PDL 5

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo II
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo III
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                    Sezione II
                        Articolo 25
                    Sezione III
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                    Sezione IV
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                Capo IV
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                Capo V
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

dal ministro dello sviluppo economico
( GIORGETTI )

dal ministro della transizione ecologica
( CINGOLANI )

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( PATUANELLI )

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
( ORLANDO )

dal ministro dell'interno
( LAMORGESE )

dal ministro della giustizia
( CARTABIA )

dal ministro della cultura
( FRANCESCHINI )

dal ministro dell'istruzione
( BIANCHI )

dal ministro dell'università e della ricerca
( MESSA )

e dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 23 settembre 2022 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 1. – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La norma conferma anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell'anno 2022.
In particolare, la disposizione – al comma 1 – prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (cosiddette «imprese energivore»), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito di imposta di cui al comma 1, inoltre, è concesso anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Al comma 2 si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Con il comma 3, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, si dispone, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il comma 4 prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il comma 5 dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento del costo della componente energia elettrica e del prezzo di riferimento del gas naturale riferito al terzo trimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
I commi 6 e 7 disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito di imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, in analogia a quanto previsto per i contributi concessi per i precedenti trimestri del 2022.
Il comma 8 prevede che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, debbano inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 9 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
Il comma 10 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti di imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 11 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto «aiuti-bis»), al fine di consentire la fruibilità del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, riconosciuto, per il terzo trimestre 2022, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sia in compensazione che mediante cessione, entro la data del 31 marzo 2023 in luogo della data del 31 dicembre 2022.

Art. 2. – (Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo spetti anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Con il comma 3 si prevede che il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che il predetto credito di imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con il comma 4 si prevede una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito di imposta in caso di cessione dello stesso.
Il comma 5 prevede che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, debbano inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato e non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con il comma 6 si stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
Il comma 8 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente articolo.

Art. 3. – (Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

La norma si pone nel solco degli interventi, a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese attinte dal rincaro dell'energia, sviluppati negli ultimi mesi all'interno del quadro di deroga straordinaria alla disciplina in materia di aiuti di Stato, adottato dalla Commissione europea con finalità di contenimento dell'impatto sull'economia europea della crisi russo-ucraina e degli approvvigionamenti.
Al comma 1, la norma rafforza il potenziale di sostegno dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022, intervenendo con finalità di contenimento del costo complessivo dei finanziamenti bancari contratti dalle imprese per far fronte alle proprie esigenze di liquidità e prevedendo che le garanzie prestate dalla SACE alle condizioni previste dal menzionato articolo siano prestate a titolo gratuito in favore delle banche che concedano finanziamenti a tassi vantaggiosi (calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento) alle imprese, per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Al comma 2 viene disposto uno specifico intervento per l'innalzamento dell'importo massimo finanziabile in favore delle cosiddette energivore, tali intendendosi le imprese a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell'energia, ossia per le quali i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo. Per queste imprese, l'importo complessivo dell'aiuto eccezionalmente (ossia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato) fruibile dall'impresa per effetto della garanzia può essere innalzato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro, compatibilmente con quanto previsto dal «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
Per le medesime esigenze di contenimento dei costi dei finanziamenti gravanti sulle imprese per far fronte alla crisi energetica, il comma 3 prevede che la percentuale di copertura delle garanzie concesse a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nell'ambito delle misure temporanee di sostegno alla liquidità, per i finanziamenti per capitale d'esercizio concessi alle imprese per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sia portata all'80 per cento in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza delle medesime, attribuito loro in applicazione del modello di rating adottato dal Fondo, a condizione che le banche concedano finanziamenti a tassi vantaggiosi (calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento).
Al comma 4 si rafforza il meccanismo di riassicurazione dei crediti da fattura energetica, già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022. Le imprese fornitrici di energia, quale che ne sia la dimensione, possono ricorrere al mercato assicurativo per coprirsi dal rischio dell'inadempimento dei clienti rispetto a quanto da questi dovuto, sulla base delle fatture emesse entro il 30 giugno 2023, per consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Sulle polizze emesse dalle compagnie assicurative insiste la garanzia in riassicurazione della SACE. La misura della riassicurazione pubblica dei crediti commerciali è già stata sperimentata durante la crisi del COVID-19 (articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020), originando meccanismi di leva finanziaria e distribuzione efficiente del rischio.
La modifica in oggetto intende consentire anche a imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro di poter beneficiare della misura di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022. Invero, tali imprese sono soggette alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche al pari, se non in misura superiore, di quelle con fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
Al contempo, per ragioni di omogeneità e di coerenza complessiva dell'intervento in oggetto, si ripropone il medesimo schema previsto dai commi 1 e 3, autorizzando la SACE a rilasciare la garanzia a titolo gratuito, nei casi in cui il premio richiesto dalle imprese di assicurazione risulti di maggior favore, ovvero qualora sia calmierato alla componente di rendimento applicabile dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari a 12 mesi.
Il comma 5, a servizio della ratio sottesa all'intervento proposto con l'articolo in esame, interviene ad apportare marginali rettifiche a due disposizioni già vigenti, al fine di aggiornarne il perimetro di intervento in ragione dei rilevanti eventi perturbativi, sia in termini quantitativi che qualitativi, sopravvenuti alla loro (sia pur recente) adozione. Si prevede, infatti, un primo intervento meramente testuale all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di ottenere che la misura ivi prevista (concessione di garanzie in favore di imprese attinte dagli effetti della crisi russo-ucraina ed energetica), in conformità alle previsioni e allo spirito del Temporary Crisis Framework, trovi applicazione nei confronti delle imprese che dimostrino la necessità di supporto per l'accesso al credito, per sopperire alle esigenze di cassa originate dall'impennata dei costi di produzione e dall'interruzione delle catene di approvvigionamento (ossia le conseguenze economiche negative scaturenti dall'attuale congiuntura), pur non avendo necessariamente subìto «una contrazione della produzione o della domanda». L'impatto dell'aumento dei costi dell'energia, attesa la dimensione del fenomeno, è infatti potenzialmente idonea ad alterare negativamente la struttura dei costi delle imprese (peggiorandone il fabbisogno finanziario), senza che necessariamente ciò si inveri in una riduzione del risultato produttivo o della domanda soddisfatta dall'impresa, dovendosi piuttosto auspicabilmente ritenere che l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese sia da leggersi anche in relazione alla relativa idoneità a sostenere e non disperdere la capacità produttiva e il potenziale di crescita delle imprese nazionali, in un momento di forte tensione, qual è quello attuale.
Il comma inserisce altresì un inciso finale al comma 1 del citato articolo 15, al fine di esplicitare, in coerenza con le modifiche del Temporary Crisis Framework di prossima adozione, che le garanzie che la SACE è abilitata a rilasciare a supporto del fabbisogno di liquidità delle imprese, coprono anche le esigenze di circolante necessarie alle imprese produttrici e fornitrici di energia per la copertura di collaterali richiesti nell'ambito delle attività di negoziazione sul mercato dell'energia.
Il comma 6 interviene sull'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie da parte della SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal. In particolare, è innalzato a 600 milioni di euro il limite massimo di ammontare del garantito previsto, il cui superamento subordina il rilascio della garanzia alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.
L'intervento normativo è volto ad adeguare le soglie ivi previste, al fine di semplificare e di rendere più celere il procedimento di rilascio delle garanzie, consentendo, in tal modo, di soddisfare con maggiore prontezza il bisogno di liquidità delle imprese volte a realizzare progetti conformi agli obiettivi della transizione ecologica e della diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche. L'intervento in esame risulta necessario alla luce della rilevanza che tali obiettivi hanno assunto nell'agenda politica, nell'ambito dell'attuale congiuntura economica, e del bisogno di liquidità derivante dalla crisi energetica in atto a seguito dell'invasione russa in Ucraina.
Il comma 7 introduce la clausola di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattandosi di misura progettata nel rispetto delle condizioni del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (Temporary Crisis Framework). Lo schema di intervento previsto al comma 4 è già stato notificato ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di Stato.
Il comma 8 individua le fonti di copertura finanziaria dell'intervento.

Art. 4. – (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Il presente articolo, al comma 1, lettera a), prevede, per il periodo dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti; è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la lettera b) del medesimo comma 1, in armonia con la normativa dell'Unione europea, è stabilita, per il periodo in questione, l'applicazione di un'aliquota d'IVA del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato per autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma, nel contempo, in accordo con gli obiettivi del green new deal europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].
Parallelamente, con il comma 2, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto «gasolio commerciale» di cui al numero 4-bis della tabella A, allegata al testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio usato come carburante, come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), risulta più favorevole rispetto a quella prevista per il «gasolio commerciale» dal predetto numero 4-bis della tabella A allegata al suddetto testo unico.
Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso «commerciale» e «non commerciale» di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso commerciale sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia, 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).
In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al citato articolo 24-ter del testo unico delle accise («gasolio commerciale») non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra uso commerciale e uso non commerciale del gasolio, come appunto disposto dal comma 2 qui illustrato.
Con il comma 3 è stabilito che gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 10 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a), stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio, GPL e gas naturale allo stato liquido, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 30 ottobre 2022.
La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lettera a).
Con il comma 4 è individuata, nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri
Con il comma 5 è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché dalla diminuzione dell'aliquota d'IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza.
Infine, il comma 6 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

Art. 5. – (Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto «decreto energia»), già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province per garantire la continuità dei servizi erogati.
Il comma 2 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del comma 1.
Il comma 3 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, allo scopo di concorrere ai maggiori costi determinati a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
Il comma 4 dispone che alla ripartizione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere alle strutture sanitarie private accreditate un contributo una tantum, a valere sulle risorse di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del limite di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale.
Il comma 6 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del comma 3.

