PDL 589

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 589

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TRANCASSINI, FOTI, ROTELLI

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Presentata il 16 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'Italia è esposta a un elevato rischio di dissesto idrogeologico; da indagini realizzate dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da altri organismi risulta che almeno il 10 per cento della superficie italiana, pari a quasi 30.000 chilometri quadrati, concentrata nell'89 per cento dei comuni, è interessata da aree ad alta vulnerabilità. A questi fattori di rischio endogeni si aggiungono i cambiamenti climatici e i due fattori combinati hanno fatto sì che la serie storica degli eventi climatici definiti «estremi», quali alluvioni, inondazioni, frane, terremoti e simili, negli ultimi due decenni abbia conosciuto una frequenza più ravvicinata rispetto ai decenni precedenti.
I necessari interventi di tutela del territorio devono perciò essere accompagnati anche dalla capacità dello Stato di fare fronte a simili eventi estremi e la presente proposta di legge è volta a potenziare proprio questo aspetto.
Gli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni e, in particolare, il terremoto che nel 2016 ha colpito una vasta area dell'Italia centrale hanno dimostrato che, purtroppo, la gestione delle fasi dell'emergenza, come anche di quelle successive volte a ripristinare le condizioni oggettive precedenti l'evento o la ricostruzione, è stata danneggiata da casi di inefficienza, perlopiù dovuti alle complicazioni di tipo burocratico che da sempre affliggono l'operatività delle strutture pubbliche. Il tema centrale di ogni catastrofe è il tempo; lo Stato, attraverso le sue articolazioni, deve essere in grado di reagire con rapidità, attraverso una gestione il più possibile unitaria e derogatoria rispetto alla complessità procedurale e normativa che ne penalizza l'azione. Solo agire in fretta permette di scongiurare le conseguenze dannose che derivano dallo spopolamento dei territori che, in alcuni casi, ha determinato la vera e propria «morte» sociale e produttiva di alcuni comuni.
La presente proposta di legge, quindi, in primo luogo interviene sulla normativa vigente in materia di gestione degli eventi calamitosi e, in secondo luogo, intende costruire un tessuto normativo chiaro e stabile nel tempo per la gestione di tutto ciò che consegue a simili eventi. La capacità di superare con successo le devastanti conseguenze degli eventi emergenziali è dipesa, infatti, finora, dall'approccio seguito, che non sempre è stato lo stesso, soprattutto a causa del tipo di iniziative assunte dal Governo di turno e dai tempi e dalle modalità con cui queste sono state messe in pratica.
La finalità della presente proposta di legge è, quindi, proprio quella di costruire un quadro normativo che garantisca unitarietà, velocità ed efficienza a tutti i processi decisionali e, di conseguenza, agli interventi necessari dopo un evento calamitoso, capace di sconfiggere le insidie della burocrazia e dell'eccessiva politicizzazione. A tale fine la stessa è suddivisa in due capi: il primo relativo alla gestione dell'emergenza e del ripristino o ricostruzione e il secondo recante disposizioni per la ripresa economica e produttiva dei territori colpiti.
I cinque articoli che compongono il capo I, novellando, in parte, il codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recano disposizioni in merito alla deliberazione dello stato di emergenza e al potere di ordinanza, prevedendo che successivamente alla deliberazione dell'emergenza di rilevo nazionale tutte le iniziative per la gestione della stessa siano riservate al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo eliminando il vacuum temporale che attualmente intercorre già solo per procedere alla nomina dell'eventuale commissario straordinario.
Nell'esercizio dei propri compiti il Capo del Dipartimento della protezione civile potrà attingere alle risorse del Fondo per le emergenze, trasferite in un'apposita contabilità speciale a lui intestata, e potrà agire in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Potrà, inoltre, avvalersi, se lo riterrà necessario, di commissari delegati per specifici settori, anch'essi intestatari di apposite contabilità speciali. Si prevede che la durata dell'emergenza possa essere al massimo di sei mesi, prorogabili di un ulteriore semestre, dimezzando i tempi previsti dalla normativa vigente.
Una volta terminata la fase dell'emergenza vera e propria, la presente proposta di legge prevede il trasferimento di pieni poteri per il ripristino e la ricostruzione ai sindaci dei comuni colpiti, seguendo il modello del terremoto del Friuli del 1976 che ha prodotto risultati molto positivi. Affidare la gestione ai sindaci, muniti ovviamente di poteri in deroga su specifiche materie, consente di metterla in capo ai soggetti che meglio di chiunque altro conoscono i territori e le loro peculiarità, permettendo di adottare iniziative specifiche differenziate che possano tenere nel debito conto tali particolarità, secondo una logica di concretezza e di speditezza che nessun altro potrebbe garantire in modo simile.
Infine, al capo II della presente proposta di legge si prevedono norme di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dagli eventi calamitosi, nonché volte a favorire nuovi investimenti nelle aree interessate attraverso l'istituzione di zone franche urbane. Tali iniziative, tese a evitare che i residenti abbandonino in via definitiva i propri comuni, devono, ovviamente, accompagnarsi alla certezza che non intervengano chiusure di uffici pubblici e scolastici per un lasso di tempo sufficientemente lungo a non sommare effetti negativi a una situazione già critica e in tal senso si dispone una moratoria decennale.
Le disposizioni della presente proposta di legge si vanno ad aggiungere a quelle già attualmente previste dall'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che prevede che siano individuate modalità di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore di soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati dalla calamità, fissando i relativi criteri e limiti.
In conclusione, si ritiene che la presente proposta di legge possa garantire maggiore efficienza e concretezza nella gestione delle diverse fasi di tutti gli eventi emergenziali, restituendo fiducia e speranza alle popolazioni colpite.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
GESTIONE DELL'EMERGENZA E
RICOSTRUZIONE

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente capo reca disposizioni per la gestione unitaria e coordinata delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di accelerare e di semplificare gli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione, contenendo i tempi della gestione straordinaria.

