PDL 53

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 53

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Divieto di detenzione alla catena per gli animali di affezione

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione in nome di una nuova sensibilità che risponde alle numerose istanze di chi ha a cuore il rispetto per tutti gli esseri viventi.
La nuova sensibilità che l'opinione pubblica ha maturato nei confronti degli animali di affezione – considerati alla stregua di veri e propri compagni di vita, membri della famiglia – ha portato alla necessità di fissare per legge pratiche di protezione degli stessi animali quali esseri senzienti.
La riforma costituzionale approvata nella passata legislatura con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione ha introdotto tra i princìpi fondamentali proprio la tutela degli animali, secondo le forme e i modi disciplinati dalla legge statale, colmando in tal modo una lacuna non solo normativa ma anche valoriale. Il legislatore costituzionale, con l'esplicito riconoscimento della dignità animale quale valore che esige una protezione più marcata, ha gettato le basi per uno sviluppo dell'ordinamento nella direzione della maggiore incisività della normativa che riguarda la difesa degli animali. L'azione legislativa del legislatore statale oggi trova fonte diretta nel dettato costituzionale per l'adeguamento verso l'alto delle forme di tutela degli animali, spostando l'asse del bilanciamento di interessi contrapposti costituzionalmente garantiti, attraverso l'applicazione più attenta e rigorosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, ad esempio, proprio con riferimento a quelle condotte che integrano forme di maltrattamento degli animali.
Da questi presupposti muove la proposta di legge in oggetto, che mira al rafforzamento della tutela degli animali contro qualsiasi forma di maltrattamento attribuendo, all'articolo 1, a chiunque detiene un animale di affezione la responsabilità della salute e del benessere dello stesso: il detentore deve provvedere alla sistemazione dell'animale, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
L'articolo 2 interviene, poi, su una particolare forma di maltrattamento obsoleta e dannosa e pone in capo al detentore, anche temporaneo, di un animale di affezione il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di costrizione similare atto a provocare brutali e inutili sofferenze. Per la violazione di tale divieto sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 euro.
Al riguardo, meritano essere citate le risultanze di uno studio promosso dall'associazione Green Impact e confluito nel Rapporto 2022 «Verso il divieto di tenere i cani alla catena» che, proponendo un'analisi comparatistica delle legislazioni europee e regionali, mostra che nonostante l'accresciuta sensibilità dei cittadini al benessere degli animali e alle loro esigenze etologiche, la pratica di detenere i cani alla catena, da non confondere con quella dei cani al guinzaglio, non è scomparsa e necessita di essere contrastata in maniera efficace attraverso una normativa chiara e uniforme. Tra gli stati dell'Unione europea l'Austria, ad esempio, ha adottato una normativa contenente il divieto generale di tenere i cani alla catena, con una formulazione lineare con eccezioni ben definite, corredato da un efficace sistema sanzionatorio. In Italia, a livello regionale invece diciassette regioni hanno adottato norme in materia, ma tali discipline, nella maggior parte dei casi, sono desuete o formulate in modo vago e inefficace, così da comprometterne l'applicabilità e, dunque, l'effettività della tutela. Dunque, a parte poche eccezioni, le vigenti norme regionali (o l'assenza di esse nel caso di Basilicata, Liguria e Sicilia) non assicurano il rispetto del benessere e dell'etologia del cane secondo i dettami della scienza moderna. Il citato Rapporto 2022 ricorda ancora che il codice penale italiano prevede due reati che risultano particolarmente rilevanti rispetto alla detenzione di un cane a catena, quelli di cui agli articoli 544-ter e 727 del codice penale, e che la Corte di cassazione si è espressa più di una volta sull'applicabilità di tali previsioni alla contenzione di animali alla catena quale elemento che può determinare l'integrazione dei relativi reati. In particolare, rispetto alla detenzione incompatibile (articolo 727, secondo comma, del codice penale), la III sezione penale, con la sentenza n. 3860 del 31 gennaio 2018, ha confermato la risalente giurisprudenza che ritiene integrato tale reato laddove il cane sia tenuto a catena, senza riparo, cibo e acqua. Per quanto concerne il maltrattamento (articolo 544-ter del codice penale), di nuovo la III sezione penale, con la sentenza n. 8036 del 16 gennaio 2018, ha condannato un uomo che teneva un cane legato a catena, in condizioni igieniche precarie, senza acqua, cibo o riparo, tanto che l'animale soffriva di estrema malnutrizione e risultava incapace di camminare o nutrirsi. Dunque, sebbene la mera detenzione a catena del cane potrebbe non essere sufficiente per una sentenza di condanna, essa può costituire uno degli elementi idonei a concorrere all'integrazione del reato di maltrattamento o di detenzione incompatibile.
Alla luce del quadro descritto, la proposta di legge in esame sancisce il divieto di detenzione del cane alla catena, cristallizzando l'orientamento giurisprudenziale descritto, e permetterà così di superare con una formulazione chiara la difformità di applicazione del divieto nell'intero territorio nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Responsabilità, doveri e divieti)

1. Chiunque detiene un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

Art. 2.
(Sanzioni)

1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

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