Art. 6. – (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

La disposizione prevede, al comma 1, lo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tali ulteriori risorse sono destinate alla concessione di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021 per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Come è noto, la disposizione da ultimo richiamata istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione, in favore degli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario sottoposti a obbligo di servizio pubblico, di un contributo relativamente al maggior costo sostenuto (al netto dell'IVA) nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante.
Pertanto, in ragione del protrarsi della crisi energetica, la misura è volta ad estendere anche all'ultimo quadrimestre dell'anno 2022 l'erogazione del citato contributo.
La disposizione di cui al comma 1 prevede inoltre che, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa individuato, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
In relazione alle modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché alle relative modalità di rendicontazione, il comma 2 prevede che le stesse sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art. 7. – (Disposizioni urgenti in materia di sport)

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017), ai fini dell'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, comprese le associazioni e le federazioni sportive paralimpiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Si demanda a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Art. 8. – (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

La disposizione in esame mira a mitigare gli effetti della crisi energetica e del relativo aumento dei costi dell'energia per gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale, rivolti a persone con disabilità.
Tali enti, finora esclusi dagli aiuti, gestiscono servizi fondamentali per le persone con disabilità e non autosufficienti. Con l'aumento dei costi energetici si stima, secondo le associazioni di categoria del settore sociosanitario e assistenziale, che una struttura di medie dimensioni possa avere maggiori oneri fino a 400.000 euro su base annua. Non essendo sostenibile che tali maggiori oneri siano riversati sull'utenza, trattandosi di persone in condizioni di estrema fragilità, risulta essenziale fornire un supporto al fine di evitare la sospensione o la cancellazione dei servizi forniti da suddetti enti (sospensione o interruzione che avrebbero un effetto pregiudizievole sia sotto l'aspetto di maggiori oneri per le strutture pubbliche, sia a causa del loro impatto sociale).
A tale scopo il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 110 milioni di euro per il 2022 destinato al finanziamento di contributi in favore degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'energia elettrica e termica nel terzo e quarto trimestre del 2022, qualora tali enti abbiano subìto un incremento dei costi in misura pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dai registri speciali esistenti in quello unico nazionale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe, se non compresi tra quelli di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.
Il comma 3 demanda la definizione delle modalità di presentazione delle richieste e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 4 disciplina il divieto di cumulo tra i contributi di cui ai commi 1 e 2 e dispone la non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Prevede altresì che i medesimi contributi non rilevino ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 5 dispone che le amministrazioni coinvolte nell'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possano avvalersi di società in house.
Il comma 6 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

Art. 9. – (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

La disposizione, recante modifica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, concernente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevede l'applicazione delle disposizioni ivi previste con riferimento alle istanze presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture, anche qualora in sede di autorizzazione siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

Art. 10. – (Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

La norma – nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale – reca disposizioni di natura abilitante e di razionalizzazione degli interventi del Ministero dell'interno negli specifici ambiti, in considerazione della particolare potenzialità del medesimo in un settore in cui l'apporto anche di una sola delle sue componenti, tutte con sedi capillarmente diffuse sul territorio nazionale, appare suscettibile di conferire un consistente contributo.
Va, in particolare, sottolineato come le disposizioni in esame si profilino di immediato interesse in funzione del perseguimento di impegni di grande rilevanza già assunti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infatti, nell'ambito dei progetti inseriti nel PNRR, il Corpo nazionale partecipa con quello denominato «Rinnovamento parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'introduzione di veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, con le relative stazioni di ricarica». Tale progetto fa riferimento alla «rivoluzione verde e transizione ecologica» mediante la decarbonizzazione per una mobilità ecosostenibile nel trasporto terrestre per un importo complessivo di 424 milioni di euro necessari per l'acquisizione di 3.500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani, 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane e 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali. Sono inoltre previste oltre 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di servizio, che dovranno essere collegate con impianti fotovoltaici. L'investimento determinerà una riduzione annuale delle emissioni di anidride carbonica pari a 10.000 tonnellate.
Il predetto Corpo, pertanto, avrà nei prossimi anni necessità di approvvigionamento di energia in tutto il territorio nazionale ed è nella condizione di fornire il proprio apporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che venga attivata la possibilità di costituire comunità energetiche distribuite sull'intero territorio nazionale, producendo energia nelle sedi che consentano l'insediamento degli impianti di produzione dell'energia green, assorbendone quota parte per le esigenze locali e immettendone la restante nella rete elettrica, corrispondendo al gestore gli oneri di trasporto, per poi restituirla alle sedi non autonome, cioè non dotate di impianti di produzione di energia green in quantità sufficiente, con evidenti benefìci sotto i profili del contenimento dei costi di realizzazione e di produzione di detta energia nonché dell'ottimizzazione dei costi del ciclo di vita, che verrebbero concentrati su un minor numero di impianti, evitando, inoltre, costi aggiuntivi per l'acquisizione e la gestione dei sistemi di accumulo.
I suddetti obiettivi sono realizzabili con le disposizioni in esame, che consentiranno altresì di perseguire le finalità indicate anche con riferimento alle altre articolazioni del Ministero (a titolo esemplificativo, le prefetture e le questure) nell'ambito delle risorse all'uopo disponibili.
In dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero dell'interno affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
Il comma 2 consente al Ministero dell'interno e ai terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta «RED II»), garantendo, attraverso la deroga a taluni requisiti specifici previsti dall'articolo 31 del citato decreto legislativo, che tali nuove realtà possano accedere al regime dei sostegni economici offerto dalla medesima norma e prevedendo, quale unico costo, il pagamento degli oneri di rete dovuti per l'illuminazione pubblica.
Il comma 3 qualifica ex lege i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee alla localizzazione di impianti di energia rinnovabile, assoggetta gli stessi alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dispone che la competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetti alla Soprintendenza speciale per il PNRR.
È appena il caso di evidenziare che la norma è analoga a quella prevista per il Ministero della difesa dall'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 11. – (Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura)

La disposizione prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 destinati a concedere un contributo a sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le cui spese di funzionamento sono cresciute in misura rilevante a seguito dell'aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica e di gas.
L'intervento si rende necessario anche in considerazione del fatto che i luoghi della cultura (musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e complessi monumentali) e, in misura ancor più marcata, le sale cinematografiche, teatrali e da concerto operano ancora con un pubblico limitato, a seguito della pandemia di COVID-19, con la conseguenza di un'ancor maggiore incidenza dell'aumento dei costi fissi.
Le modalità di ripartizione delle risorse sono definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 12. – (Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

La disposizione incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, finalizzato all'erogazione del cosiddetto «bonus trasporti», utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Tale buono, concesso in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è erogato in misura pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento, comunque entro il limite di euro 60.

Art. 13. – (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

La disposizione, al fine di fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

Art. 14. – (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

Per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del carburante, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 85 milioni di euro da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e 15 milioni di euro da destinare al settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 15. – (Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il presente articolo prevede la concessione di un contributo una tantum agli istituti di patronato a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Il contributo sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 16. – (Procedure di prevenzione incendi)

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha già semplificato le procedure di prevenzione degli incendi, introducendo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei relativi procedimenti. Si è passati, cioè, da un regime di tipo autorizzatorio, ove il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle relative attività, ad un regime di controlli successivi, esercitati a seguito della presentazione della SCIA. Inoltre, è stato adottato un principio di proporzionalità, in quanto gli adempimenti amministrativi non sono rigidamente eguali per tutte le attività, ma sono diversificati e graduati sulla base della complessità delle stesse attività (dimensioni, numero di persone presenti) e della gravità dei fattori di rischio (quantità di materie stoccate o lavorate, presenza di sostanze infiammabili o esplodenti in quantitativi significativi, eccetera).
Conseguentemente, al fine di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, per le attività più semplici e a basso rischio di cui all'allegato I al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, inserite nella categoria A, è stato previsto che l'esercizio possa essere avviato con la semplice presentazione della SCIA, mentre per avviare quelle inserite nelle categorie B e C, cioè le più complesse e con un rischio di incendio più elevato, è necessaria la preventiva valutazione della conformità antincendio del progetto riportante le misure da adottare, compiuta dal comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, che dispone di sessanta giorni per esaminare il progetto ed esprimere il proprio parere.
In caso di modifiche da apportare ad attività già esistenti, solo se tali modifiche comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio risulta necessaria la ripresentazione del progetto.
Va precisato che gli impianti fotovoltaici e solari termici di per sé non sono compresi tra le attività soggette alle procedure di prevenzione degli incendi previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 ed elencate nell'allegato I al decreto medesimo, ma rilevano ai fini della sicurezza antincendio se eventualmente vengono installati in una di quelle attività.
In tale evenienza, in applicazione del regime sopra delineato, se l'attività è classificata nella categoria A si potrà procedere all'installazione presentando la SCIA al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente. Invece, per le attività classificate nelle categorie B e C, ove le modifiche da apportare comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, va presentato il relativo progetto delle misure di sicurezza antincendio da adottare.
In particolare, la sicurezza antincendio relativa all'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi è demandata alle indicazioni della guida tecnica allegata alla lettera circolare n. 1324 del 7 febbraio 2012 («Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici») nonché alle indicazioni della nota n. 6334 del 4 maggio 2012, entrambe predisposte dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
La predetta guida recepisce i contenuti del regolamento di prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 nonché le varie problematiche emerse e segnalate a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici lasciando, in taluni casi, al progettista la possibilità di individuare, attraverso un'attenta valutazione del rischio, le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio dettati dall'allegato I, punto 2, al regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011.
In considerazione dell'emergenza energetica in atto, la presente disposizione introduce una misura di accelerazione delle specifiche procedure di prevenzione degli incendi relative alle attività classificate nelle categorie B e C, con la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la pronuncia sulla conformità sul progetto, previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, nei casi in cui, a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio delle attività considerate, risulti necessaria la valutazione del progetto di conformità antincendio. In tal modo si prevede, in via temporanea e straordinaria, che tali pratiche siano esaminate con priorità, senza comunque ridurre i livelli di sicurezza antincendio delle stesse attività.
In relazione a tempi non preventivabili di durata della crisi energetica, la riduzione del termine per la valutazione dei progetti in argomento viene prevista sino al 31 dicembre 2024.

Art. 17. – (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

La disposizione è finalizzata ad adeguare l'importo massimo dei finanziamenti garantibili gratuitamente dall'ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal primo emendamento al Quadro temporaneo per la crisi Ucraina adottato dalla Commissione europea il 20 luglio 2022.
L'incremento dell'importo massimo concedibile offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle piccole e medie imprese agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina.

