PDL 547-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                      Articolo 6-ter  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                      Articolo 10-bis  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                      Articolo 12-bis  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 547-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro dello sviluppo economico
( URSO )

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( LOLLOBRIGIDA )

dal ministro della transizione ecologica
( PICHETTO FRATIN )

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( SALVINI )

e dal ministro dell'istruzione
( VALDITARA )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Presentato l'11 novembre 2022

(Relatore: URZÌ )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 1° dicembre 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 547 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 15 articoli, per un totale di 40 commi, appare riconducibile alla finalità principale, enunciata nel preambolo, di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuiti ai ministeri, in coincidenza con l'avvio dell'attività del nuovo Governo e in coerenza con numerosi precedenti (si vedano da ultimo i decreti-legge n. 22 del 2021, n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra indicata dell'articolo 10, comma 1, nella parte in cui riduce da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale può trovare applicazione il potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy riferito agli investimenti per il sistema produttivo nazionale;

per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 40 commi del provvedimento 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede, in particolare, l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 7, comma 2, attraverso l'inserimento di un nuovo periodo all'interno dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che il Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia «operi a supporto» delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR; al riguardo la relazione illustrativa afferma, con formulazione in parte differente, che il Servizio centrale per il PNRR operi altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR e al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia finalizzate alle presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione europea; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, al fine di chiarire meglio il tipo di relazione che si intende istituire tra il Servizio centrale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia, e il Ministro senza portafoglio per le politiche europee al quale è attribuito, in base al decreto del Presidente del Consiglio richiamato dal comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, «l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 13 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991, il quale prevede che tutti gli atti per cui sia intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente avente contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (con riferimento alla XVIII legislatura si vedano il parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86 del 2018, il parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104 del 2019, il parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1 del 2020 e il parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22 del 2021); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri, quali il regolamento governativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica secondo lo schema ordinario e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria; il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell'ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l'intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri;

sempre con riguardo all'articolo 13 si mette altresì in evidenza che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, quando, invece, è esplicitamente richiesto il parere del Consiglio di Stato e, in virtù dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, rimane fermo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (tale disposizione prevede infatti che il controllo preventivo di legittimità si eserciti sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, come appunto sono i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in questione);

infine, dal combinato disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6, che conferma l'innalzamento da 25 a 28 del numero delle posizioni di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, già stabilito dall'articolo 64 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del menzionato articolo 13, deriva l'abrogazione, in forma tacita, dell'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, che, nell'istituire le tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, disponeva che al conseguente adeguamento organizzativo del Ministero si provvedesse mediante un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; in proposito si ricorda che la circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 raccomanda, al paragrafo 3, di evitare forme di abrogazione tacita o implicita, dovendo essere oggetto di espressa indicazione le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la disciplina sopravvenuta;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita per i decreti-legge dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; l'assenza di questa documentazione rende più difficoltosa una valutazione dell'impatto del riassetto dell'organizzazione del Governo effettuata con il provvedimento in esame;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e dell'articolo 13;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo a un regolare adempimento degli obblighi in materia di AIR e ATN, alla luce della rilevanza che questa documentazione può assumere in provvedimenti, come quello in esame, di significativo impatto per i cittadini.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, che attribuiscono al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito, tra gli altri, di definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo;

apprezzata la motivazione sottesa al provvedimento, correlata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero e condivisa, pertanto, l'opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e di internazionalizzazione del sistema Paese;

evidenziato che il «Patto per l'export», finanziato a valere sui fondi del Piano straordinario di sostegno del Made in Italy e attrazione degli investimenti (PSMI) e gestito dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) sotto l'indirizzo e la vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha significativamente contribuito alla ripresa delle esportazioni dopo la contrazione sofferta nel 2020;

evidenziato, altresì, che l'articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), il quale, co-presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro delle imprese e del made in Italy, ha il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

rilevato che lo svolgimento delle funzioni di promozione dell'internazionalizzazione del «sistema Paese» richiede un adeguamento degli organici del Ministero, fortemente contrattisi negli scorsi anni;

preso atto che il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività della SIMEST S.p.A.;

preso atto, altresì, che il successivo comma 3 dispone che la SACE S.p.A. consulti preventivamente, oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547 Governo), nelle sedute del 23, 29 e 30 novembre 2022;

rilevato che il provvedimento è finalizzato a riordinare le attribuzioni dei ministeri in seguito alla formazione del nuovo Governo, costituitosi il 21 ottobre 2022, ad inizio della XIX legislatura;

considerato che, sotto il profilo generale, l'articolo 1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con specifico riguardo all'elenco dei ministeri, modificando la denominazione di cinque di essi, fermo restando il numero complessivo di quindici;

