PDL 588

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DARA, ANGELUCCI, BOF, BORDONALI, CAPARVI, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIAGONI, PIERRO

Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata il 16 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, attraverso l'individuazione di appositi princìpi e criteri direttivi, all'articolo 1, delega il Governo, con uno o più decreti legislativi, a introdurre ulteriori semplificazioni in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico.
La principale innovazione consiste nell'estensione della nozione di «eventi di portata minore» agli eventi di pubblico spettacolo o intrattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico con un numero massimo di spettatori fino a 500.
La delega prevede poi che il Governo provveda a escludere alcune tipologie di eventi dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento, in modo da semplificare gli adempimenti spettanti per la loro organizzazione purché ricorrano determinate condizioni.
Già nel 2016, attraverso il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, attuativo della legge 7 agosto 2015, n. 124, la cosiddetta «legge Madia», si era provveduto a una semplificazione in materia, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in luogo della vecchia licenza, per l'apertura di locali per l'intrattenimento e per le manifestazioni pubbliche occasionali con capienza massima fino a 200 persone.
I decreti legislativi che daranno attuazione alla delega contenuta nella presente proposta di legge saranno adottati dal Ministro dell'interno, competente per materia, e saranno poi inviati alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, che il Governo possa intervenire, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, con ulteriori disposizioni integrative e correttive che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'applicazione delle norme di semplificazione introdotte.
L'articolo 2 della presente proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) innalzare la soglia massima dei partecipanti da 200 a 500 per gli eventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la licenza del sindaco ai sensi degli articoli 68, secondo periodo, e 69, secondo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la relazione tecnica di un professionista sostituisce, ai sensi dell'articolo 141, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma del medesimo articolo 141;

b) identificare gli eventi piccoli e medi, distinti dai grandi eventi, tenendo conto della reale affluenza, intendendo per piccolo evento le manifestazioni fino a 500 spettatori e per medio evento le manifestazioni fino a 5.000 spettatori;

c) escludere dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento e dalla competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le seguenti manifestazioni temporanee:

1) i piccoli intrattenimenti musicali con o senza ballo, destinati agli avventori delle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che tali intrattenimenti mantengano un carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1.1) non siano utilizzati come attrazione principale e siano complementari e accessori alla normale attività di somministrazione;

1.2) siano pubblicizzati in forma contestuale e secondaria alla normale attività di somministrazione;

1.3) non siano previsti il pagamento di un biglietto d'ingresso né aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino ordinario dei prezzi;

1.4) eventuali apparecchi o impianti utilizzati siano collocati in modo da non intralciare il flusso e la sosta degli avventori;

2) le fiere e le mostre di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché il commercio su aree pubbliche e le sagre in cui si esercitano anche la somministrazione di alimenti e bevande o attività finalizzate alla raccolta di fondi per attività istituzionali o per beneficenza;

3) le gallerie e le esposizioni di oggetti rari, persone, animali o altri oggetti di curiosità, previsti dall'articolo 69 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche effettuate in locali chiusi, non qualificabili come locali di pubblico spettacolo o intrattenimento;

4) le palestre e le scuole di danza o similari, quando non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o intrattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;

5) le manifestazioni sportive previste dall'articolo 123 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, anche a carattere sociale e ricreativo;

6) le competizioni sportive su strada previste dall'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

7) le attività temporanee per il cui svolgimento non sono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nei supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996;

d) nel caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, prevedere che la specifica verifica delle condizioni di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 141, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non occorra qualora la commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;

e) prevedere la presenza, nelle manifestazioni temporanee, di una squadra di emergenza costituita da operatori in grado di attuare le procedure previste nel piano di emergenza o, in mancanza dello stesso, in grado di mettere in sicurezza i presenti e di allertare i soccorsi. Prevedere, altresì, che la formazione di tali operatori sia adeguata a fronteggiare i rischi esistenti e che il loro numero sia sufficiente a garantire la gestione delle emergenze, secondo le previsioni del piano di emergenza o dell'organizzatore, anche ricorrendo a organizzazioni di volontariato di protezione civile. Prevedere, inoltre, che il comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione, prenda atto dell'eventuale piano di emergenza redatto dall'organizzatore dell'evento. Per le manifestazioni che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, prevedere che non sia necessaria la redazione del piano di emergenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'organizzatore stesso di prevedere e di attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento;

f) ammettere al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:

1) gli spettacoli e le manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili che si svolgono tra le ore 9 e le ore 22;

2) gli eventi sportivi non aventi carattere motoristico, i mercati e le fiere;

3) le manifestazioni promosse dal comune, diverse dai concerti musicali all'aperto;

4) le manifestazioni religiose quali le processioni;

g) ammettere, altresì, al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, a seguito di presentazione al comune di un'istanza semplificata non corredata della documentazione previsionale di impatto acustico, le attività temporanee che rispettano una delle seguenti prescrizioni:

1) svolgimento nei siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo o mobile, individuati dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, o a manifestazioni organizzate per non più di due giornate all'anno nello stesso sito, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di deroga previsti dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico;

2) contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 decibel pesato A dB(A) ovvero, qualora le immissioni di rumore siano dovute a eventi collocati nello stesso stabile dove si svolge l'attività o in locali attigui, entro il limite di 50 dB(A) a finestre chiuse, intendendo tali limiti come il livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998; non applicazione dei limiti differenziali di immissione e dei fattori correttivi di cui al punto 15 dell'allegato A annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998;

h) prevedere che l'istanza semplificata di cui alla lettera g) contenga almeno le seguenti informazioni:

1) le generalità e il recapito telefonico di un referente che faccia da tramite con gli enti e con gli organi di controllo preposti a gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;

2) il programma dettagliato della manifestazione recante: il calendario, l'orario di inizio e di fine delle singole attività, gli orari effettivi di funzionamento delle diverse sorgenti sonore, comprese le attività riguardanti le prove artistiche, il collaudo di impianti e altro;

3) l'indicazione del luogo di svolgimento della manifestazione;

i) in caso di manifestazioni temporanee organizzate da associazioni pro loco, da parrocchie, da comitati e da associazioni senza fini di lucro, prevedere, per i medesimi soggetti, l'esenzione dall'obbligo di trasmissione della relativa documentazione allo sportello unico per le attività produttive;

l) prevedere la semplificazione delle procedure volte al rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte dei comuni e l'individuazione di tempi certi entro i quali i comuni sono tenuti a rispondere, decorsi inutilmente i quali le autorizzazioni si intendono concesse;

m) prevedere, per le vie di accesso e di esodo, l'utilizzo di sbarramenti solo nelle situazioni esplicitamente previste dalla prefettura – ufficio territoriale del Governo o dalla questura. Prevedere, altresì, che per la realizzazione di tali sbarramenti possano essere utilizzati veicoli presidiati in modo da rispettare le misure di sicurezza;

n) prevedere che, nelle manifestazioni temporanee di portata minore, per gli impianti elettrici e gli impianti di adduzione del gas, sia necessaria solo la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al termine dell'installazione dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto, in caso di installazione di impianti soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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