PDL 512

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 512

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato UBALDO PAGANO

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Presentata il 3 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche», è stata approvata, nel nostro Paese, su indicazione del Parlamento europeo che, con la «Dichiarazione scritta dei diritti delle persone sordo-cieche» 1/2004 presentata il 12 gennaio 2004 e adottata nel successivo mese di aprile, invitava gli Stati membri ad adeguarsi alle indicazioni in essa riportate. La Dichiarazione riconosce la sordocecità come disabilità distinta e specifica e sottolinea come le persone affette da questa minorazione necessitino di un sostegno specifico e personalizzato.
Prima di entrare nel merito delle modifiche alla legge n. 107 del 2010 previste dalla presente proposta di legge, è necessario evidenziare come le indicazioni contenute nella Dichiarazione non siano state completamente recepite dal nostro legislatore.
Inoltre, la Dichiarazione riconosce sordocieche anche quelle persone che mantengono un minimo residuo di uno o entrambi i sensi e non riporta alcuna indicazione legata all'età del soggetto che vive questa minorazione. La legge n. 107 del 2010 non riconosce il minimo residuo e individua l'età al di fuori della quale la persona colpita da questa minorazione, anche se non vede e non sente nulla, non viene riconosciuta sordocieca (articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381).
In questo senso, dunque, non tiene conto della condizione di isolamento sensoriale e del degrado psicologico che colpiscono queste persone, contravvenendo a quanto indicato dal Parlamento europeo.
È necessario considerare la sordocecità come una disabilità distinta e non come la somma di due diverse disabilità sensoriali. Tuttavia, negli articoli della legge n. 107 del 2010 si rimarca, erroneamente, la differenziazione dei due sensi, volendo così considerare la sordocecità composta da due minorazioni separate sommate fra loro.
Il 22 giugno 2016, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha elaborato e pubblicato i dati della ricerca, effettuata in Italia e promossa dalla Lega del filo d'oro, sulle persone con una doppia minorazione della vista e dell'udito in condizione di gravità.
La ricerca ha individuato circa 189.000 (0,3 per cento della popolazione) persone, delle quali il 57 per cento è confinato in casa, nel letto o in poltrona, perché non è in grado di svolgere le normali attività quotidiane.
La presente proposta di legge intende dunque superare questa differenziazione, prevedendo, in particolare, che siano riconosciute come sordocieche le persone «affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione». Per le persone sordocieche si propone dunque l'erogazione in forma unificata delle indennità loro spettanti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile, oppure, in assenza dei requisiti prescritti, da quella in materia di invalidità civile.
È bene sottolineare che l'esigenza di dare piena attuazione e di apportare le necessarie modifiche alla legge n. 107 del 2010 non risponde a logiche di natura eminentemente economica – la nuova normativa rispetta lo spirito della legge, per cui la persona sordocieca continuerà a percepire le stesse provvidenze che percepiva prima che la sua condizione di sordocecità fosse riconosciuta – ma a un'esigenza di dignità e giustizia sociale, A tale proposito, si ritiene necessario prevedere a livello regionale un rafforzamento dei servizi dedicati alle persone sordocieche che, rispetto all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2010, non sono stati adeguati alle mutate esigenze.
È pertanto indispensabile riconoscere a tutte le persone sordocieche la specificità della loro minorazione, cioè farle uscire dal limbo in cui sono costrette e pianificare risposte personalizzate, calibrate sui bisogni specifici di ciascuna; in sintesi, mettere al centro la persona.
L'unico articolo della presente proposta di legge, quindi, reca modifiche agli articoli 2, che viene integralmente sostituito, 3 e 5 della legge n. 107 del 2010.
Il nuovo articolo 2, recependo in toto la definizione di sordocecità fornita dalla citata Dichiarazione, specifica, al comma 1, che «si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita o acquisita in qualunque momento della vita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione». I commi 2 e 3 stabiliscono che alle persone affette da sordocecità è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile o di invalidità civile.
In secondo luogo, tra i requisiti da possedere per il riconoscimento della condizione di sordocieco ai fini dell'ottenimento dell'indennità, è aggiunto quello dell'invalidità civile in assenza di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile.
All'articolo 5 della legge n. 107 del 2010, il comma 1 è modificato al fine di imporre l'obbligo – in luogo di una mera possibilità – alle regioni di «individuare specifiche forme di assistenza individuale alle persone sordocieche». I nuovi commi 1-bis e 1-ter stabiliscono che il Ministro per la famiglia e le disabilità provveda alle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi delle regioni in favore delle persone sordocieche e trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Definizione)1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita o acquisita in qualunque momento della vita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
2. Le persone sordocieche percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Alle persone sordocieche che al 31 dicembre 2022 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Alle persone sordocieche di cui al presente articolo si applicano i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente e secondo le condizioni indicate al punto 2 della Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sui diritti delle persone sordo-cieche, del 1° aprile 2004»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «e di cecità civile» sono sostituite dalle seguenti: «, cecità civile e di invalidità civile»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, provvede al monitoraggio sull'attuazione degli interventi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministro per la famiglia e le disabilità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli interventi attuati.
1-ter. Entro novanta giorni dalla ricezione dell'ultima delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 1-bis, il Ministro per la famiglia e le disabilità trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto delle informazioni e dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del citato comma 1-bis».

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