PDL 570

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 570

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORFINO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO, CARMINA, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, RAFFA, SCERRA, TORTO

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo

Presentata il 14 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende rispondere, in modo esaustivo, alle istanze formulate da cittadini servitori dello Stato che attendono ormai da oltre un decennio una compiuta risposta.
Le nostre istituzioni, infatti, in qualità di strutture democratiche del Paese, hanno potuto attuare la loro funzione di tutori dei valori espressi dall'ordinamento anche grazie al prezioso e determinante contributo di tutti i servitori dello Stato che nel tempo hanno impedito l'effetto nocivo, se non sovversivo, di molteplici derive criminali sui princìpi fondamentali dello Stato democratico.
La difesa dei valori ordinamentali fondamentali contro tali iniziative devianti, in tutte le sue diverse morfologie, ha però richiesto il dispiego di ingenti sacrifici in termini di vite umane, drammi essenziali e sofferenze familiari.
Allo scopo quindi di raccogliere e divenire al contempo promotori delle istanze avanzate da invalidi nonché da vedove, orfani e genitori di coloro i quali hanno sacrificato la loro vita per garantire le libertà dello Stato democratico, sono state create diverse associazioni in tutto il territorio nazionale, il lavoro di sensibilizzazione delle quali si è spesso tradotto in iniziative di carattere normativo, approvate nel tempo e che spesso hanno previsto provvidenze economiche e forme di sostegno volte a risarcire i danni patiti dalle vittime del dovere.
Anche se la legislazione primaria di settore ha cercato di dare concrete e diverse risposte alle tante istanze di riconoscimento del merito di quanti hanno subìto perdite per la difesa dello Stato, il risultato ottenuto è quello di una vera e propria stratificazione normativa, che ha diversamente classificato e distinto le vittime a seconda della peculiarità dei fenomeni criminosi posti all'origine dell'evento luttuoso.
Alla differente classificazione della vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere, corrisponde una diversità di attribuzione delle misure di ristoro, che genera un'evidente asimmetria e disparità di trattamento tra soggetti comunque riconducibili alla medesima sfera oggettiva di dolore, per aver subìto danni, anche mortali, a causa di eventi delittuosi.
Più nello specifico, la categoria originaria delle vittime del dovere, di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, è stata dapprima affiancata da quelle delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, e poi superata in quanto a strumenti di tutela e benefìci dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Nel dicembre 2008, dando seguito all'impegno assunto in sede di approvazione dell'ordine del giorno 9/1713/26, approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico, allo scopo di portare a compimento entro il 2010 il processo di equiparazione delle vittime. Tale processo non ha però registrato gli attesi auspici, come si può facilmente evincere dalla relazione sullo stato dei lavori per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere, licenziata il 27 settembre 2012 dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del consiglio. Infatti, mancano ancora passi avanti sulla maggior parte dei benefìci di carattere pensionistico-previdenziale, di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge n. 206 del 2004, sul riadeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla corretta applicazione agli invalidi del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 e sul paritario regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici. Una illogica disparità normativa, anziché ridursi, si è ulteriormente dilatata alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 494, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ad oggi permane un'illogica sperequazione tra le diverse categorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico, ma che anzi menoma la dignità della persona, quale riconoscimento dell'individuo in quanto tale e, di conseguenza, anche quella delle stesse vittime, che per il Paese e i principi costituzionali in cui esso si riconosce hanno sacrificato la loro vita. Il valore della dignità dell'uomo del resto si presta ad essere letto in combinato disposto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione; ecco che allora la non ragionevole disomogeneità di trattamento appare in netto contrasto con tali princìpi fondamentali che garantiscono un massimo e compiuto sviluppo del principio personalista.
L'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche a quanti – ad esempio magistrati, esponenti delle Forze dell'ordine o dei Vigili del fuoco – hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel corso delle attività di pubblico soccorso o di contrasto alla criminalità, ovvero a tutti i diversi esponenti della generale categoria delle vittime del dovere, rappresenta un atto doveroso da parte dello Stato, proprio in nome delle istanze valoriali supreme riconosciute dal nostro ordinamento, che non può quindi tollerare status normativi diversi in relazione alle differenti modalità nelle quali il sacrificio della vittima si è consumato. Un rappresentante delle istituzioni, se reso gravemente invalido da un atto terroristico, ha diritto al pensionamento immediato con un trattamento di quiescenza esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in modo del tutto diverso dal caso in cui l'evento delittuoso o lesivo, produttivo di analoghe conseguenze psico-fisiche, sia arrecato da un qualsiasi delinquente o da un soggetto legato alla criminalità organizzata.
Paradossalmente infatti il giudice o il militare reso invalido per mano criminale non può ottenere l'incremento della retribuzione pensionabile della quota riconosciuta ai colleghi che si sono sacrificati nel contrasto alla criminalità terroristica. Inoltre l'invalido riconosciuto come vittima del dovere e i familiari superstiti, se da un lato ottengono il riconoscimento normativo del diritto al beneficio degli assegni vitalizi, dall'altro devono riscontrare che l'importo corrisposto è inferiore a quello riconosciuto alle vittime del terrorismo, a causa delle interpretazioni restrittive della norma che continuano ad essere applicate.
L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di superare le sperequazioni esistenti tra le diverse categorie di vittime, alcune delle quali destinatarie di provvidenze statali legittime e doverose, ingiustamente negate alle altre poiché collocate, pur senza apprezzabile motivo, in una posizione denigratoria. La rivisitazione della materia risponde infatti ad una logica garantistica sotto il profilo costituzionale, quale vero e proprio atto doveroso di giustizia sociale per quanti hanno subìto conseguenze drammatiche in nome e per il bene del nostro Paese. La presente proposta di legge è suddivisa in cinque articoli.
L'articolo 1 estende espressamente alle vittime del dovere le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.
L'articolo 2 prevede invece l'introduzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere, con l'obiettivo di commemorare formalmente gli appartenenti alle Forze dell'ordine o alla magistratura che sono deceduti nell'adempimento del loro lavoro.
L'articolo 3 prevede l'estensione del conferimento onorario e la conseguente consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere.
Infine, gli articoli 4 e 5 recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefìci già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere)

1. La Repubblica riconosce il 3 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere».
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio delle vittime del dovere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Onorificenza di vittima del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.
3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza del richiedente o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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