preso atto, per quanto di specifico interesse della Commissione difesa, che l'articolo 7 reca, al comma 1, alcune modifiche alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali prevedendo la possibilità di conferire, fino al 31 dicembre 2026, incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 8 comprende – tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza – le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio;

considerato, inoltre, particolarmente rilevante quanto previsto dall'articolo 12 in materia di politiche del mare, con l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), al quale sarà chiamato a partecipare anche il Ministro della difesa o un Sottosegretario di Stato da questo delegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 547 Governo, di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, con riguardo, rispettivamente, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'istruzione e del merito, si limitano ad individuare ulteriori priorità da realizzare nell'ambito delle attività già svolte e delle risorse già assegnate a legislazione vigente alle menzionate amministrazioni e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 7, comma 1, la previsione del termine del 31 dicembre 2026 per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale è riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste in sede di prima applicazione a normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 9, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso, da un lato, che il Comitato è composto da Ministri ed è aperto alla partecipazione eventuale di altre autorità politiche cui non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni; dall'altro, che le relative attività saranno assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dei dicasteri cui fanno capo i Ministri che sono chiamati a co-presiedere il menzionato Comitato;

le attività della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, istituita ai sensi dell'articolo 10, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza pregiudizio delle altre attribuzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy;

alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12, si farà fronte nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente rinvenibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 547, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

preso atto che il provvedimento è volto a ridenominare cinque Ministeri e a riordinare alcune delle loro funzioni e attribuzioni;

richiamate in particolare, con riferimento alle competenze della Commissione finanze, le disposizioni relative al Piano del mare, elaborato e approvato con cadenza triennale dal Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare (CIPOM), che reca, tra gli altri, gli indirizzi strategici in materia di valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (articolo 12, comma 1, capoverso Art. 4-bis);

evidenziato che il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita per i decreti-legge ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017;

visto l'articolo 7, comma 2, il quale prevede che il Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia «operi a supporto» delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ovverosia del Ministro senza portafoglio per le politiche europee, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

segnalato che la relazione illustrativa utilizza, in relazione alla medesima disposizione, una formulazione in parte differente, evidenziando che il Servizio centrale per il PNRR «opera altresì a supporto» delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia finalizzate alle presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione europea;

richiamato in proposito il parere del Comitato per la legislazione, reso nella seduta dello scorso 24 novembre, nel quale si invita la Commissione di merito, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, a valutare l'opportunità di approfondire la formulazione del citato articolo 7, comma 2, al fine di chiarire meglio il tipo di relazione che si intende istituire tra il Servizio centrale per il PNRR e il Ministro senza portafoglio per le politiche europee, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 547 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

uditi la relazione del deputato Amorese e il dibattito in Commissione, svolto nella seduta del 24 novembre scorso;

preso atto, in particolare, che l'articolo 6 del decreto-legge modifica la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito;

valutato altresì che la disposizione di cui all'articolo 6 interviene anzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e la valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative;

ritenuto che il concetto di merito, secondo quanto stabilito dall'articolo 34 della Costituzione, offra garanzie di una scuola universale nell'accesso, che consenta a tutti di realizzarsi e assicuri ai capaci e meritevoli ove privi di mezzi l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione;

tenuto conto che l'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito, nell'ordinamento dell'allora Ministero dell'istruzione tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, disponendo, altresì, che all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero medesimo si provveda mediante un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) modificare – alla luce della necessità di assicurare una maggiore flessibilità gestionale nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, e al solo fine di prevenire l'insorgere di eventuali dubbi interpretativi rispetto all'applicabilità, anche al Ministero in parola, delle procedure semplificate introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge in esame – l'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, laddove, nell'istituire le tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, ha previsto altresì che all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero, dispone che si provveda mediante un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, espungendo quest'ultimo riferimento;

b) introdurre ulteriori disposizioni volte a favorire, dal punto di vista organizzativo, la conclusione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, avviata con il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (C. 547 Governo);

considerato che:

l'articolo 4, nel modificare la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvede a integrare le materie attribuite al Ministero della transizione ecologica, in cui già rientrano le competenze in materia energetica, richiamando espressamente l'individuazione e l'attuazione delle misure volte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;

l'articolo 11 ha ad oggetto il CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) ed apporta, all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modifiche inerenti alla denominazione del Piano per la transizione ecologica e alle materie coordinate dal Piano stesso, inserendo la competenza in materia di sicurezza energetica;

valutato che l'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

evidenziato, infine, che il Piano del mare di cui all'articolo 12, approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte anche i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti, reca, tra l'altro, gli indirizzi strategici in materia di tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,

premesso che:

il decreto-legge, fermo restando il numero complessivo dei ministeri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi, tra cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che torna ad assumere la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

rilevato che:

l'articolo 12 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e dispone l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM);

il CIPOM provvede alla definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare e tra le sue competenze – elencate dall'articolo 12, comma 3 – rientra quella della promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

l'articolo 12, comma 5, prevede che alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

occorre in proposito assicurare un adeguato coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM) nell'attività del CIPOM, atteso il rilevante impatto di tale attività sulle comunità che l'ANCIM rappresenta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 12, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere la partecipazione del presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), per gli ambiti di competenza, alle riunioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (C. 547 Governo);

evidenziato che l'articolo 1 modifica la denominazione, tra gli altri, del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

rilevato con favore che l'articolo 2 attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy anche la funzione di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo in modo da perseguire gli obiettivi di promuovere e tutelare le produzioni delle PMI italiane attraverso l'introduzione di misure che garantiscano un sostegno economico aggiuntivo per fronteggiare i rincari e l'aumento dell'inflazione;

considerato che l'articolo 4 integra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'attribuzione della funzione relativa alla sicurezza energetica, che si sostanzia nell'individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;

preso atto di quanto recato dall'articolo 7, comma 1, che rende possibile il rafforzamento della struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, consentendo il conferimento di incarichi dirigenziali in deroga ai relativi limiti percentuali fino al 31 dicembre 2026;

sottolineata l'importanza dell'istituzione, prevista nell'articolo 9, del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo;

preso atto che il medesimo articolo 9, al comma 2, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di SIMEST, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo e, al comma 3, dispone che SACE S.p.A. consulti preventivamente anche il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

valutato con favore quanto recato nell'articolo 10 che amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy, riducendo il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, e che istituisce una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

valutato altresì favorevolmente quanto disposto all'articolo 11, finalizzato al coinvolgimento, nell'organizzazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 547, di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

considerato che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in oggetto prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata;

preso atto che l'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali;

considerato altresì che l'articolo 13 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede una nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificandola in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

alla nuova denominazione corrisponde, un'integrazione delle competenze in materia di sovranità alimentare, che comprende la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali (articolo 3, comma 2, lettera a), n. 3);

rilevato altresì che:

l'articolo 12, nell'inserire il nuovo articolo 4-bis nel decreto legislativo n. 300 del 1999, prevede, al comma 2, l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM);

il suddetto Comitato, in base a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, provvede all'elaborazione e all'approvazione del «Piano del mare», con cadenza triennale, contenente, tra l'altro, gli indirizzi strategici in materia di tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico, nonché la valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

tale ultima disposizione andrebbe opportunamente coordinata con quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, del Programma nazionale triennale della pesca, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame, che prevede l'approvazione, con cadenza triennale, del «Piano del mare», con quelle di cui all'articolo 2, commi da 5-decies a 5-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, che prevedono l'adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 547 Governo, recante conversione in legge del DL 173/2022: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

esaminati, in particolare, per le parti di competenza gli articoli 7, 9 e 11 del provvedimento in esame;

valutato il dettato dell'articolo 7, comma 2, che prevede che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato, operi a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, individuata nel Ministro degli Affari europei ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022;

richiamato a tal proposito che, come precisato dalla relazione introduttiva, il supporto del Servizio centrale per il PNRR all'Autorità politica delegata in tale materia opera al netto delle attività di rendicontazione e controllo, che restano di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero dell'economia e delle finanze risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'UE;

espresso, pertanto, l'auspicio affinché il dettato normativo possa esplicitare l'articolazione del rapporto funzionale di dipendenza del Servizio centrale per il PNRR dall'Autorità politica delegata e dal MEF,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

torna su

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «6) Ministero»;

alla lettera b), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «7) Ministero»;

alla lettera c), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «8) Ministero»;

alla lettera d), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «9) Ministero»;

alla lettera e), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «11) Ministero».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) – 1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia”».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: «, è aggiunto, infine» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine» e dopo le parole: «della sovranità alimentare,» sono inserite le seguenti: «che esso esercita».

All'articolo 4:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. ln relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica».