Capo II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 18. – (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

La disposizione, al comma 1, prevede che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi nella competenza del mese di novembre 2022 una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 20, è erogata, per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro da erogarsi una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.
Ai sensi del comma 2, l'indennità una tantum è attribuita anche ai lavoratori interessati da eventi che determinano la copertura con contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS.
Il comma 3 specifica che l'indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro.
Il comma 4 prevede che la medesima indennità non sia cedibile né sequestrabile né pignorabile e non costituisca reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il comma 5 disciplina le modalità di erogazione dell'indennità.
Il comma 6 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

Art. 19. – (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede la concessione dell'indennità una tantum di 150 euro per le seguenti categorie di soggetti:

a) pensionati con reddito inferiore a 20.000 euro (commi da 1 a 7). Si tratta di soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021 non superiore a 20.000 euro. Per tali soggetti l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni. L'importo erogato è successivamente rimborsato dall'INPS. L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile né sequestrabile né pignorabile. L'indennità è corrisposta una sola volta anche nel caso in cui il beneficiario svolga attività lavorativa;

b) altre categorie di soggetti (commi da 8 a 16). Il comma 8 concede l'indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 ai lavoratori domestici. Il comma 9 attribuisce la medesima indennità ai percettori di NASpI e Dis-coll nel mese di novembre 2022. Il comma 10 estende il beneficio ai titolari di indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021. Il comma 11 dispone l'erogazione dell'indennità una tantum di 150 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e che sono iscritti alla Gestione separata. Si ricorda che l'articolo 409 del codice di procedura civile dispone l'osservanza delle disposizioni in materia di controversie individuali di lavoro per i seguenti rapporti di lavoro:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Il comma 12 conferisce il medesimo beneficio ai lavoratori che nel 2021 siano stati destinatari di una delle indennità connesse all'emergenza del COVID-19. In tal caso per i lavoratori sportivi l'indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.
Il comma 13 concede il beneficio anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate e che abbiano un reddito inferiore a 20.000 euro.
Il comma 14 attribuisce l'indennità ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno cinquanta contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Il comma 15 estende il medesimo beneficio ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile (contratto d'opera), nonché agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata.
Il comma 16 concede l'indennità ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Il comma 17 disciplina i tempi di erogazione delle indennità di cui ai commi da 9 a 15.
Il comma 18 prevede che le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrano alla formazione del reddito.
Il comma 19 stabilisce l'incompatibilità delle indennità di cui al presente articolo con quelle analoghe previste per i lavoratori dipendenti dall'articolo 19.
Il comma 20 demanda la definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo all'INPS e alla società Sport e salute S.p.A., i quali provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 21 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 20. – (Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

La disposizione incrementa di 150 euro l'indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi dall'articolo 33 del decreto-legge n. 50 del 2022, da corrispondere ai lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, che nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Art. 21. – (Recupero prestazioni indebite)

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale dei pensionati, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, nonché delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, sia avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22. – (Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la missione M1C2-6 «Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza» che, al punto XV, contempla la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti.
Tale missione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della missione M2C1.1 «Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare», che contempla due importanti riforme: la Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Entrambe le riforme sono state approvate a giugno, rispettivamente, con i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 e n. 257 del 24 giugno 2022, pubblicati nel sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Le due riforme si affiancano agli altri investimenti previsti per l'economia circolare, attualmente in fase avanzata di attuazione (i progetti presentati sono al vaglio delle commissioni esaminatrici), che mirano a rafforzare l'infrastruttura impiantistica per la gestione dei rifiuti, sia attraverso l'ammodernamento e lo sviluppo di nuovi impianti, sia attraverso la realizzazione di progetti «faro» per le filiere strategiche dei rifiuti [rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche].
Per quanto riguarda la SEC, si prevede la necessità di semplificare le procedure autorizzative in materia di economia circolare per accelerare il conseguimento degli obiettivi che prevedono l'uso efficiente delle risorse entro il 2035, in particolare limitando quanto più possibile il ricorso alle discariche, che non rappresentano pratiche di economia circolare. La SEC prevede anche una revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento alla discarica nel territorio nazionale.
Il PNGR invece, oltre a rappresentare una componente vera e propria della SEC, è anche una riforma essenziale per il PNRR, essendo strettamente collegata agli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture impiantistiche.
Il PNGR mira, infatti, a colmare l'insufficienza impiantistica per l'economia circolare, che rappresenta da sempre la più critica delle barriere al pieno sviluppo di questo modello economico.
Il Piano ha un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028): fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti, offrendo, contestualmente, una ricognizione nazionale dell'impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire strumenti per colmare i divari impiantistici esistenti nel territorio.
Per raggiungere gli obiettivi europei di circolarità (65 per cento di riciclo e 10 per cento massimo di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani entro il 2035), le regioni dovranno scegliere in autonomia le combinazioni tecnologiche delle quali dotarsi per il recupero sia di materia sia di energia, nel rispetto dei princìpi di autosufficienza e prossimità della gestione, ma con la possibilità di stabilire accordi di macroarea con altre regioni.
Merita sottolineare che il PNGR rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto alla pianificazione regionale, che è comunque tenuta ad uniformarsi alla programmazione nazionale, pena l'attivazione di opportuni meccanismi di potere sostitutivo.
Sulla base degli esiti dell'attività di ricognizione effettuata sulla produzione dei rifiuti e sul sistema impiantistico regionale, il PNGR individua i flussi di rifiuti strategici per assicurare che gli obiettivi del piano siano soddisfatti, tra i quali figurano: rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, scarti derivanti dai trattamenti delle frazioni secche da raccolta differenziata e del trattamento delle frazioni organiche, rifiuti organici, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti inerti da costruzione e demolizione, rifiuti tessili, rifiuti in plastica, rifiuti contenenti amianto, veicoli fuori uso, rifiuti sanitari a rischio infettivo.
L'ultima rilevazione dell'ISPRA sulla produzione totale dei rifiuti in Italia segnala un ammontare di circa 184 milioni di tonnellate nel 2019. Di queste, circa 30 milioni sono di provenienza urbana e la restante quota è invece generata dalle attività produttive.
La norma, quindi, affronta sul piano procedurale le misure necessarie per consentire la realizzazione della capacità impiantistica necessaria a traguardare gli obiettivi di economia circolare.
In particolare, il comma 1 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR siano da considerarsi interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con tutto ciò che ne consegue per le semplificazioni delle procedure di realizzazione degli impianti stessi.
Il comma 2 della norma prevede che nei procedimenti autorizzativi, diversi da quelli di competenza statale, riguardanti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal PNGR e dal PNRR, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.
Tra gli obiettivi del PNRR e, nello specifico della Strategia nazionale per l'economia circolare che costituisce una delle riforme principali della Missione 2 Componente 1, vi è la creazione di uno specifico organismo per la vigilanza e il controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti (consorzi e sistemi autonomi) presieduto dal Ministero della transizione ecologica.
La finalità della creazione di tale organismo è quella di rafforzare le attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare attenzione ai risultati di gestione, riferiti al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio recepiti a livello nazionale e ai profili di tutela della concorrenza e del mercato. Si rende pertanto necessario integrare le disposizioni vigenti con la previsione di cui al comma 3.
Il comma 4 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

Art. 23. – (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

La disposizione modifica l'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici; essa, inoltre, interviene a poca distanza temporale dalle modifiche introdotte dall'articolo 12 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ancora in materia di colonnine di ricarica.
Nello specifico, la disposizione in esame novella i commi 8 e 12 del citato articolo 57.
L'attuale comma 8 permette ai comuni di consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo un'eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Il comma 1, lettera a), del presente articolo, nel modificare il predetto comma 8, aggiunge, in fine, tre periodi; il primo di essi prevede che, nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica per cui è richiesta l'autorizzazione insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica la comunicazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale nonché nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività; il secondo periodo prevede che, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Tale previsione è chiaramente volta ad assicurare un'adeguata fase di pubblicità alla richiesta di autorizzazione di un nuovo punto di ricarica (insistente su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica), al termine del quale il titolo abilitativo potrà essere concesso da parte dell'ente locale.
Il terzo periodo aggiunto al comma 8 prevede invece che, nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei princìpi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. La norma inserita è volta chiaramente a inserire una procedura competitiva nel caso di concorrenza di più domande autorizzative incompatibili con la programmazione adottata dall'ente locale in materia di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.
Il comma 1, lettera b), novella il comma 12 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, il quale prevede che l'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, definisca le misure tariffarie applicabili ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Nello specifico, la novella, restringendo il campo di applicazione della disposizione originaria, prevede che tali misure tariffarie definite dall'ARERA siano riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

Art. 24. – (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

L'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, ha previsto che «L'Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziari finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma l. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo».
Al riguardo:

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2021, adottato in forza delle disposizioni richiamate nelle premesse, è stata assegnata alla società Invitalia la somma di 35 milioni di euro per la sottoscrizione e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società la cui costituzione è stata autorizzata dalla medesima normativa, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di fattibilità sotto il profilo economico, finanziario, industriale e ambientale, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, nell'ambito del plesso siderurgico di Taranto;

in data 25 gennaio 2022 è stata costituita la società DRI d'Italia S.p.A., già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla menzionata fonte di normazione primaria. Per quanto attiene alla trattazione dei profili afferenti all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per tali iniziative, l'intervento in discussione si colloca all'interno della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente M2C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», nell'ambito dell'intervento di cui alla lettera c) «Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno». In particolare, da una più approfondita analisi del citato ambito di intervento n. 3 della Componente 2 della Missione 2 emerge l'allocazione di risorse finanziarie pubbliche del PNRR pari a 2 miliardi di euro a valere sull'investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», in cui, dalla lettura delle schede di approfondimento condivise tra le competenti strutture amministrative interne e la Commissione europea, trovano espressa e puntuale collocazione i progetti per la realizzazione e la gestione di impianti vocati alla produzione di preridotto – direct reduced iron per l'alimentazione di forni elettrici. Al riguardo la norma in esame destina a favore della società di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, risorse nel limite di 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto – direct reduced iron, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde.

Venendo alla trattazione degli ambiti concernenti la concreta ammissione alla fruizione delle risorse finanziarie pubbliche del PNRR da parte degli investimenti di cui all'intervento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», il citato Piano nazionale ne subordina l'eleggibilità e la conseguente attribuzione al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, tesa all'individuazione di uno o più soggetti attuatori dell'intervento in esame, in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea. Sul punto, l'assegnazione delle risorse pubbliche che, comunque entro il limite di un miliardo di euro, potranno essere allocate su tale progetto è subordinata (fonte: schede annesse al PNRR) al raggiungimento, entro il 2026, del duplice obiettivo (di cui dovrà darsi contezza nei successivi bandi per la realizzazione dei medesimi impianti):

i) di una combinazione di fonti gassose (metano + idrogeno) di alimentazione degli impianti per la produzione di preridotto in cui almeno il 10 per cento sia rappresentato da idrogeno;

ii) della derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili (cosiddetto «idrogeno green»).

