PDL 517

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, DARA, GIAGONI, MONTEMAGNI, NISINI

Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni

Presentata il 7 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende porre rimedio al grave e sgradevole fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo le strade, nei fossi o nelle campagne, che purtroppo aumenta il degrado di siti già degradati e deteriora siti di particolare pregio, in quanto i rifiuti attirano altri rifiuti. Infatti, è sufficiente il deposito incontrollato di pochi sacchetti di inerti o di rifiuti urbani in un'area per trasformarla, in breve tempo, in una discarica abusiva.
Il degrado ambientale provocato dall'abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e speciale). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molte.
L'abbandono incontrollato dei rifiuti è un fenomeno che, oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività, in quanto la rimozione dei rifiuti e il loro smaltimento sono a carico degli enti proprietari delle strade o dei comuni nel cui territorio vengono abbandonati.
Si tratta, tuttavia, di un comportamento illecito il cui accertamento e la cui imputabilità al suo autore non sono semplici e spesso, anzi, sono quasi impossibili. A parte i casi di flagranza e quelli in cui vi è un eventuale testimone oculare della condotta di abbandono, per garantire l'accertamento del comportamento illecito non resta che ricorrere alla videosorveglianza o all'ispezione del contenuto dei rifiuti.
Negli ultimi anni, in Italia, la videosorveglianza ha avuto una fortissima espansione e sistemi di videoripresa a circuito chiuso sono stati installati in molte strutture pubbliche e private considerate a rischio, quali banche, uffici postali, ma anche supermercati, musei, stazioni ferroviarie e altre. Inoltre, sempre più spesso, i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati come strumento di vigilanza dei centri urbani.
La videosorveglianza si è anche dimostrata un valido strumento di deterrenza allo sversamento abusivo di rifiuti e, pertanto, in molti comuni sono state installate telecamere mobili per contrastare il comportamento incivile rappresentato dall'abbandono dei rifiuti.
La distribuzione capillare e strategica di queste «fototrappole» mobili di ultima generazione permette agli uomini delle polizie locali di garantire un buon controllo del territorio nonostante il numero sempre più esiguo di agenti a disposizione.
Le telecamere posizionate nelle zone ritenute più a rischio a causa del loro isolamento o del loro facile accesso da parte di mezzi di trasporto abusivi serviranno a riconoscere e a sanzionare coloro che depositano dentro e soprattutto fuori dai cassonetti materiale non autorizzato. Queste speciali telecamere permettono, infatti, di individuare le persone che abbandonano rifiuti di ogni genere e anche le targhe dei mezzi di trasporto eventualmente utilizzati per il trasporto abusivo.
Il possibile controllo a distanza di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti per mezzo di sistemi di videosorveglianza è preso in esame anche dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Nel punto 5.2 si legge che: «( ...) l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si rivela non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (articolo 13, legge 24 novembre 1981, n. 689)».
Non sussistono, quindi, dubbi sulla legittimità di procedere all'accertamento di illeciti, penali o amministrativi, tramite sistemi di videosorveglianza, attinenti al deposito incontrollato o all'abbandono di rifiuti. Occorre però rispettare e seguire tutte le indicazioni del provvedimento del Garante (in particolare la preventiva notificazione del trattamento dei dati, l'adozione di sistemi di sicurezza, il rispetto dei termini massimi di conservazione dei dati e la rilevazione esclusiva dei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del trattamento).
La normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», stabilisce il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo nonché nelle acque superficiali e sotterranee (articoli 192 e 255). La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione penale, se l'abbandono è riconducibile a un'attività di impresa o a un ente, o di una sanzione amministrativa, se si tratta di rifiuti di natura domestica abbandonati da privati. In ogni caso, il responsabile dell'abbandono è tenuto a rimuovere e ad avviare al recupero o allo smaltimento i rifiuti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.
La presente proposta di legge vuole contribuire in maniera efficiente all'accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e di discariche e, pertanto, apporta adeguate modifiche al citato articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In primo luogo, si prevede la pena della reclusione fino a tre anni anche per i privati nelle ipotesi di reato di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti ovvero di immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al di fuori del centro abitato.
Inoltre, come strumento per contrastare i citati reati, si prevede l'utilizzo di postazioni di videosorveglianza dotate di telecamere di fotorilevamento di ultima generazione per riprese continuative ventiquattro ore su ventiquattro, collegate alle centrali operative dei comandi della polizia locale. Le amministrazioni locali, con appositi regolamenti, provvedono a disciplinare la videosorveglianza e a darne informazione a chiunque sia interessato, nonché a stabilire le modalità di verifica e di accertamento dei citati reati e di irrogazione delle relative sanzioni da parte degli ispettori ambientali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Nelle ipotesi di reato per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ovvero per immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al di fuori del centro abitato definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la pena della reclusione fino a tre anni.
1.2. Al fine di incentivare e di potenziare l'attività di controllo per l'accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e di discariche, sia attraverso il lavoro degli ispettori ambientali che attraverso l'uso di telecamere, è sempre consentito l'utilizzo di postazioni di videosorveglianza dotate di telecamere di fotorilevamento di ultima generazione per riprese continuative ventiquattro ore su ventiquattro, anche collegate alle centrali operative dei comandi della polizia locale.
1.3. Le amministrazioni locali provvedono ad adottare un regolamento per disciplinare le modalità di effettuazione della videosorveglianza di cui al comma 1.2 che, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1.1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, non è soggetta all'obbligo di segnalazione. Le amministrazioni locali provvedono, altresì, a distribuire copie del regolamento ai comandi della polizia locale al fine di consentirne la visione da parte di chiunque vi abbia interesse.
1.4. Le amministrazioni locali possono inoltre adottare un regolamento per disciplinare le modalità di verifica e di accertamento dei reati di cui al comma 1.1 nonché di irrogazione delle relative sanzioni da parte degli ispettori ambientali».

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