattività dei delfini e degli altri animali marini in ragione del fatto che ogni animale ha il diritto di vivere libero nel proprio ambiente naturale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di detenzione di animali marini in centri zoologici acquatici o in delfinari nonché di acquisto dei medesimi animali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato detenere animali in centri zoologici acquatici o in delfinari comunque denominati al fine di perseguire finalità commerciali e ricreative.
2. Ferme restando le normative vigenti per la tutela degli animali e per la preservazione delle biodiversità, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta e il trasporto a fini di alienazione di animali marini.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'importazione di animali destinati alla detenzione in centri zoologici acquatici o in delfinari comunque denominati.

Art. 2.
(Riconversione dei centri zoologici acquatici e dei delfinari in centri di ricovero)

1. I centri zoologici acquatici e i delfinari comunque denominati operanti nel territorio nazionale sono riconvertiti in uno o più centri di ricovero aventi quale unica ed esclusiva finalità la cura e il mantenimento degli animali marini per i quali non sia possibile il rilascio in natura, tenuto conto delle difficoltà di adattamento all'ambiente naturale dopo un prolungato periodo di detenzione in cattività.
2. In funzione della riconversione in centri di ricovero, i centri zoologici acquatici e i delfinari di cui al comma 1 devono essere dotati di un'apposita licenza ed essere sottoposti a ispezioni volte ad assicurare la loro conformità a specifiche prescrizioni, quali la conservazione della biodiversità, e a standard minimi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
3. L'apertura al pubblico dei centri di ricovero è vietata, a esclusione di visite guidate ad opera di personale autorizzato o sotto la sua supervisione, aventi quale unica finalità quella di promuovere l'istruzione e la sensibilità del pubblico sulla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali. Nel corso di tali visite, gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti per loro innaturali a beneficio del pubblico ed è vietato qualsiasi contatto fisico diretto tra animali e pubblico.
4. I proventi derivanti dalle visite guidate di cui al comma 3, dedotti i costi per il personale e per il mantenimento, sono utilizzati al fine esclusivo di promuovere il benessere degli animali ospitati.
5. Qualora i centri zoologici acquatici e i delfinari non si adeguino a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essi devono essere chiusi. In caso di chiusura, il Ministero della transizione ecologica accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano trasferiti, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altri centri di ricovero.
6. Ai fini della riconversione, sono previste agevolazioni fiscali stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

Art. 3.
(Anagrafe)

1. Gli animali ospitati presso i centri di ricovero di cui all'articolo 2 devono essere registrati in un'apposita anagrafe organizzata e gestita dal Ministero della transizione ecologica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, previo censimento degli esemplari detenuti nei centri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della realizzazione dell'anagrafe.

Art. 4.
(Personale)

1. Il personale operante nei centri di ricovero di cui all'articolo 2 deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito con decreto dal Ministro della transizione ecologica.
2. Nei centri di ricovero non possono essere impiegati soggetti che hanno avuto condanne per reati di maltrattamento o di traffico di animali.

Art. 5.
(Controlli)

1. I controlli sui centri di ricovero di cui all'articolo 2 in ordine al rispetto delle disposizioni della presente legge sono svolti, con cadenza almeno semestrale, dal Ministero della transizione ecologica che, a tale fine, si avvale dell'Arma dei carabinieri, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Il maltrattamento di animali ospitati nei centri di ricovero di cui all'articolo 2 è punito con le pene previste dal codice penale per il maltrattamento di animali.
2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da persone giuridiche si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, compresa la sospensione totale delle attività societarie.
3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti dal Ministero della transizione ecologica e sono destinati alle associazioni che perseguono la tutela del benessere degli animali.

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