In considerazione dell'evoluzione del contesto sin qui sinteticamente rappresentato, è apparso necessario focalizzarsi sugli ulteriori approfondimenti riguardanti la più adeguata cornice di natura giuridica entro cui collocare, sotto il profilo concreto, l'impulso alle fasi afferenti sia alla realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, previa individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, per l'assegnazione delle risorse del PNRR, sia all'affidamento della sua gestione, coerentemente con l'assetto desumibile dalle pertinenti fonti di normazione primaria vigenti e dagli approdi all'uopo raggiunti in sede giurisprudenziale, anche nella prospettiva di agevolare il complesso processo di transizione del plesso siderurgico di Taranto verso un modello di produzione eco-sostenibile. All'esito di tali approfondimenti ogni valutazione da cui poter ricavare la piena intercettazione delle duplici esigenze anzidette conduce all'allestimento di un intervento di natura normativa, nella versione sopra riportata, preordinato:

ad agevolare l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione, a valle dell'indizione di una gara pubblica, dell'impianto in esame, consentendo, per tale via, l'allocazione – per la quota parte che potrà essere destinata a tale finalità – delle pertinenti risorse del PNRR in capo a tale soggetto, evitando, allo stesso tempo, il ricorso ad una duplice procedura competitiva. A tal fine, è prevista l'attribuzione ex lege alla società DRI d'Italia S.p.A. della veste di soggetto attuatore dell'intervento, cui poter assegnare le risorse finanziarie a ciò dedicate dal PNRR, per la successiva indizione, ad opera della medesima società, di una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di preridotto – direct reduced iron (nel rispetto dei requisiti di cui si è data contezza sopra: combinazione di fonti gassose di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10 per cento sia rappresentato da idrogeno; derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili);

a legittimare l'assunzione diretta della gestione dell'impianto in discussione da parte della stessa DRI d'Italia, contestualmente all'impulso ad un processo di ricomposizione del suo assetto azionario, attraverso l'apertura del suo capitale ad uno o più soci privati, in possesso degli indispensabili requisiti finanziari, tecnici e industriali, da realizzare con il ricorso al modello di gara «a doppio oggetto».

Sezione II – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 25. – (Nuovi interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, segnatamente, la Riforma 1.7 della componente M4C1, ha previsto due interventi normativi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Il primo ha trovato concretizzazione con la conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha novellato la legge n. 338 del 2000, al fine di agevolare e semplificare, anche nei tempi di esecuzione, la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture esistenti puntando ad avere nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, innalzata al 75 per cento). A seguito delle modifiche intervenute, è stato emanato il bando di finanziamento n. 1257 del 30 novembre 2021.
Il secondo intervento, innovativo, strutturale e di lungo termine, diversamente dal primo, è diretto a favorire e incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, anche nella forma del partenariato pubblico-privato, di strutture di edilizia universitaria. Per questo scopo, il PNRR ha previsto lo stanziamento di 660 milioni di euro.
Più nel dettaglio, con riguardo a tale ultimo profilo, gli Operational Arrangements allegati al PNRR, come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio riguardante l'Italia, prevedono l'introduzione nel quadro normativo italiano di una misura che assicuri, in primo luogo, la partecipazione al finanziamento anche da parte di investitori privati, consentendo partenariati pubblico-privati in cui l'università utilizzi i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per studenti. In secondo luogo, l'intervento deve assicurare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca. Ciò dovrebbe contribuire a sua volta a fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili. La misura deve, in terzo luogo, prevedere che il finanziamento e le agevolazioni fiscali aggiuntive (ad esempio: parità di trattamento con l'edilizia sociale) siano condizionati all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati. In quarto luogo, infine, la normativa nazionale deve ridefinire i parametri per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici.
L'obiettivo temporale individuato per l'adozione sia della normativa primaria che della normativa secondaria di attuazione è il 31 dicembre del 2022.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha poi specificato le indicazioni degli Operational Arrangements con il Report sull'avanzamento delle riforme con milestone dell'11 aprile 2022, individuando come contenuti essenziali della relativa normativa di attuazione:

a) l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, organizzati in varie forme, incluso il partenariato pubblico-privato, a partecipare a bandi di gara per lo sviluppo dell'offerta residenziale universitaria secondo le condizioni definite dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) le misure per la moderazione del grado di incertezza sulle prospettive della domanda di alloggio, quindi sul tasso di copertura delle nuove strutture, tramite l'impegno del Ministero dell'università e della ricerca, sempre in coordinamento con le agenzie territoriali per il diritto allo studio, ad assegnare agli studenti meritevoli di alloggio le nuove strutture e corrispondendo alla proprietà, in un'unica soluzione anticipata, il costo dei servizi abitativi una volta che i nuovi alloggi si rendano disponibili «chiavi in mano»; tale costo viene valutato sulla base dei canoni medi di locazione prevalenti sul mercato locale, per un periodo non superiore a tre anni;

c) l'allineamento del trattamento fiscale della proprietà e del reddito degli studentati a quello agevolato dell'edilizia sociale a condizione che sia rispettato il vincolo di destinazione d'uso della quota di capienza ricettiva concordata nei bandi di gara e volta a garantire il fabbisogno programmato di alloggi;

d) le condizioni e i termini per l'ammissibilità dei progetti di studentato agli incentivi per la valorizzazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare esistente (anche in relazione al principio DNSH);

e) la ridefinizione dei parametri minimi di qualità sia per i singoli alloggi sia per gli spazi di uso comune secondo un livello qualitativo diverso da quello di cui al decreto ministeriale n. 1256 del 30 novembre 2021, in considerazione della diversa tipologia di alloggi, di cui alla presente misura, in quanto riferibili non ad un patrimonio pubblico ma ad una provenienza privata.

La norma prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, del «Fondo per l'housing universitario», con una dotazione pari ai 660 milioni di euro che, come già evidenziato, il PNRR stanzia per il perseguimento delle finalità della seconda parte della Riforma 1.7 Missione 4, Componente 1. Si prescrive, al comma 2, che le risorse del Fondo vengano assegnate alle imprese, agli operatori economici [articolo 3, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016] o ad altri soggetti privati (articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000) anche in convenzione o in partenariato con le università, con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o con gli enti regionali per il diritto allo studio, sulla base delle proposte che vengono selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca. Le risorse sono ripartite, chiarisce il comma 3, sulla base del numero dei posti letto attesi e tenuto conto dei fabbisogni territoriali e della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
È poi prescritto dal comma 4 che con le risorse assegnate venga assicurata una quota parte degli oneri corrispondenti alla disponibilità degli alloggi o residenze per i primi tre anni e che la restante quota degli oneri di disponibilità rimanga a carico degli studenti che accedono alle strutture.
Il comma 5 prevede che i soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 devono assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili alle finalità indicate dalla norma, con la possibilità di destinare i medesimi immobili in parte ad altri fini, compatibilmente con le attività dell'anno accademico. Resta fermo, ai sensi del comma 6, che il mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente o la limitata disponibilità dell'immobile comporta la restituzione delle somme erogate e dei benefìci percepiti, in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente, il soggetto aggiudicatario decade dai benefìci di cui ai commi 9, 10 e 11.
Il comma 7 demanda, poi, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la seguente disciplina di dettaglio:

a) la composizione della commissione di valutazione degli interventi;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento del corrispettivo in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione pari ad almeno nove anni successivi al terzo;

f) i parametri minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). Il comma 8 individua la destinazione soggettiva degli immobili, chiarendo che gli stessi devono essere diretti a ospitare studenti universitari fuori sede, sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o di merito. I commi da 9 a 11, infine, introducono un regime fiscale di favore, prevedendo, in primo luogo, che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2024, le somme del Fondo corrisposte alle imprese non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari ammessi al finanziamento di cui alla presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. In secondo luogo, ai soggetti aggiudicatari è attribuito, in relazione agli immobili locati quali alloggi universitari, un credito d'imposta pari all'importo versato a titolo di IMU, utilizzabile solo in compensazione. In terzo e ultimo luogo, i redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti universitari in relazione a contratti di locazione per alloggi e residenze di cui alla presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile. Il comma 12 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9, secondo periodo, e 11. Il comma 13 subordina l'attuazione delle predette misure all'autorizzazione della Commissione europea ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sezione III – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 26. – (Misure per la riforma degli istituti tecnici)

La disposizione risponde dall'esigenza di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è compresa la Missione 4 «Istruzione e ricerca», che interviene con investimenti e riforme in un settore prioritario, avente come obiettivo il rafforzamento del sistema educativo, delle competenze digitali e nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), la ricerca e il trasferimento tecnologico.
Il più recente intervento di riordino nell'ambito di riferimento è rappresentato dal regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
Come è noto, gli istituti tecnici fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Secondo l'assetto vigente, essi sono stati riorganizzati e potenziati a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2010-2011.
L'identità degli istituti tecnici si caratterizza attualmente per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in armonia con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore.
La presente disposizione normativa nasce dall'esigenza di rendere il sistema dell'istruzione tecnica e professionale più rispondente alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese, in modo da sostenerne il rilancio, consolidando il legame tra la crescita economica e la giustizia sociale. Infatti, dando attuazione alla riforma degli istituti tecnici e professionali, identificata dalla sigla «M4C1-R1.1», l'articolato mira a conformare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolar modo orientando il modello di istruzione tecnico-professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano nazionale «Industria 4.0», anche in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.
L'articolo in esame dà forma ad un processo di riforma che prevede l'individuazione di strumenti volti a realizzare la continuità tra gli apprendimenti dei percorsi di istruzione tecnica e quelli degli ITS Academy, nonché una più forte connessione degli istituti tecnici con i territori, attraverso la previsione di accordi a livello regionale o interregionale per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità e la programmazione di esperienze laboratoriali condivise. Nell'ambito di tali accordi, gli ITS Academy svolgeranno azioni di coordinamento con gli altri soggetti del sistema, fungendo da perno per l'innovazione e le connessioni con il territorio.
La riforma ha altresì l'obiettivo di rendere i curricula, e conseguentemente i modelli di certificazione dei percorsi svolti nell'ambito dell'istruzione tecnica, più aderenti al contesto economico-sociale, anche a livello internazionale, favorendo lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. A tal fine sono definite le correlazioni tra le certificazioni del primo e del secondo biennio dei percorsi di istruzione tecnica con il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
La riforma dell'istruzione tecnica consta di un unico articolo.
Il comma 1 prevede l'adozione di uno più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, aventi ad oggetto la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, nel rispetto dei princìpi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, secondo i criteri regolatori enunciati nelle seguenti lettere del comma 2:

a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando al rafforzamento delle competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, della connessione con il tessuto socio-economico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione, nonché alla valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché all'aggiornamento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e all'incremento degli spazi di flessibilità. Gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione di meccanismi volti a realizzare la continuità tra gli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica e i percorsi degli ITS Academy, compresa la funzione orientativa finalizzata alla naturale prosecuzione degli studi nelle materie tecnologiche, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto dalle recenti riforme in materia di ITS Academy (legge 15 luglio 2022, n. 99) e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti (legge 8 novembre 2021, n. 163);

c) previsione di un piano formativo specifico destinato al personale docente degli istituti tecnici, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) previsione di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise a livello regionale o interregionale. Apposite linee guida, che riguardano anche gli ambiti provinciali, per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata;

e) previsione, stante l'appartenenza dei centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) al sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'erogazione diretta da parte dei CPIA di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Il comma 3, al fine di consentire agli studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione di ottenere una certificazione che attesti le competenze di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), stabilisce che la certificazione, rilasciata alla conclusione del primo biennio dei percorsi dell'istruzione tecnica, sia corrispondente al 2° livello EQF. Agli studenti che abbiamo concluso anche il secondo biennio dei percorsi dell'istruzione tecnica viene rilasciata anche la certificazione attestante le competenze, corrispondente al 3° livello EQF. Le modalità per il rilascio delle suddette certificazioni e i relativi modelli sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 prevede che i regolamenti siano adottati con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata.
Il comma 5 dispone che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010.
Il comma 6 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27. – (Misure per la riforma degli istituti professionali)

La disposizione, parte della riforma dell'istruzione tecnica e professionale disposta in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese, interviene con mirate novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale), il quale definisce il vigente assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione professionale.
I percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita in uno specifico profilo educativo, culturale e professionale, basato su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e ispirato ai modelli promossi dall'Unione europea.
I percorsi di istruzione professionale hanno durata quinquennale, sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e possono dare accesso ai percorsi dell'istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), all'università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L'intervento normativo prevede, al comma 1, le seguenti modifiche al citato decreto legislativo n. 61 del 2017:

a) all'articolo 1 (Oggetto e finalità), comma 4, si specifica che il sistema dell'istruzione professionale ha, tra le altre finalità, quella di favorire la transizione al mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie direttamente riferibili al Piano nazionale industria 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali), individuate espressamente dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

b) all'articolo 2 (Identità dell'istruzione professionale), viene sostituito il comma 4, prevedendo che il profilo educativo, culturale e professionale sia ispirato ai modelli promossi dall'Unione europea nonché coerente con gli obiettivi di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo indicati dal PNRR, in una prospettiva di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano industria 4.0, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale;

c) all'articolo 8, comma 2, viene previsto che il Ministero dell'istruzione possa emanare linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi di passaggio dagli istituti professionali ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa;

d) all'allegato A, in coerenza con quanto modificato nell'articolato, viene specificato che il profilo educativo, culturale e professionale delle scuole che offrono percorsi di istruzione professionale ha lo scopo di integrare competenze scientifiche, tecniche e operative costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento nonché, in coerenza con il PNRR, anche con riferimento alle menzionate tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al comma 2 si prevede altresì che le istituzioni scolastiche provvedano al conseguente aggiornamento del progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Il comma 3, infine, prevede che, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, vengano definite misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Art. 28. – (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4C1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione», Riforma 1.1 «Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, di coadiuvare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, la disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale presso il Ministero dell'istruzione, stabilendone i compiti.
Il comma 2 prevede che l'Osservatorio sia composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'INVALSI e dell'INDIRE, con incarico annuale rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro dell'istruzione si provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.
Il comma 3 dispone che l'Osservatorio possa proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, delle linee guida e ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.
Il comma 4 prevede che l'Osservatorio operi in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
Il comma 5 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il decreto definisce altresì l'articolazione, su base regionale, di analoghi osservatori locali presso gli uffici scolastici regionali.
Il comma 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che i partecipanti ai lavori dell'Osservatorio non abbiano diritto a percepire alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV – ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 29. – (Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

La norma, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi del PNRR nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. A differenza della disciplina prevista per gli enti locali relativamente all'attuazione del PNRR, gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare possono, previa dimostrazione di un fabbisogno maggiore, accedere anche alla procedura ordinaria.
Il valore delle assegnazioni previste dalla disposizione è stimato nell'ordine di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, nell'ambito della quota finalizzata al piano complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.

Art. 30. – (Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

La disposizione è volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e dell'energia con riferimento agli interventi del PNRR al fine di assicurarne l'attuazione nei termini previsti.
A tale scopo si consente alle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR di utilizzare, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse assegnate, ma non utilizzate, per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi relativi agli interventi del PNRR, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Art. 31. – (Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

La disposizione, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), autorizza il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.
Più in particolare, le piattaforme assicurano l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione di una base di dati – composta principalmente da informazioni relative ai soggetti che intervengono nei processi propri di ciascuna delle misure (ad esempio: soggetti fruitori dei servizi di formazione, imprese fruitrici dei servizi offerti dai centri di trasferimento tecnologico) e all'oggetto delle stesse (ad esempio: attività di formazione erogate, servizi erogati dai centri di trasferimento tecnologico) – anche attraverso intermediari applicativi (middleware) con cui è possibile interagire tramite interfaccia utente basata sul web, garantendo le componenti di sicurezza di accesso e di profilazione degli utenti.

Art. 32. – (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

La disposizione definisce ulteriormente l'ambito e le priorità del supporto tecnico-operativo reso da soggetti qualificati, società in house qualificate ai sensi dell'articolo dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti del PNRR. In particolare, individua nelle procedure di affidamento per accordo quadro una misura idonea per sostenere gli enti territoriali attraverso iniziative centralizzate che consentano di superare le criticità operative sin qui segnalate.
La norma ha l'obiettivo di rafforzare il ricorso a procedure centralizzate e aggregate per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti, in particolare degli enti locali, impegnate quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Il ricorso agli accordi quadro per l'affidamento nell'ambito della stessa procedura della progettazione e dei lavori consente di standardizzare l'impiego delle priorità trasversali [ad esempio: principio di minima nocività (DNSH), parità tra i sessi] da parte delle singole stazioni appaltanti nell'esecuzione degli appalti e di agevolare la verifica.
Inoltre, in relazione al rispetto dei cronoprogrammi e al fine di garantire la massima trasparenza e i necessari presìdi di legalità, tali procedure consentono un puntuale monitoraggio e il più efficace controllo da parte delle amministrazioni titolari.
Il ricorso alle procedure di affidamento per accordi quadro fornisce un quadro regolamentare stabile agli operatori economici, anche in riferimento alla revisione dei prezzi chiaramente disciplinata nell'ambito degli atti di gara.

Art. 33. – (Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

Il presente articolo, allo scopo di favorire l'accelerazione delle procedure di reclutamento di nuovi magistrati, in conformità agli obiettivi di smaltimento delle pendenze previsti dal PNRR, contiene diverse disposizioni.
Una prima disposizione [comma 1, lettera a)] introduce la possibilità di svolgimento della prova scritta del concorso per l'accesso alla magistratura mediante strumenti informatici, demandando a un decreto del Ministro della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento. In tal modo si agevolerà la correzione degli elaborati, evitando alla commissione la lettura, spesso difficoltosa, di prove scritte redatte a mano.
Una seconda disposizione [comma 1, lettera b)], in ragione dell'esigenza di aumentare la platea dei partecipanti al concorso in magistratura, imposta dalla circostanza che gli ultimi concorsi svolti non hanno consentito la copertura dei posti banditi, anticipa gli effetti della legge di delega n. 71 del 2022, la quale prevede la modifica del regime vigente per consentire l'accesso al concorso per la magistratura ordinaria anche ai neolaureati.
Peraltro, con disciplina transitoria ad hoc si è ritenuto opportuno confermare la legittimazione anche per tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme modificate od abrogate dal presente intervento normativo. L'ampliamento del novero dei concorrenti dovrebbe garantire un maggiore afflusso al concorso, così scongiurando almeno in parte il rischio di mancata copertura dei posti banditi, come avvenuto in occasione delle ultime procedure concorsuali (comma 2).
Il comma 1, lettera c), nonché i commi 3 e 4 intervengono sulla posizione dei professori universitari nominati componenti della commissione del concorso per l'accesso alla magistratura.
L'attuale disciplina, contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e richiamata dall'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, prevede che a questi ultimi si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in base alle quali può essere concessa, a richiesta, una limitazione dell'attività didattica (esclusa in ogni caso la dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale) con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell'università e della ricerca).
Con la nuova disciplina introdotta dall'articolato, in considerazione del gravoso impegno richiesto ai commissari, si prevede invece che i professori universitari possano chiedere direttamente al proprio ateneo e senza necessità di un decreto ministeriale (come peraltro avviene con riguardo ai professori nominati membri della commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95) l'esonero totale o parziale dall'attività didattica. Tale disciplina è applicabile anche ai professori universitari che saranno nominati componenti della commissione del concorso bandito con decreto del Ministro della giustizia 1° dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 98 del 10 dicembre 2021.
Il comma 5 prevede le necessarie coperture finanziarie.

Art. 34. – (Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

In data 28 dicembre 2021 è stato pubblicato da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale il decreto di approvazione dell'avviso pubblico n. 305/2021 (di seguito denominato «avviso») per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali, da finanziare nell'ambito dell'investimento 1.1.2 della Missione 5, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L'avviso, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, prevede la concessione di un contributo pubblico a fondo perduto una tantum per ciascuna farmacia rurale sussidiata, in regime de minimis, sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Ai sensi del punto 5.4 dell'avviso, il contributo pubblico erogabile per ciascuna farmacia rurale sussidiata corrisponde a una quota pari ai due terzi del costo totale dell'investimento ed è determinato nell'ammontare massimo di euro 44.260. Il termine previsto per l'invio delle domande di partecipazione è il 30 settembre 2022.
L'intervento ha lo scopo di mettere le farmacie rurali in condizione di erogare migliori servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma dei servizi sanitari offerti alla popolazione di aree marginali (comuni o frazioni di comuni con un numero di residenti inferiore a 3.000 unità). Sono finanziati prioritariamente:

l'ammodernamento delle postazioni di lavoro (postazione banco, cassettiere eccetera);

l'ampliamento dello spazio di conservazione dei farmaci a temperatura controllata (frigoriferi a temperatura controllata);

le postazioni per i videoconsulti (consolle, poltrone professionali, monitor eccetera);

i dispositivi per lo screening, la prevenzione e il monitoraggio delle diverse patologie.

