PDL 538

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 538

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CIABURRO

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali

Presentata il 9 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende rilanciare e sostenere le aree montane del nostro Paese, note anche come «alte terre», al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione economica e sociale di tali realtà, che rischiano di essere abbandonate dall'uomo.
Si ricorda che il nostro Paese, in cui i comuni hanno rappresentato la prima forma di democrazia, si è sviluppato nei secoli proprio grazie al sistema delle autonomie locali, che si fondavano, in primo luogo, sulla sussidiarietà territoriale e sulla condivisione. In questo senso, all'inizio dello scorso secolo, i comuni montani rappresentavano il maggiore presidio economico e sociale, ma lo spopolamento dovuto all'industrializzazione delle pianure ha determinato una progressiva distanza tra le alte terre e il contesto urbano. Un Governo che voglia far progredire il proprio Paese deve assolutamente prestare attenzione a quei cittadini che hanno scelto di restare o di tornare a vivere nei luoghi montani, i quali, senza la presenza umana, diverrebbero, nel giro di pochissimi anni, un vero e proprio deserto.
La presente proposta di legge valorizza la scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere in tali territori, garantendo così, in particolare, una funzione di tutela ambientale. Infatti, occorre ricordare che la tutela delle alte terre e della montagna evita che le pianure siano danneggiate. Vivere e crescere una famiglia in alcuni territori è complesso, ma costituisce altresì un valore aggiunto; è necessario quindi che chi vive e chi fa impresa in tali luoghi goda di alcuni vantaggi che possano riequilibrare le differenze di diritti esistenti, in quanto egli costituisce, molto sovente, un vero e proprio presidio della civiltà. Bisogna incentivare la vita nei comuni montani delle alte terre ed evitare la fusione tra amministrazioni locali, che ne causerebbe, entro pochi anni, lo spopolamento sociale ed economico.
Con questa proposta di legge si vuole altresì riequilibrare la posizione dei cittadini dei comuni montani che pagano le stesse tasse di coloro che vivono nelle città, ma non ricevono alcun tipo di servizio; occorre, altresì, guardare a un futuro, sebbene lontano, in cui la protezione e la difesa delle alte terre saranno una necessità imprescindibile.
La presente proposta di legge promuove, dunque, una serie di misure, da adottare d'intesa con le regioni, che, da una parte, permettono alle imprese già esistenti di usufruire di agevolazioni fiscali e, dall'altra, puntano ad attrarre nuovi investimenti, tramite la previsione di agevolazioni fiscali per le aziende, anche agricole e turistiche, che abbiano intenzione di fare impresa nei comuni montani del nostro Paese. L'obiettivo è di aumentare l'occupazione e, parallelamente, di incrementare il benessere economico e sociale come antidoto allo spopolamento sopra descritto.
L'articolo 1 prevede le finalità della legge: la lotta contro la desertificazione economica e sociale dei comuni montani, l'incentivazione dell'occupazione e del ripopolamento, il sostegno alle imprese e alle attività economiche tramite la riduzione del carico fiscale e la semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese.
L'articolo 2 contiene le disposizioni riguardanti l'istituzione delle zone franche montane (ZFM), nonché la definizione dei criteri per l'individuazione delle ZFM e per l'allocazione delle risorse, che spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le ZFM sono individuate dalle regioni, in base al numero dei residenti, all'altitudine, al rischio di spopolamento socio-economico e al calo demografico verificatosi nell'ultimo trentennio.
L'articolo 3 prevede le agevolazioni fiscali per le imprese aventi sede principale o operativa nei comuni situati nelle ZFM, ossia l'esenzione totale dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente alle imprese nelle quali almeno il 50 per cento del personale dipendente risiede nel territorio della ZFM in cui ha sede l'impresa o in un comune con distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM. Sono escluse dai benefìci le imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.
Con l'articolo 4 si prevedono incentivi per favorire l'insediamento delle famiglie che trasferiscono la propria residenza e la propria attività economica in un comune ubicato all'interno delle ZFM.
Infine, sempre con l'articolo 4 si elimina l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti residenti nei comuni ubicati nelle ZFM sprovvisti della rete internet a banda larga.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche nelle medesime aree.

Art. 2.
(Istituzione delle zone franche montane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituite le zone franche montane (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 3.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle ZFM.
3. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPESS con cadenza triennale. Il CIPESS provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, allo stanziamento delle risorse necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. Ciascuna regione e provincia autonoma individua con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPESS ai sensi dei commi 2 e 3, le ZFM, costituite da uno o più comuni situati nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) numero dei residenti;

b) altitudine;

c) rischio di recessione economica e commerciale;

d) calo demografico nell'ultimo trentennio.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 4, possono avvalersi dei rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica e di altri enti statali deputati alla raccolta, all'analisi e all'elaborazione di dati.

Art. 3.
(Agevolazioni applicabili nelle zone franche montane)

1. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFM beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o in un comune situato a una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.

Art. 4.
(Incentivi per favorire il ripopolamento nelle zone franche montane)

1. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, introducono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la propria dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in:

a) una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare ad abitazione principale.

3. I soggetti residenti nelle aree ubicate all'interno delle ZFM, sprovvisti della rete internet a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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