All'articolo 6:

al comma 2:

alla lettera b):

a ll'alinea, dopo le parole: «all'articolo 50» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

al numero 1), le parole: «al comma 1,» sono soppresse;

ai numeri 2) e 3), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

al numero 3), le parole: «del merito, all'incremento» sono sostituite dalle seguenti: «del merito e all'incremento»;

alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 51-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: “con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” sono inserite le seguenti: “ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,”, al terzo periodo, le parole: “del decreto del Presidente della Repubblica di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del” e, al quarto periodo, le parole: “e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. – (Ministero della salute) – 1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12”.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. – (Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227) – 1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

al comma 2, le parole: «di Simest S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Simest S.p.A.» e le parole: «8 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo,», le parole: «ai 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi”»;

alla lettera b):

al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo, le parole: «una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese»;

al capoverso 1-ter, dopo le parole: «e agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “provvedimenti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo”».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Titolarità del portale “Italia.it”) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale ‘Italia.it’, di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso”».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le parole: «Ad esso» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato» e le parole: «o loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «, o loro delegati,»;

alla lettera b), numero 1), le parole: «nazionale ed europea» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali ed europee»;

alla lettera d), capoverso 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; .

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 57-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 8,».

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera d), le parole: «la continuità» sono sostituite dalle seguenti: «della continuità»;

alla lettera f), le parole: «turistico ricreative» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricreative»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «ove nominati» sono sostituite dalle seguenti: «ove nominate» e le parole: «della agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura»;

al secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

al terzo periodo, dopo le parole: «un Sottosegretario» sono aggiunte le seguenti: «di Stato»;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ai partecipanti» sono inserite le seguenti: «alle riunioni» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate) – 1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: “e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia”».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefìci in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.
4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.
5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023”;

b) al comma 3-ter, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023” e le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 maggio 2023”;

c) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2023” e le parole: “a decorrere dall'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° giugno 2023”».

torna su

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022.

Testo del decreto–legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di politiche per il mare, nonché in materia di valorizzazione, tutela e promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

Ritenuto, altresì, di dover apportare le conseguenti modificazioni e integrazioni alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito».

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «11) Ministero dell'istruzione e del merito».

Articolo 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia».

Articolo 2.
(Ministero delle imprese e del made in Italy)

Articolo 2.
(Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

a) identica;

b) all'articolo 27:

b) identico:

1) il comma 1 è abrogato;

1) identico;

2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

2) identico;

3) al comma 2-bis ), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

«d-bis) identica»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

4) identico;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

c) identica;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

d) identica;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

e) identica.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».

3. Identico.

4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

4. Identico.

Articolo 3.
(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Articolo 3.
(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 33:

a) identico:

1) il comma 1 è abrogato;

1) identico;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2) identico;

3) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

b) identica.

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3. Identico.

Articolo 4.
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Articolo 4.
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;

2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

3. Identico.

3-bis. ln relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter . Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 5.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Articolo 5.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Identico.

2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

Articolo 6.
(Ministero dell'istruzione e del merito)

Articolo 6.
(Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 49:

a) identica;

1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) all'articolo 50:

b) all'articolo 50, comma 1:

1) al comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) al primo periodo, le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

3) al primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

3) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

c) identica;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

d) identica;

e) all'articolo 51-ter le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

e) all'articolo 51-ter , comma 1, le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».

3. Identico.

3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,», al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 6-bis.
(Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-ter.
(Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)

1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026,».

Identico.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».

Identico.

Articolo 9.
(Istituzione del Comitato interministeriale
per il
made in Italy nel mondo – CIMIM)

Articolo 9.
(Istituzione del Comitato interministeriale
per il
made in Italy nel mondo – CIMIM)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

a) identica;

b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»;

b) identica;

c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:

c) identico:

«18-ter. È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.

«18-ter. Identico.

18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.

18-quinquies. Identico.

18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:

18-sexies. Identico.».

a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 8 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività della società Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy».

3. Identico.

Articolo 10.
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

Articolo 10.
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

b) identico:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;

a) identica;

b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

b) identica;

c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

c) identica;

d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

d) identica.

1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e dopo le parole: «provvedimenti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo».

Articolo 10-bis.
(Titolarità del portale «Italia.it»)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale “Italia.it”, di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».

Articolo 11.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

Articolo 11.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;

«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;

b) al comma 3:

b) identico:

1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionale ed europea»;

1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionali ed europee»;

2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

2) identico;

«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-quinquies) sicurezza energetica.»;

c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;

c) identica;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

d) identico:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.».

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis , comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

Articolo 12.
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

1. Identico.

«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare) – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

2. Identico.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

3. Identico:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

a) identica;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

b) identica;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

c) identica;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

e) identica;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.

6. Identico.

7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

7. Identico.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

8. Identico.

9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

9. Identico.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

10. Identico.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

11. Identico.

Articolo 12-bis.
(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)

1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia».

Articolo 13.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

Articolo 13.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 13-bis.
(Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefìci in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.

4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.

5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»;

b) al comma 3-ter, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023» e le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 maggio 2023»;

c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Identico.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Urso, Ministro dello sviluppo economico
Lollobrigida, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pichetto Fratin, Ministro della transizione ecologica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Valditara, Ministro dell'istruzione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

torna su