I soggetti realizzatori dell'iniziativa sono dunque le farmacie rurali sussidiate, come definite dall'articolo 2 della legge n. 221 del 1968.
Nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo dell'8 luglio 2021 viene specificato che devono beneficiare dell'intervento almeno 2.000 farmacie rurali ricadenti in comuni di aree interne con meno di 3000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
Nell'avviso non viene operata alcuna distinzione tra farmacie localizzate o meno nei comuni censiti nella mappatura delle aree interne 2021-2027, in quanto il riferimento al richiamato articolo 2 della legge n. 221 del 1968 implica già uno status di farmacia che opera in un'area marginale e che, proprio per compensare tale situazione di disagio, può godere di una specifica indennità statale.
In occasione della riunione dello scorso 7 luglio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione europea ha tuttavia ribadito, in base ad una interpretazione letterale della citata decisione di esecuzione del Consiglio, l'esclusiva finanziabilità, a valere sul PNRR, degli interventi per le farmacie rurali localizzate in aree interne, in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne.
Stante la suddetta interpretazione restrittiva adottata dalla Commissione europea, è sorta l'esigenza, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, di incrementare il finanziamento della misura, prevedendone espressamente l'estensione anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati fuori del perimetro delle «aree interne», come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027 (si veda in proposito il comma 1 del presente articolo).

Capo IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 35. – (Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

La disposizione si inquadra nell'ambito del pacchetto eccezionale europeo di Assistenza MacroFinanziaria (AMF) in favore dell'Ucraina, di importo massimo di 9 miliardi di euro, annunciato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 [COM(2022) 233 final] e di cui alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, parte dello straordinario intervento messo in atto dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere la stabilità macroeconomica e la resilienza globale dell'Ucraina nel contesto dell'aggressione militare russa. A tal fine, la disposizione normativa in oggetto autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma, anche in base ai suoi sviluppi, e al rilascio della relativa garanzia per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei correlati rischi sostenuti dall'Unione europea.

Art. 36. – (Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

La disposizione incrementa di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in favore dei centri di assistenza fiscale, per far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Art. 37. – (Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

Il presente articolo modifica le procedure di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in tema di delocalizzazioni.
Al comma 1, lettera a), si prevede che i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione di cui al comma 224 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021 o dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è approvato il piano di cui al comma 233 siano nulli.
Al comma 1, lettera b), è invece prolungato (da trenta a centoventi giorni) il termine entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Il comma 1, lettera c), modifica il comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, con sostituzione dei periodi terzo, quarto e quinto e con la previsione che, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro sia tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. Si prevede, inoltre, che in caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunichi mensilmente alle controparti della procedura di cui al comma 224 (rappresentanze sindacali aziendali o unitarie) nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione nonché dei risultati delle azioni intraprese. In base alle modifiche introdotte il datore di lavoro deve comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
Al comma 1, lettera d), si dispone l'abrogazione del comma 236 dell'articolo 1 della medesima legge n. 234 del 2021, che prevedeva la non applicazione dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (esame congiunto delle parti e consultazione sindacale) in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avesse avviato la procedura di licenziamento collettivo.
Al comma 1, lettera e), si introduce il comma aggiuntivo 237-bis, con il quale sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori, sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 2 prevede che, nel caso in cui, all'esito della procedura anzidetta, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione. In particolare, si fa riferimento ai finanziamenti rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro degli aiuti di Stato percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, di cui la norma dispone la restituzione in misura proporzionale alla percentuale di riduzione del personale.
Si prevede, inoltre, che fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo, al soggetto debitore non possano essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili. I provvedimenti con cui le amministrazioni che hanno erogato i predetti benefìci accertano la sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono versate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate a processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.
Il comma 3, infine, detta disposizioni transitorie stabilendo che la nuova disciplina si applichi anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse e che, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della citata legge n. 234 del 2021 sia già stata effettuata, il termine per la discussione con le controparti sia comunque pari a centoventi giorni.

Art. 38. – (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha introdotto, all'articolo 5, commi da 7 a 12, una procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo, dedicata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto ossia al 22 ottobre 2021.
Alla luce dell'attuale emergenza energetica, appare necessario intervenire prorogando di ulteriori trenta giorni il termine per l'adesione alla procedura di riversamento, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare, senza addebito di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Art. 39. – (Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

La disposizione interviene a modificare l'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che detta disposizioni per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.
Viene inserito il comma 2-bis, che prevede l'applicazione della clausola sociale disciplinata dall'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nei casi di affidamento diretto dei servizi di valorizzazione museale e strumentali indicati all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero.
La clausola sociale è così disciplinata dal codice dei contratti pubblici: «Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».
La norma, letteralmente e secondo l'interpretazione corrente, trova applicazione nella fattispecie in cui i lavori o i servizi precedentemente svolti da una società siano affidati, a seguito di bando di gara, avviso o invito, ad altra società privata, e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione nel caso di discontinuità dell'affidatario.
La disposizione in esame è volta a rendere applicabile la clausola sociale anche nel caso di affidamento diretto ad una società in house dei servizi museali già svolti da operatori privati.
La finalità dell'intervento è, dunque, quella di garantire la stabilità e la continuità occupazionale, funzionale alla tutela del lavoro, che riveste rango costituzionale, prevedendo che la clausola sociale debba trovare applicazione alle condizioni previste dalla norma di legge che la disciplina e nei limiti affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

Art. 40. – (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

Il presente articolo proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020.
Le disposizioni richiamate prevedono che la posa in opera temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano, eccetera), purché funzionali all'attività di somministrazione di bevande o alimenti, non è subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche e non si applica il limite temporale non superiore a centottanta giorni previsto per la rimozione di opere stagionali e destinate a obiettive esigenze, contingenti e temporanee dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'efficacia delle predette disposizioni è stata più volte prorogata in ragione degli effetti economici negativi della crisi pandemica [si vedano l'articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2021; l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto la proroga fino al 31 marzo 2022; l'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2022) e, da ultimo, della crisi ucraina (articolo 10-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51).

Art. 41. – (Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

Il presente articolo, al comma 1, reca disposizioni in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale, che risulta agevolato in virtù del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221. La Commissione europea ha da tempo chiesto allo Stato italiano una serie di elementi di informazione in merito al suddetto aiuto di Stato. La questione ha formato oggetto di diverse riunioni di coordinamento presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione, tra gli altri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle associazioni di categoria armatoriali. All'esito dei suddetti incontri e delle interlocuzioni con i competenti servizi dell'Unione europea, con decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto l'aiuto di Stato SA.48260 (2017/NN) Italia – Proroga del regime italiano a favore del registro internazionale, la Commissione europea ha ribadito la necessità di apportare alcune modifiche al quadro normativo vigente al fine di conformarlo al diritto dell'Unione europea, come previsto da impegni assunti dalle autorità italiane e riportati nelle note della suddetta decisione.
A tal fine, la lettera a) del comma 1 del presente articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e vi inserisce i commi 1-ter e 1-quater, in ottemperanza all'impegno di cui alle note 12 e 15, 17 e 24, punto 2, della richiamata decisione. In particolare, le suddette note prevedono:

nota 2: impegno a prevedere nelle pertinenti disposizioni nazionali che solo le navi che effettuano attività di trasporto marittimo siano ammissibili al regime;

nota 15: impegno a specificare in un'apposita disposizione della legislazione italiana che il regime si applica alle categorie di navi elencate in modo esaustivo al considerando 50 della decisione sopra richiamata;

nota 17: impegno a introdurre disposizioni specifiche sull'ammissibilità delle attività di rimorchio e dragaggio in linea con i requisiti stabiliti negli orientamenti in materia di trasporto marittimo;

nota 24 (punto 2): impegno a introdurre nella legislazione nazionale una disposizione che imponga ai beneficiari obblighi informativi che consentano alle autorità fiscali di controllare il rispetto degli obblighi contabili dei beneficiari.

I servizi della Commissione europea hanno osservato, in merito, che nella propria prassi decisionale la Commissione ha applicato gli orientamenti marittimi del 2004 per analogia anche ad alcune categorie di navi di servizio (sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), a condizione che esse condividessero tre caratteristiche importanti con le navi che effettuano attività di trasporto marittimo:

a) che operassero in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo nell'ambito dell'Unione in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza;

b) che operassero sul mercato globale, in cui erano soggette alla concorrenza internazionale;

c) che vi fosse un elevato rischio di declassificazione e delocalizzazione.

