PDL 605

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 605

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORRONE, NISINI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, CARLONI, CATTOI, CAVANDOLI, GIAGONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare

Presentata il 21 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede, anche per la XIX legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che possa vigilare e far luce su specifiche tipologie di illecito legate non solo al traffico dei rifiuti, ma ad anche ad altri tipi di violazione in materia ambientale. Il lavoro della Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti è stato finora riconosciuto come attività funzionale non solo alla repressione dei reati contro l'ambiente e la salute, ma anche come spinta nei confronti del Parlamento e del Governo a intervenire sui punti nevralgici dell'ordinamento nazionale individuati dal lavoro della Commissione stessa. In aggiunta alle competenze attribuite nelle precedenti legislature, la presente proposta di legge prevede che l'attività della Commissione si estenda anche al fenomeno delle cosiddette «agromafie» e alle indagini sui fenomeni di illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse alle organizzazioni criminali, non solo di tipo mafioso, che operano nel settore ittico-agricolo-pastorale e in generale in quello enogastronomico, realizzando adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni di prodotti, di etichettature e di marchi di tutela, e sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse alle attività agroalimentari, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

c) individuare eventuali connessioni tra le attività illecite nel settore agroalimentare e le altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico illecito di prodotti con marchio «Made in Italy» contraffatti o alterati, nonché eventuali connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;

d) verificare l'eventuale sussistenza di specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero:

1) di prodotti agroalimentari contraffatti, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei prodotti, per individuare le attività volte a immettere nel mercato nazionale i beni e i prodotti alterati o contraffatti o che comunque richiamano il cosiddetto «Italian sounding»;

2) di rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispettano le caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

e) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, accertando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

g) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

h) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

i) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

l) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla coltivazione o all'allevamento su siti inquinati, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

m) indagare su eventuali attività illecite connesse a casi di incendio o ad altre condotte illecite aventi ad oggetto gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

n) svolgere indagini volte a individuare eventuali attività illecite connesse al fenomeno del caporalato nel settore delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività enogastronomiche;

o) svolgere indagini volte a verificare l'eventuale sussistenza di attività volte a commettere frodi agroalimentari.

2. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni della trasparenza del mercato enogastronomico e agroalimentare, al fine di assicurare un'efficace tutela dei consumatori;

b) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti di trasformazione dei prodotti agroalimentari e presso i centri portuali e areoportuali di esportazione di prodotti enogastronomici;

c) acquisire dati e informazioni relativi alle cause delle frodi agroalimentari;

d) acquisire elementi utili ad accrescere l'efficacia degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela della trasparenza per i consumatori e della tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

e) analizzare la normativa vigente e la conseguente attività amministrativa ed esecutiva, indicando eventuali interventi, anche di carattere normativo e amministrativo, ritenuti opportuni per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa per la revisione normativa della materia.

3. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

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