PDL 578

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 578

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole

Presentata il 15 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Le modifiche al codice della strada previste dalla presente proposta di legge hanno l'obiettivo di estendere la normativa riferita alle zone a traffico limitato, che attualmente riguarda i soli centri urbani, anche ad ambiti intercomunali e a strade extraurbane che insistono su più comuni contigui di particolare pregio naturalistico o socio-culturale, con spiccata vocazione turistica stagionale, caratterizzate da infrastrutture con capacità limitate rispetto ai flussi che le interessano, e dall'impossibilità a intervenire sul potenziamento delle stesse a causa di vincoli paesaggistici od orografici, come nel caso di aree montane, zone costiere, isole.
Le motivazioni alla base della richiesta di modifica sono molteplici e scaturiscono dall'esigenza specifica della Costiera amalfitana, che trova peraltro riscontro in molte aree del Paese. La Costiera amalfitana, che ha una popolazione residente di poco più di 46.000 abitanti distribuita in quattordici comuni, registra ogni anno circa 2,5 milioni di presenze turistiche che richiamano alcune migliaia di lavoratori stagionali, molti dei quali pendolari.
L'esigenza di poter monitorare e, nel caso, anche regolare gli accessi all'area deriva dal fatto che la costa di Amalfi, dal 1997 inserita tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e caratterizzata da una forte vocazione turistica, è soggetta a vincoli paesaggistici, oltre che orografici, che rendono impossibile il potenziamento delle infrastrutture viarie. Inoltre, la struttura dei centri urbani e i vincoli paesaggistici e orografici citati non rendono possibile la realizzazione di parcheggi in numero utile a coprire almeno una parte significativa della domanda.
A differenza di zone con caratteristiche orografiche simili (come le Cinque Terre), l'area non dispone di infrastrutture ferroviarie. L'infrastruttura viaria esistente consiste nell'unica strada extraurbana di tipo C, la strada regionale 163, e in due strade provinciali con caratteristiche tali da non consentire in molti punti il passaggio contemporaneo di due veicoli di dimensioni superiori a una autovettura. Ciò determina spesso evidenti condizioni di scarsa sicurezza, legate all'impossibilità per i mezzi di soccorso, in particolare ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile, di raggiungere in tempi rapidi i luoghi degli incidenti, gli ospedali o le aree utilizzate dall'elisoccorso.
Poiché tale situazione è frequente nel nostro Paese, in special modo nelle piccole isole e nelle aree montane, appare indispensabile consentire la possibilità di attuare politiche di monitoraggio e gestione degli accessi anche in tali aree, estendendo la normativa prevista per le zone a traffico limitato che insistono sul territorio di un unico comune anche al caso di aree intercomunali.
Il modello di gestione proposto assegna sempre al territorio il governo delle politiche di accesso e l'onere del controllo e della sanzione, estendendo un modello, quello dello zone a traffico limitato, consolidato e in grado di migliorare sensibilmente la fruibilità dei nostri borghi e delle ricchezze del territorio, nonché la sicurezza e la salute.
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli; l'articolo 1, in materia di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, l'articolo 2, in materia di circolazione nei centri abitati, l'articolo 3, in materia di circolazione nelle piccole isole, e l'articolo 4, in materia di notifica delle violazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)

1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dall'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati»;

b) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione nelle piccole isole)

1. All'articolo 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notifica delle violazioni)

1. All'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».

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