È il caso, ad esempio, della gestione di navi specializzate in servizi in mare aperto, compreso il trasporto di personale, materiale e attrezzatura, o che effettuano attività di installazione e manutenzione (ad esempio: navi per la posa di cavi, per la ricerca e per gru) o che forniscono servizi di salvataggio in mare e assistenza in alto mare, a condizione che la conformità alle tre caratteristiche sopra citate possa essere dimostrata per ciascuna categoria di navi ammissibile a un regime specifico.
A tal riguardo, le autorità italiane hanno confermato che ciascuna categoria di navi riportata nell'elenco esaustivo suddetto soddisfa i requisiti definiti dalla prassi decisionale della Commissione. In particolare, le autorità italiane hanno spiegato che le suddette navi richiedono marittimi altamente qualificati, con competenze paragonabili a quelle del personale in servizio a bordo delle navi adibite al trasporto marittimo tradizionale. Le autorità italiane hanno poi aggiunto che queste navi sono sottoposte obbligatoriamente a controlli tecnici e di sicurezza paragonabili a quelli effettuati sulle navi adibite al trasporto marittimo, come previsto dalle disposizioni di legge applicabili, spiegando inoltre che c'è il rischio elevato che le società di navigazione impegnate in queste attività, che operano su un mercato globale aperto alla concorrenza internazionale, rilocalizzino le proprie operazioni a terra al di fuori dell'Unione europea allo scopo di individuare un contesto fiscale più accomodante e successivamente reiscrivano le proprie navi sotto la bandiera di Paesi terzi. La disposizione recepisce altresì quanto è emerso, in sede di interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito della misura in argomento, relativamente alle modalità di controllo sul rispetto delle previsioni concernenti le attività ammissibili e l'iscrizione nell'elenco (si vedano anche i paragrafi 46 e 57 della decisione).
La lettera b) del comma 1 inserisce nel decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, gli articoli da 6-ter a 6-octies.
L'inserimento dell'articolo 6-ter nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alla nota 31, che prevede di introdurre una disposizione che garantisca che la misura prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, consistente in un'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i marittimi imbarcati a bordo di navi iscritte nel registro internazionale, sia estesa a tutte le navi ammissibili battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. I benefìci in questione sono:

1) articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997: credito d'imposta sull'IRPEF dei marittimi;

2) articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997: riduzione dell'80 per cento del reddito delle navi iscritte nel Registro internazionale;

3) articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997: sgravio contributivo;

4) articolo 9-quater del decreto-legge n. 457 del 1997: benefìci relativi all'imposta sulle assicurazioni.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6-ter prevede l'estensione dei benefìci elencati alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Non ci si limita alla disciplina dell'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, come richiesto dall'impegno, ma si richiamano i benefìci sopra elencati per le ragioni espresse nel seguente elenco:

1) articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997: si disciplinano fattispecie connesse agli sgravi fiscali riconducibili a questa disposizione, sebbene lo stesso sia stato disciplinato dall'articolo 10 della legge n. 167 del 2017, poiché, nell'assumere gli impegni previsti dalla decisione della Commissione europea, la maggior parte di essi riguarda l'estensione dei benefìci fiscali in parola ad una serie di attività ammissibili, di soggetti ammissibili o di navi ammissibili, come previsto dagli orientamenti europei in materia;

2) articolo 9-quater del decreto-legge n. 457 del 1997: viene espressamente richiamato nel testo della decisione, nel paragrafo «Base giuridica».

Il medesimo comma 1 richiama altresì la definizione di «stabile organizzazione» esposta nell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali; f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso».

Il comma 2 dell'articolo 6-ter prevede l'istituzione di un elenco delle navi iscritte nei registri europei che, a seguito di annotazione, accedono al regime. La norma prevede altresì che l'istanza per l'annotazione delle navi nell'elenco possa essere fatta dall'impresa di navigazione. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate eccetera) accedono telematicamente ai dati dell'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare verifiche, anche incrociate, sui benefìci riconosciuti.
Il comma 3 dell'articolo 6-ter specifica le condizioni secondo le quali le navi di cui sopra possono iscriversi nell'elenco, di seguito indicate:

a) relativamente alle attività ammissibili: articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, come modificato dal presente articolo;

b) relativamente alle imprese ammissibili: se navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, queste sono ammesse ai benefìci ai sensi del comma 1 del presente articolo; se navi iscritte nel registro internazionale, si rinvia all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, come modificato dal presente articolo;

c) traffici internazionali ammessi e condizioni di equipaggio in quanto rilevanti (Ro-Ro e Ro-Ro Pax): articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 457 del 1997;

d) legge regolatrice del contratto di arruolamento: articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997;

e) composizione e forza minima di equipaggio: articolo 317 del codice della navigazione);

f) formazione dell'equipaggio della nave: articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima).

Il disposto del comma 4 dell'articolo 6-ter discende dal fatto che, nel diritto dell'Unione europea, l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la normativa di sicurezza sociale di ciascuno Stato membro (nel caso in esame, quella italiana) è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tale regolamento, al titolo II, detta i criteri per la «determinazione della legislazione applicabile»; per quanto riguarda, in particolare, il settore marittimo, l'articolo 11, paragrafo 4, dispone che «ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione».
Ai sensi del vigente regolamento europeo, dunque, la regola generale per l'individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta «legge della bandiera», cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera. Unica eccezione comunitariamente prevista è l'ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):

a) di impresa con sede in Italia;

b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.

Ove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera delle navi utilizzate, l'armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell'obbligazione contributiva nello Stato italiano e potrà quindi usufruire degli stessi vantaggi di cui gode l'armatore con navi iscritte nel registro internazionale italiano di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997.
Il comma 5 dell'articolo 6-ter prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco delle navi di cui al comma 2, ossia le navi iscritte nei registri europei che, a seguito di annotazione, accedono al regime.
L'inserimento dell'articolo 6-quater nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alle note 34 e 30 della decisione in materia di quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero di navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Nello specifico, le suddette note prevedono:

a) nota 34: impegno a prevedere introdurre una disposizione che garantisca che i beneficiari ammissibili al regime a favore del registro internazionale abbiano una percentuale minima di navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (necessaria per essere un beneficio ammissibile) pari almeno al 25 per cento;

b) nota 30: impegno a introdurre una disposizione che garantisca che i beneficiari delle misure di agevolazione fiscale previste dal regime a favore del registro internazionale si impegnino a mantenere o aumentare la quota di navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo rispetto all'intera flotta delle navi ammissibili, se il 60 per cento della loro flotta è iscritto nei registri di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o se tale quota è inferiore al 60 per cento.

Il comma 1 dell'articolo 6-quater recepisce l'impegno assunto come indicato alla nota 34 della decisione. Per quanto riguarda le navi battenti bandiera di Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo che attualmente non sono ammissibili al regime e nella misura in cui tali navi battenti bandiera di Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo possano in futuro essere ammissibili, al fine di garantire che i pertinenti requisiti in termini di percentuale minima di navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per l'adesione al regime siano contemplati nella legislazione nazionale, le autorità italiane si sono impegnate a introdurre, in sede di interlocuzioni, una disposizione atta a garantire che i beneficiari ammissibili al regime abbiano una percentuale minima di navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo pari almeno al 25 per cento. L'«unità di misura» del tonnellaggio deriva dai contenuti della nota della Commissione europea prot. 188044 del 27 novembre 2018.
Il comma 2 dell'articolo 6-quater recepisce l'impegno di cui alla nota 30 e al paragrafo 90, che prevede che «Nelle lettere del 4 luglio, del 22 ottobre 2019 e del 25 maggio 2020, le autorità italiane hanno confermato la disponibilità a introdurre, entro un termine di sette mesi dalla data della decisione della Commissione relativa all'autorizzazione delle misure, una disposizione che garantisca che i beneficiari delle misure di agevolazione fiscale a favore del registro internazionale si impegnino a mantenere o aumentare la quota di navi battenti bandiera dell'UE/del SEE rispetto all'intera flotta di navi ammissibili, se il 60 per cento della loro flotta è iscritta nei registri UE/SEE o se tale quota è inferiore al 60 per cento». In conformità al capitolo 3.1 degli orientamenti marittimi, le società beneficiarie devono avere una certa quota della propria flotta iscritta sotto una bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Se la quota di navi battenti bandiera dello Spazio economico europeo della flotta dell'operatore è superiore al 60 per cento, non sussiste alcun obbligo per il beneficiario purché la quota si mantenga sopra tale valore. Se la quota è inferiore al 60 per cento, in linea di principio i beneficiari sono tenuti almeno a mantenere la quota oppure ad aumentarla. La disposizione ha, pertanto, una duplice finalità:

a) dare completa esecuzione agli impegni assunti nei confronti della Commissione, ribaditi nella nota della Direzione generale Concorrenza n. 46795 del 30 aprile 2021;

b) incentivare il rimpatrio, nell'ambito dell'Unione europea, della direzione strategica e commerciale di tutto il naviglio interessato, promuovendo il raggiungimento in ambito nazionale della quota del 60 per cento delle navi iscritte sotto una bandiera dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Pertanto, in considerazione del dato testuale relativo all'impegno assunto di cui alla nota 30 e alla scelta italiana di circoscrivere il regime di aiuti alle navi iscritte nei registri di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si è ritenuto di assegnare alla disposizione un carattere meramente programmatico, senza prevedere le conseguenze che il mancato rispetto di tale quota comporta e che sono delineate al punto 3.3.7 della decisione. Invero, una diversa soluzione inevitabilmente comporterebbe un'estensione della misura anche in favore delle navi di Stati non appartenenti all'Unione europea, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.
L'inserimento dell'articolo 6-quinquies nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alle note 19 e 24, punto 1, della decisione in materia di entrate ammissibili. Nello specifico, le suddette note prevedono:
a) nota 19: impegno a distinguere chiaramente nella legislazione tra entrate principali, accessorie e non ammissibili derivanti dalle attività di trasporto marittimo, al fine di garantire che solo le attività marittime e accessorie (a determinate condizioni) beneficino delle misure di agevolazione fiscale; Chiarire nella legislazione che il reddito derivante da attività accessorie non supererà il 50 per cento delle entrate annue totali lorde (specifico per le navi e altro) di una società beneficiaria;
b) nota 24 (punto 1): impegno a introdurre nella legislazione nazionale una disposizione che imponga ai beneficiari: 1) il principio del prezzo di mercato per le operazioni intrasocietarie relative alle attività ammissibili e non ammissibili; 2) obblighi informativi che consentano alle autorità fiscali di controllare il rispetto degli obblighi contabili dei beneficiari.
In esito a detti impegni, viene dettata ai commi 1 e 2 dell'articolo 6-quinquies la categorizzazione delle entrate:

1) entrate principali: direttamente ammissibili alle misure di agevolazione fiscale;

2) entrate accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo: queste entrate consistono in altri tipi di entrate derivanti da attività che sono frequentemente fornite a bordo (in particolare nel trasporto di passeggeri) e che non minacciano di distorcere eccessivamente la concorrenza con i prestatori di servizi che operano a terra e sono tassati secondo le norme generali di imposizione. Esempi di servizi accessori potrebbero essere il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; la vendita di beni e la fornitura di servizi normalmente offerti sulle navi passeggeri, compresi spa, parrucchiere, gioco d'azzardo e altri servizi di intrattenimento; la locazione di spazi nella nave a operatori di servizi e negozi, l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali, eccetera;

3) i contratti non collegati al trasporto marittimo, come l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, che costituiscono entrate non ammissibili (né principali né accessorie).

