XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 585
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COIN, CRIPPA, CENTEMERO
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Presentata il 16 novembre 2022
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è stata approvata nella scorsa legislatura, il 22 marzo 2022, dalla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati: la si ripresenta nell'identico testo al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.
La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996 ed è stata ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.
La Convenzione, aperta alla firma nel 1989, si compone di un testo principale e di un'appendice contenente l'elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi di doping considerati dalla Convenzione stessa. Quest'ultima costituisce il coronamento di una serie di risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dirette a combattere la pratica del doping nello sport.
Tale importante strumento internazionale impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai princìpi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
È previsto che in ciascun Paese siano istituiti uno o più laboratori anti-doping riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, che dovranno essere incoraggiati a promuovere la formazione di personale qualificato e ad intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo.
Si impegnano altresì le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Le Parti dovranno incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di doping vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, sanzioni effettive a carico dei responsabili; ad istituire seri controlli anti-doping da eseguirsi durante le gare e anche al di fuori di esse, senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali e di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione. Gli Stati contraenti sono inoltre invitati a concedere sovvenzioni e altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping e, comunque, a condizionare l'erogazione di tali aiuti alla rigorosa applicazione delle norme vigenti nel settore.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004; come altri cinque Stati, l'Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, a tutt'oggi ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-doping e, più in generale, di rafforzare l'applicazione della Convenzione. A tal fine il Protocollo prevede il riconoscimento reciproco, tra gli Stati parte, dei controlli anti-doping eseguiti da ciascuno di essi nel proprio territorio, a carico di sportivi provenienti da altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali e risulterà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi.
Il Protocollo, inoltre, è il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.
Per quanto concerne il profilo del rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di monitoraggio vincolante; il monitoraggio sarà eseguito a cura di un nucleo di valutazione e si effettuerà tramite visite agli Stati investiti, seguite da un rapporto valutativo. A seguito dell'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.
Il Protocollo è composto dalle seguenti disposizioni principali.
Articolo 1.
Si riconosce la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.
Inoltre, con una disposizione innovativa in materia, è riconosciuta la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.
Articolo 2.
Si istituisce un nucleo di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza (istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione). Il nucleo ha il compito di esaminare il rapporto nazionale trasmesso dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, è previsto che il nucleo sottoponga al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni.
Articolo 3.
Tale disposizione convenzionale esclude l'apposizione di riserve al Protocollo.
Articoli da 4 a 9.
Gli articoli da 4 a 9 contengono le consuete disposizioni convenzionali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.
Il progetto di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 dispone in merito all'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 ne dispone l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.