PDL 575

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Disposizioni in materia di responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci

Presentata il 15 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge interviene sul regime della responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci. In particolare, l'articolo 1 integra l'articolo 323 del codice penale stabilendo, con una disposizione specificamente riferita ai sindaci, che la violazione delle regole di condotta di cui al primo comma del medesimo articolo 323 si deve intendere riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci.
L'articolo 2 interviene a temperare le regole che presiedono all'imputabilità del sindaco per condotte omissive improprie, per effetto delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e di quelle dalle quali si desume la sussistenza – in capo al sindaco – di una posizione di garanzia con correlati obblighi di protezione.
L'articolo 3, relativo alla responsabilità amministrativo-contabile del sindaco, prevede la stabilizzazione (senza termini temporali e solo per i sindaci) della disposizione del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che «fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio del sindaco)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

«Se l'autore del fatto di cui al primo comma è sindaco di un comune, la violazione di specifiche regole di condotta di cui al medesimo comma si intende riferita a disposizioni relative a competenze espressamente attribuite al sindaco».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale del sindaco)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso in cui sia provato il dolo o la colpa grave, derivanti dalla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del sindaco)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

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