PDL 529

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 529

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MULÈ

Introduzione dell'articolo 72-bis e modifiche all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'installazione di dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico del conducente sui veicoli a motore di nuova costruzione

Presentata l'8 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'alcol e la guida in stato di ebbrezza hanno un'incidenza significativa nel causare incidenti stradali che, sovente, producono lesioni e feriti.
Anche al fine di prevenire gli incidenti stradali correlati alla guida in stato di ebbrezza il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, ha previsto, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che i veicoli a motore di categoria M e N debbano essere equipaggiati con un'interfaccia di installazione dei dispositivi di tipo alcolock, prevedendone l'obbligo per tutte le nuove immatricolazioni dal 7 luglio 2024.
La presente proposta di legge, seguendo la linea già tracciata in sede europea, propone di compiere un ulteriore passo, prevedendo l'obbligo per tutti i veicoli di nuova costruzione di essere equipaggiati con un dispositivo che consenta di effettuare la misurazione del tasso alcolemico.
Poiché la finalità della presente proposta di legge è quella di incentivare la prevenzione della guida in stato di ebbrezza, la soluzione migliore in tal senso è individuata nella responsabilizzazione dell'individuo che, quando si mette alla guida di un veicolo, avrà sempre a disposizione uno strumento per verificare le proprie condizioni.
Si prevede, infatti, che l'effettuazione del controllo avvenga su base volontaria e non sia obbligatoria ai fini dell'accensione del motore. Inoltre, anche il responso del test effettuato non produrrà alcuna forma di interdizione sull'avviamento del veicolo, ma consentirà esclusivamente al conducente di avere contezza se, in base ai limiti previsti dalla normativa vigente, può mettersi alla guida del veicolo.
In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, l'articolo 2 della proposta di legge aumenta di un terzo le sanzioni attualmente previste dal codice della strada per i conducenti che, pur in possesso di veicoli dotati del dispositivo per la misurazione del tasso alcolemico, risultino positivi ai test a seguito di controllo effettuato dalle Forze dell'ordine o dalle forze della polizia locale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 72-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo l'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. – (Dispositivo per la misurazione del tasso alcolemico) – 1. A decorrere dal 7 luglio 2024, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli autoveicoli privi del dispositivo di cui al medesimo comma non possono essere immatricolati ai sensi dell'articolo 93, comma 2.
3. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prevedendo anche che il dispositivo non possa mantenere memoria dei risultati delle misurazioni effettuate».

2. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto dall'articolo 72-bis, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito in seguente:

«2.1. Se il conducente in stato di ebbrezza è alla guida dei veicoli dotati del dispositivo di cui all'articolo 72-bis, comma 1, le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, e le ammende di cui al comma 2 del presente articolo sono aumentate di un terzo»;

b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2.1»;

c) al comma 2-quater, dopo le parole: «commi 2» è inserita la seguente: «, 2.1»;

d) al comma 2-sexies, le parole: «L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «Le ammende previste dai commi 2 e 2.1 sono aumentate»;

e) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di cui al comma 2.1»;

f) al comma 8, dopo le parole: «commi 2» è inserita la seguente: «, 2.1»;

g) al comma 9, dopo le parole: «commi 2» è inserita la seguente: «, 2.1».

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