PDL 606

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 606

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, AIELLO, AMATO, ASCARI, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche commerciali scorrette in materia di sostenibilità ambientale di prodotti o servizi destinati al mercato e sui loro effetti sullo sviluppo del modello di economia circolare

Presentata il 21 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del greenwashing e sugli effetti di tale pratica nell'ambito della comunicazione sulla sostenibilità ambientale e nello sviluppo di un modello di economia circolare.
Com'è noto, al giorno d'oggi, una corretta e proficua comunicazione rappresenta un tassello fondamentale per qualunque azienda che voglia essere competitiva sul mercato.
Il green marketing si rivela virtuoso, svolgendo il doppio e positivo compito di contribuire alla causa ambientale e al contempo di consentire all'azienda di aumentare, auspicabilmente, gli introiti attraverso un'efficace campagna promozionale che esalta le caratteristiche ecologiche dei beni immessi sul mercato.
In particolare, nel settore della comunicazione green e della sostenibilità si registra un forte incremento dell'utilizzo di claim ambientali da parte delle aziende, con i quali si vuole informare il consumatore circa la credibilità e l'impatto ambientale di uno specifico prodotto offerto sul mercato.
In altre parole, il tema della sostenibilità ambientale assume oggi un ruolo centrale, tanto da indurre le aziende a promuovere una comunicazione che possa esaltare le performance ambientali del prodotto offerto sul mercato, allo scopo di rendere consapevole il consumatore che il suo acquisto può realmente fornire un contributo in termini di impatto ambientale.
Ebbene, proprio l'esigenza di essere competitivi sul mercato rende sempre più frequente e attuale un abuso della comunicazione nel settore ambientale, con un forte incremento della casistica di pubblicità ingannevole da parte di alcune aziende che fanno leva sulla presunta ecologicità dei propri prodotti a scopo di marketing, a volte cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.
Tale fenomeno, definito greenwashing, rappresenta quindi un tema di grande attualità e importanza, che produce i suoi effetti negativi sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti delle aziende che promuovono una comunicazione chiara, veritiera e attendibile, in perfetta sintonia con le linee guida previste nel settore della comunicazione ambientale.
Di recente, infatti, l'Unione europea ha introdotto nuove regole di rendicontazione sociale e ambientale che le grandi imprese dovranno rispettare per mostrare di essere realmente sostenibili, proprio allo scopo di contrastare il fenomeno greenwashing e di rendere trasparenti le modalità con le quali vengono gestiti i rischi sociali e ambientali.
In particolare, a partire dal 2024, stando al contenuto dell'accordo siglato da Consiglio e Parlamento europeo, firmato congiuntamente con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), le grandi imprese saranno obbligate a rendere pubblico l'impatto ambientale dei propri prodotti sui consumatori e sul pianeta.
L'obiettivo è dunque quello di tutelare il mercato ponendo fine all'ormai diffusa pratica del greenwashing e gettando le basi per gli standard di rendicontazione della sostenibilità a livello globale.
Orbene, venendo al fulcro della questione, la presente proposta di legge mira a istituire un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta sul greenwashing e sugli effetti di tale pratica nell'ambito della comunicazione sulla sostenibilità ambientale e su un sano sviluppo del modello di economia circolare.
D'altronde, la previsione di una Commissione parlamentare di inchiesta in tema di greenwashing è in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Green Deal 2050, i quali hanno come precipuo obiettivo quello di promuovere una transizione ecologica che porti allo sviluppo di un nuovo modello economico social-ecologico a basso impatto di carbonio, inclusivo ed equo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche commerciali scorrette in materia di sostenibilità ambientale di prodotti o servizi destinati al mercato e sui loro effetti sullo sviluppo del modello di economia circolare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) indagare sulle pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo;

b) monitorare lo stato di attuazione della legislazione per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette di cui alla lettera a), al fine di individuare eventuali misure per il rafforzamento o la correzione della medesima legislazione;

c) analizzare le iniziative promozionali e pubblicitarie nel campo della sostenibilità ambientale adottate dalle piccole e medie imprese e da tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto o servizio, dalla fase di estrazione delle materie prime a quelle di progettazione sostenibile, di produzione, di distribuzione e di commercializzazione, al fine di acquisire proposte operative e di promuovere l'adozione di linee guida che consentano alle aziende di informare in modo efficace e corretto il consumatore circa la reale sostenibilità di un prodotto o servizio.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da quattordici senatori e da quattordici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

1. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2023, di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 35.000 euro per l'anno 2025 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

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