Le autorità italiane hanno spiegato, in sede di interlocuzioni, che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 non fornisce un elenco esaustivo delle attività (entrate) ammissibili suddivise nelle categorie di attività principali e non principali (accessorie). Attualmente, inoltre, la legislazione italiana non fa alcun riferimento alla circostanza che le entrate accessorie siano ammissibili solo nella misura in cui non superano il 50 per cento delle entrate totali lorde ammissibili derivanti dalla gestione di una determinata nave. È stato quindi assunto l'impegno, in sede di interlocuzioni, ad introdurre modifiche al regime di favore del registro internazionale in modo da conformare le disposizioni pertinenti agli orientamenti marittimi e alla prassi decisionale della Commissione europea.
In tale contesto, il comma 3 dell'articolo 6-quinquies prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività accessorie sopra richiamate nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.
Il comma 4 dell'articolo 6-quinquies prevede che i redditi derivanti dalle attività precedentemente descritte devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.
Infine, il comma 5 dell'articolo 6-quinquies dispone che alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ove ricorrano le altre condizioni, il principio del valore di mercato.
L'inserimento dell'articolo 6-sexies nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alla nota 25 in materia di noleggio a tempo o a viaggio di navi, prevedendo l'introduzione di una disposizione che limiti l'ammissibilità al regime per le attività di noleggio a tempo e a viaggio sulla base dei requisiti stabiliti nella prassi decisionale della Commissione europea. Pertanto, la disposizione prevede che i noleggiatori a tempo e a viaggio sono fornitori di servizi di trasporto marittimo e di norma rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti marittimi. Tali società, tuttavia, possono beneficiare delle misure di agevolazione fiscale soltanto se contribuiscono a un obiettivo degli orientamenti marittimi, specificamente lo sviluppo della bandiera dello Spazio economico europeo o la conservazione del know-how dell'Unione europea o entrambi. Ciò avviene se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) oltre a navi noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario delle misure di agevolazione fiscale conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento della flotta sottoposta al regime; o

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono dello Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta sottoposta al regime; oppure

c) almeno il 25 per cento della flotta sottoposta al regime batte bandiera dello Spazio economico europeo. In tutti i casi menzionati, il beneficiario ha l'obbligo specifico di mantenere o aumentare la quota di navi battenti bandiera dello Spazio economico europeo della propria flotta (navi di proprietà o locate a scafo nudo).

Le autorità italiane, in sede di interlocuzioni, hanno dichiarato che attualmente non esistono disposizioni che garantiscano il rispetto delle suddette condizioni, impegnandosi ad introdurre una disposizione che limiti l'ammissibilità al regime per le attività di noleggio a tempo e a viaggio.
L'inserimento dell'articolo 6-septies nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alle note 26 e 24, punto 1, della decisione in materia di locazione di navi a scafo nudo. Nello specifico, la nota 26 (oltre che il punto 31 della decisione della Commissione) prevede l'impegno a introdurre una disposizione che limiti l'ammissibilità al regime per le attività di locazione a scafo nudo sulla base dei requisiti stabiliti nella prassi decisionale della Commissione europea. Per l'ammissibilità alle misure di agevolazione fiscale, nella propria prassi decisionale la Commissione ha rilevato che:

a) i contratti di locazione a scafo nudo devono essere limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'eccesso temporaneo di capacità deve essere connesso ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario, ossia la capacità in eccesso specificamente acquisita (acquistata o locata) per la locazione a scafo nudo non è ammissibile ai fini dell'imposta sul tonnellaggio; e

c) almeno il 50 per cento della flotta sottoposta al regime deve continuare a essere gestito dal beneficiario. Le operazioni di locazione a scafo nudo all'interno di gruppi nello Spazio economico europeo sono ammissibili senza limitazioni.

In merito a quanto sopra, le autorità italiane hanno dichiarato, in sede di interlocuzioni, che attualmente non esistono disposizioni che garantiscano il rispetto delle suddette condizioni, ribadendo l'impegno ad introdurre una disposizione che limiti l'ammissibilità al regime per le attività di locazione a scafo nudo.
L'inserimento dell'articolo 6-octies nel decreto-legge n. 457 del 1997 mira a ottemperare all'impegno di cui alla nota 35 della decisione, in materia di conformità agli orientamenti marittimi, che prevede l'inserimento nella legislazione italiana di una disposizione specifica che chiarisca che il livello dell'aiuto è conforme alle disposizioni degli orientamenti in materia di trasporto marittimo relative al massimale degli aiuti. In conformità al capitolo 11 degli orientamenti marittimi, l'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e una riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo quale quella descritta nel capitolo 3.3.6 sono il livello massimo di aiuto autorizzato. In particolare, le misure agevolative riguardanti l'imposta sulle società per le società di navigazione non accordano benefìci maggiori di quelli a cui possono accedere altre società che applicano regimi marittimi approvati a norma degli orientamenti marittimi. La riduzione dell'imposta e gli altri benefìci fiscali previsti dal regime non conferiscono un vantaggio superiore a quello permesso dal regime di imposta sul tonnellaggio italiana, che è stato considerato conforme agli altri regimi di imposta sul tonnellaggio autorizzati dalla Commissione europea. Le misure relative ai costi del lavoro per i marittimi, inoltre, non sono maggiori dell'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi.
Le autorità italiane hanno confermato, inoltre, che i beneficiari del regime non beneficiano di altre esenzioni da imposte e contributi previdenziali, in quanto non sono previste ulteriori misure in aggiunta a quelle di cui al decreto-legge n. 457 del 1997.
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).
Il comma 3 interviene sul codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con particolare riferimento agli articoli 49-quinquies e 49-sexies, come sostituiti dal decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, afferenti alla figura dell'istruttore professionale di vela. Detto intervento si è reso necessario a seguito del reclamo CHAP(2018)00532 – Denuncia relativa a nuove regole per la professione di istruttore di vela, attraverso cui la Commissione europea ha rappresentato la necessità di apportare alcune modifiche alla normativa nazionale concernente l'esercizio della professione di istruttore professionale di vela. Al fine di conformare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si impone ovviare alle seguenti criticità del codice della nautica da diporto:

1) l'attuale previsione di cui all'articolo 49-quinquies, comma 1, nel disporre che la professione di istruttore professionale di vela sia esercitata in modo abituale e non occasionale, limita la possibilità di esercizio della professione da parte di soggetti non italiani che, seppur provvisti di idoneo titolo, abbiano intenzione di svolgere occasionalmente detta attività in Italia. L'abitualità dell'esercizio della professione richiede, infatti, la presenza costante nel territorio italiano e limita il libero esercizio delle professioni in ambito internazionale;

2) il codice della nautica da diporto non contiene un espresso richiamo alle vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali e il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni. Ciò potrebbe limitare l'esercizio della professione di istruttore di vela da parte di soggetti stranieri;

3) il vigente articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), prevede che si possa prescindere dalla conoscenza della lingua italiana da parte dell'istruttore professionale di vela qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre. Detta previsione non appare tutelare adeguatamente gli allievi stranieri che non conoscano la lingua inglese.

Al fine di dare soluzione ai problemi sopra evidenziati, il comma 3 dell'articolo 41 modifica gli articoli 49-quinquies e 49- sexies del codice della nautica da diporto prevedendo:

a) che la professione di istruttore professionale di vela possa essere svolta anche in modo temporaneo od occasionale;

b) un espresso richiamo al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e all'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi;

c) l'espunzione della previsione della possibilità di insegnamento ad allievi stranieri in lingua inglese (ferma restando la possibilità di impartire l'insegnamento nella lingua madre degli stessi allievi) nonché, anche al fine della semplificazione del procedimento amministrativo, la possibilità di accertare il requisito della conoscenza della lingua italiana per l'iscrizione nell'elenco degli istruttori professionali di vela solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale del cittadino straniero.

Capo V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42. – (Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Il comma 1 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali) e che restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.400 milioni di euro.
Il comma 2 prevede che le eventuali eccedenze siano destinate alla proroga e all'eventuale rimodulazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, secondo criteri e modalità determinati da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 3 prevede altresì che, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, eventuali ulteriori risorse eccedenti possano essere destinate ad altre misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Art. 43. – (Disposizioni finanziarie)

La norma reca disposizioni finanziarie.

Art. 44. – (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia e in materia di politiche sociali;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, nonché per l'accelerazione degli investimenti;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Articolo 2.
(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3.
(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;

b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.» è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».
7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.
(Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di società in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».

Articolo 10.
(Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 11.
(Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Articolo 12.
(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 13.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.
(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 15.
(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 16.
(Procedure di prevenzione incendi)

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17.
(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 18.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 19.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.
17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 20.
(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.
(Recupero prestazioni indebite)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.
(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 23.
(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»;

b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

Articolo 24.
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

Sezione II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 25.
(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Nuovo housing universitario)1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato “Fondo per l'housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.
6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.».

Sezione III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26.
(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:

1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27.
(Misure per la riforma degli istituti professionali)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale “Industria 4.0” e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;

d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.
(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università – Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.
2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.
4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV
ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29.
(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Articolo 30.
(Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

Articolo 31.
(Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

2) le lettere i) e l) sono abrogate.

c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.
4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.
(Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35.
(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza
MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 36.
(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 37.
(Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233»;

b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;

d) il comma 236 è abrogato;

e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

«237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.
3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è comunque pari a centoventi giorni.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».

Articolo 39.
(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Articolo 40.
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato “Registro internazionale”, nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Union europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.»;

b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-ter. – (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
Art. 6-quater. – (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.
2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
Art. 6-quinquies. – (Proventi ammissibili)1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.
4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.
5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6-sexies. – (Noleggio a tempo o a viaggio di navi)1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.
Art. 6-septies. – (Locazione di navi a scafo nudo)1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Art. 6-octies. – (Conformità agli orientamenti marittimi)1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-quinquies:

1) al comma 1, le parole «purché abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;

b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.
(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonché le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, anche in conto residui».
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco
, Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
, Ministro dello sviluppo economico
Cingolani
, Ministro della transizione ecologica
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lamorgese, Ministro dell'interno
Cartabia, Ministro della giustizia
Franceschini, Ministro della cultura
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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Allegato 1
(Articolo 43, comma 1, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

2022

2023

Ministero dell'economia e delle finanze

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

620,0

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

620,0

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

920,0

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

870,0

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

50,0

7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

1.651,2

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

1.651,2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)

110,0

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)

110,0

3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)

400,0

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)

400,0

Ministero della difesa

1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)

280,0

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)

280,0

TOTALE

3.701,2

280,0

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Allegato 2
(articolo 43, comma 2)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

241.900

184.748

119.970

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

519.247

494.848

438.645

- CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

318.900

249.748

177.170

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

596.272

559.848

495.845

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

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