PDL 561

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BOLDRINI

Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico

Presentata il 14 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! — A ventun anni dai tragici fatti accaduti in occasione della riunione del G8 a Genova nel luglio 2001, che rappresentano una delle pagine più oscure e gravi della storia recente della nostra Repubblica, la società italiana è sicuramente molto cambiata e la coscienza all'interno delle Forze di polizia è fortemente maturata. È giunto, quindi, il momento di colmare una lacuna presente nel nostro sistema.
Il compito delle Forze di polizia è certamente centrale per la sicurezza pubblica ed è pertanto necessario che a importanti compiti corrispondano eguali responsabilità. Occorre, dunque, intervenire per introdurre una normativa che renda più semplice l'identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti opportunamente calibrati. In molti Paesi l'identificazione avviene tramite un codice alfanumerico che è già un patrimonio acquisito, ad esempio, nel Regno Unito e in Francia. Perché venga riconosciuta la grande professionalità maturata negli anni dalle Forze di polizia, appare essenziale garantire un equilibrio tra il rispetto dei diritti umani, la prevenzione delle violazioni e la trasparenza nel rapporto con i cittadini.
Per tali motivi, la presente proposta di legge introduce disposizioni, in linea con gli standard internazionali, che prevedono l'utilizzo di codici alfanumerici identificativi da apporre in maniera ben visibile sulle uniformi degli operatori delle Forze di polizia impegnati in attività di ordine pubblico, al fine di consentirne l'immediata identificazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impiegato in servizi atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di consentire l'immediata identificazione del personale delle Forze di polizia di cui al comma 1, il casco di protezione deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico individuale assegnato all'operatore, di seguito denominato «codice identificativo». Lo stesso codice deve essere riportato sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.
3. Il codice identificativo deve essere realizzato in un materiale idoneo a consentirne la visibilità a distanza di almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione.

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca reato o venga commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro dei codici identificativi.

Art. 3.

1. È fatto divieto al personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

Art. 4.

1. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
2. Fino alla fase dell'udienza preliminare, la polizia giudiziaria e gli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità dell'operatore coinvolto nelle indagini.

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