PDL 585

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COIN, CRIPPA, CENTEMERO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002

Presentata il 16 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è stata approvata nella scorsa legislatura, il 22 marzo 2022, dalla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati: la si ripresenta nell'identico testo al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.
La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996 ed è stata ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.
La Convenzione, aperta alla firma nel 1989, si compone di un testo principale e di un'appendice contenente l'elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi di doping considerati dalla Convenzione stessa. Quest'ultima costituisce il coronamento di una serie di risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dirette a combattere la pratica del doping nello sport.
Tale importante strumento internazionale impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai princìpi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
È previsto che in ciascun Paese siano istituiti uno o più laboratori anti-doping riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, che dovranno essere incoraggiati a promuovere la formazione di personale qualificato e ad intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo.
Si impegnano altresì le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Le Parti dovranno incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di doping vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, sanzioni effettive a carico dei responsabili; ad istituire seri controlli anti-doping da eseguirsi durante le gare e anche al di fuori di esse, senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali e di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione. Gli Stati contraenti sono inoltre invitati a concedere sovvenzioni e altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping e, comunque, a condizionare l'erogazione di tali aiuti alla rigorosa applicazione delle norme vigenti nel settore.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004; come altri cinque Stati, l'Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, a tutt'oggi ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-doping e, più in generale, di rafforzare l'applicazione della Convenzione. A tal fine il Protocollo prevede il riconoscimento reciproco, tra gli Stati parte, dei controlli anti-doping eseguiti da ciascuno di essi nel proprio territorio, a carico di sportivi provenienti da altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali e risulterà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi.
Il Protocollo, inoltre, è il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.
Per quanto concerne il profilo del rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di monitoraggio vincolante; il monitoraggio sarà eseguito a cura di un nucleo di valutazione e si effettuerà tramite visite agli Stati investiti, seguite da un rapporto valutativo. A seguito dell'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.
Il Protocollo è composto dalle seguenti disposizioni principali.

Articolo 1.

Si riconosce la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.
Inoltre, con una disposizione innovativa in materia, è riconosciuta la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

Articolo 2.

Si istituisce un nucleo di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza (istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione). Il nucleo ha il compito di esaminare il rapporto nazionale trasmesso dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, è previsto che il nucleo sottoponga al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 3.

Tale disposizione convenzionale esclude l'apposizione di riserve al Protocollo.

Articoli da 4 a 9.

Gli articoli da 4 a 9 contengono le consuete disposizioni convenzionali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.
Il progetto di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 dispone in merito all'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 ne dispone l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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