Art. 2.
(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e potere di ordinanza)

1. L'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e potere di ordinanza) — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, stabilendone la durata, determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La deliberazione individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. La revoca dello stato di emergenza per il venire meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura prevista per la deliberazione dello stato di emergenza.
2. La durata dello stato di emergenza non può superare i sei mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori sei mesi.
3. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;

c) all'attivazione di misure economiche di sostegno immediato della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le necessità più urgenti;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o con un'altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione di misure per fare fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), secondo le direttive stabilite con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata.

4. Le ordinanze di cui al comma 3 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze affinché questi comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può emanare ulteriori ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o alle cose.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze di cui al comma 3, si avvale del personale e delle strutture operative del Servizio nazionale, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, fatte salve motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, fatte salve motivate eccezioni, tra i soggetti per i quali la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate».

2. L'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è abrogato.

Art. 3.
(Chiusura dell'emergenza)

1. L'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — (Chiusura dell'emergenza) — 1. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza nazionale, stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 24, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita ordinanza volta a favorire e a disciplinare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria nei compiti di coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata del predetto stato di emergenza. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è disposta la chiusura della contabilità speciale intestata al Capo del Dipartimento della protezione civile e delle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, laddove nominati, a meno che non si tratti di sindaci dei comuni colpiti dall'evento. Le risorse residue giacenti sulle suddette contabilità speciali sono riassegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite a contabilità speciali intestate ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento per gli interventi ancora da realizzare nei rispettivi territori.
3. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i sindaci e i commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, presentano il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai sindaci o dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Nei rendiconti sono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal sindaco o dal commissario a uno o più soggetti attuatori. I rendiconti, corredati della documentazione giustificativa nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite delle ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle Camere per l'invio alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione di corredo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. In caso di omessa o tardiva presentazione del rendiconto, si applica l'articolo 337 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma, sono vietati girofondi tra le contabilità speciali».

Art. 4.
(Ricostruzione)

1. Dopo l'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. — (Ricostruzione) — 1. Alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza nazionale, stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 24, con l'ordinanza di cui all'articolo 26, comma 1, è disposto il trasferimento di tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica e privata ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale.
2. Al fine di cui al comma 1, i sindaci hanno facoltà di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

Art. 5.
(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

1. L'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale) — 1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 sono trasferite integralmente sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1 del presente articolo, intestata al Capo del Dipartimento della protezione civile, e su quelle eventualmente intestate ai commissari delegati. Le ulteriori somme previste dalla deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della deliberazione medesima e nella misura del 50 per cento alla data di attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e rese disponibili dalle regioni e dagli enti locali interessati, da individuare con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
4. Ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i commissari delegati titolari di contabilità speciali, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, presentano il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di omessa o tardiva presentazione del rendiconto, si applica l'articolo 337 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma, sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 24, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a trentasei mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Per gli ulteriori interventi e attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 24. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7 si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali».

Capo II
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA

Art. 6.
(Moratoria sulla riorganizzazione dei servizi pubblici essenziali nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui si sono verificati eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore dei medesimi è riconosciuta una moratoria decennale sulla riorganizzazione dei servizi essenziali prevista da norme di legge in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati.

Art. 7.
(Misure a sostegno dei lavoratori)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite da un evento calamitoso è concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori:

a) del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento calamitoso, dipendenti da imprese o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni colpiti dal medesimo evento e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento calamitoso.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giorni di retribuzione.
3. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento calamitoso e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni colpiti dal medesimo evento è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. La concessione delle indennità di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata dalle regioni interessate; le indennità sono riconosciute ed erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5 I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, nonché di applicazione dell'assegno di integrazione o di solidarietà, in conseguenza dell'evento calamitoso sono esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, 25, 30 e 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria concessi in conseguenza dell'evento calamitoso non sono conteggiati ai fini delle durate previste dagli articoli 4, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, nonché di applicazione dell'assegno di integrazione salariale o di solidarietà, in conseguenza dell'evento calamitoso, sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 8.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva)

1. Per le finalità di cui al presente capo, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza, possono essere concesse le seguenti agevolazioni a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato:

a) finanziamenti agevolati a tasso zero, per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, a copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 30.000 euro alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese danneggiate, da rimborsare in dieci anni con un periodo di tre anni di preammortamento;

b) finanziamenti agevolati a tasso zero, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, a copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 600.000 euro alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, da rimborsare in otto anni con un periodo di tre anni di preammortamento;

c) finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, per sostenere nuove iniziative produttive e percorsi di sviluppo economico nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, in base al regime di aiuto previsto per le aree industriali in crisi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, a sostegno di investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, della riqualificazione delle aree interessate, della formazione del personale, della riconversione di aree industriali dismesse, del recupero ambientale, dell'incremento dell'efficienza energetica dei siti e della realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

d) credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive operanti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nei limiti previsti e alle condizioni consentite dalla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, a strutture produttive già esistenti o di nuova localizzazione che sono insediate nel territorio, purché gli investimenti facciano parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dall'articolo 2, numeri 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nella misura consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

2. L'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1 e l'individuazione delle relative coperture finanziarie e dei criteri e delle modalità di accesso alle misure medesime sono disposte con legge, tenuto conto anche della gravità dell'evento calamitoso e del suo impatto sul tessuto economico-sociale.

Art. 9.
(Zone franche urbane)

1. Nel territorio dei comuni colpiti da un evento calamitoso sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefìci economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.

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