PDL 548

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 548

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MICHELOTTI

Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici

Presentata l'11 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende migliorare le misure introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, tramite la modifica del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 del 2022, interamente riscritto durante l'esame del provvedimento alla Camera, ha, infatti, sostituito il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevedendo alcune significative misure di semplificazione in materia di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.
La norma novellata prevede che tali installazioni, che sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, non siano subordinate all'acquisizione di pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante appositi provvedimenti amministrativi di notevole interesse pubblico. In presenza di tali vincoli, l'installazione di detti impianti è consentita previa rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22. Ad ogni modo, in presenza di vincoli relativi agli «immobili di pregio e nuclei storici», ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e paesaggistici, la realizzazione degli impianti in edilizia libera è comunque consentita, anche senza l'autorizzazione paesaggistica, se l'installazione avviene mediante pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Con la presente proposta di legge si intende introdurre ulteriori semplificazioni rispetto alla disciplina già vigente, così da favorire ancora di più l'efficientamento energetico non solo a favore delle imprese, ma anche delle utenze domestiche, al fine di far fronte al caro energia. Le nuove misure avranno il compito di contribuire a calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, e dovranno altresì consentire, nel prossimo futuro, di contrastare altre crisi come quella in corso, andando ad aumentare la produzione nazionale di energia. In ragione di quanto sopra, pertanto, si ritiene che un'ulteriore misura che possa garantire un apporto nel migliorare il risparmio energetico sia quella di consentire l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici sulle coperture di ogni tipologia di edifici in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai regolamenti edilizi vigenti, al fine di aumentare il numero di impianti per la produzione di energia solare, fermo restando chiaramente il rispetto dei vincoli richiamati dal codice dei beni culturali e paesaggistici.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere eseguiti anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai regolamenti edilizi comunali vigenti».

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