PDL 540

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERGIO COSTA, AIELLO, AMATO, APPENDINO, ASCARI, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, DI LAURO, DONNO, D'ORSO, FEDE, ILARIA FONTANA, GIULIANO, IARIA, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, RAFFA, MARIANNA RICCIARDI, SCERRA, TODDE, TORTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati

Presentata il 10 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – A trent'anni dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha previsto la cessazione dell'impiego dell'amianto nell'intero territorio nazionale, le conseguenze dell'utilizzo massivo – 3,7 milioni di tonnellate di amianto grezzo prodotte in Italia tra il 1945 e il 1992 e 1,9 milioni di tonnellate importate nello stesso periodo – di questa sostanza in ambito industriale e civile sulla salute delle persone sono ancora tragicamente attuali. L'eccezionale dimensione numerica degli esposti prima del provvedimento che lo ha messo al bando e la drammaticità del quadro clinico e delle prospettive di vita (in termini di sopravvivenza e in termini di qualità della vita sul piano fisico, psicologico e relazionale) degli ammalati e della specificità delle caratteristiche eziopatologiche danno la misura della gravità del quadro.
Un quadro delineato da numeri impietosi: 21.463 casi di mesotelioma maligno diagnosticati tra il 1993 e il 2012, di cui il 93 per cento dei casi a carico della pleura e il 6,5 per cento (1.392 casi) peritoneali, e oltre 6.000 morti all'anno.
Purtroppo l'amianto è ancora molto diffuso in Italia e tanti siti contaminati attendono di essere bonificati. Si stima la presenza di 32 milioni di tonnellate di amianto compatto e di 8 milioni di tonnellate di amianto friabile, ancora sparsi per il Paese. Anche la pianificazione regionale per la bonifica è in ritardo e, in ogni caso, anche quando il piano esiste, mancano le azioni che lo dovrebbero rendere operativo, come la mappatura dei manufatti contaminati, con la conseguenza di un potenziale rischio per la popolazione.
Nel dettaglio la presente proposta di legge prevede quanto segue.
L'articolo 1 attribuisce alla nuova Commissione parlamentare di inchiesta il compito di individuare le responsabilità politiche e istituzionali nei casi nei quali vi è stato un impiego illecito dell'amianto e si sono omessi controlli in materia di bonifica dei siti, le connivenze dello Stato e dei privati con la malavita organizzata, anche sotto il profilo della gestione dei rifiuti e dell'opera di bonifica e scoibentazione di siti contaminati nonché di fare maggiore chiarezza sui siti di interesse nazionale inquinati e, da ultimo, di verificare l'efficacia della legislazione vigente in materia e degli interventi in materia sanitaria.
L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione, prevedendo che essa sia composta da quattordici senatori e da quattordici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento; inoltre l'articolo prevede la costituzione di un ufficio di presidenza, con un presidente, due vicepresidenti e due segretari, nonché la conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dalla costituzione della Commissione con la presentazione di una relazione sulle attività e sui risultati ed eventualmente di relazioni di minoranza.
L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo che essa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e abbia facoltà di acquisire, in regime di segretezza e anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. È previsto che, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione, la quale, da ultimo, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
L'articolo 4 obbliga al segreto i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, con le conseguenti sanzioni penali ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per chi viola l'obbligo e diffonde notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
L'articolo 5 concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione, prevedendo l'approvazione, a maggioranza anche relativa dei componenti, di un regolamento interno per il funzionamento, con la specifica che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese di funzionamento della Commissione sono previste nella misura pari a 35.000 euro per l'anno 2023, a 70.000 euro per l'anno 2024 e a 35.000 euro per l'anno 2025, poste equamente a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. È previsto, inoltre, che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
L'articolo 6, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In definitiva, va esplorato e analizzato il certamente complicato e intricato quadro di questioni istituzionali, ambientali, sociali, economiche e giudiziarie che, in passato, hanno fatto sì che si morisse (e che purtroppo si continui a morire) a causa dell'esposizione all'amianto, a un punto tale che ancora oggi non esiste una mappatura integrale e omogenea della presenza (e dei suoi rischi attuali) di detto minerale. Si deve fare finalmente chiarezza, non solo in un'ottica emergenziale di sanità pubblica, ma con l'obiettivo e l'auspicio di evitare che gli errori, le omissioni e le responsabilità che emergeranno dall'indagine della Commissione non si ripetano mai più.
Si avverte pertanto l'urgenza e la necessità per il nostro Paese che le istituzioni agiscano attraverso tutti gli strumenti possibili al fine di garantire che venga effettuata una concreta azione di risanamento e bonifica del territorio, che passi attraverso la rimozione dell'amianto dai numerosi siti industriali ed edifici pubblici e privati che ci circondano quotidianamente e che ancora oggi espongono una buona parte della popolazione ai rischi legati all'esposizione a questa fibra. In questa legislatura si ritiene pertanto necessario e doveroso procedere, nello specifico, all'istituzione della suddetta Commissione di inchiesta sul fenomeno relativo alla presenza, allo smaltimento e agli effetti nocivi dell'amianto in Italia che faccia finalmente luce sulle responsabilità politiche, istituzionali e no, in tutti i casi nei quali si è tollerato un impiego illecito di detto minerale e si sono omessi controlli in materia di bonifica dei siti, con rischi e danni gravi alla salute e alla sicurezza dei cittadini, in primis dei lavoratori impegnati nel comparto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:

a) la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'individuazione delle eventuali responsabilità politiche e amministrative in tutti i casi nei quali vi sia stato un impiego illecito di tale minerale e siano mancati controlli sul suo smaltimento e sulla bonifica dei siti da esso contaminati, con rischi e danni gravi alla salute e alla sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei lavoratori esposti all'amianto;

b) eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche con riferimento allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti e all'opera di bonifica di siti effettivamente o potenzialmente contaminati;

c) la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati e delle procedure di bonifica;

d) l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all'idoneità ed effettività della rete di segnalazione e controllo sulla corretta applicazione della legislazione stessa e delle relative procedure attuative;

e) gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni competenti in tema di prevenzione e di cura e di ricerca medico-scientifica.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da quattordici senatori e da quattordici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione e presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, tramite la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, a maggioranza anche relativa dei suoi componenti, un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese di funzionamento della Commissione, nella misura pari a 35.000 euro per l'anno 2023, a 70.000 euro per l'anno 2024 e a 35.000 euro per l'anno 2025, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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