PDL 495

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BERRUTO, ASCANI, BAKKALI, BRAGA, CASU, DI BIASE, FASSINO, FORATTINI, GIRELLI, GNASSI, LAI, MALAVASI, UBALDO PAGANO, TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SCHLEIN, SERRACCHIANI

Istituzione del Fondo nazionale per l'inclusione sportiva

Presentata il 2 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Lo sport è inclusione e rispetto dell'altro: per questo occorre sensibilizzare coloro che praticano lo sport e sostenere finanziariamente i progetti volti a rendere lo sport accessibile ai disabili. Negli ultimi anni è aumentato l'interesse da parte del pubblico verso tali discipline, favorito da eccezionali prestazioni di atleti diversamente abili con un forte impatto mediatico.
La prima edizione dei Giochi paralimpici è avvenuta nel 1960 a seguito della proposta del medico italiano Antonio Maglio di tenere la competizione a Roma, città ospitante nello stesso anno della XVII Olimpiade. L'abbinamento con i giochi olimpici ha fatto sì che la conoscenza di questo tipo di sport crescesse sempre di più nel corso del tempo.
Occorre sostenere lo sport di inclusione, a favore di uno sport che sia di tutti e per tutti. All'interno delle scuole occorre fare in modo che tutti gli studenti, anche quelli con disabilità, possano prendere parte all'ora di educazione fisica così da mantenere unito il gruppo classe e da favorire la socialità anche al di fuori dei confini della classe e all'interno della palestra. L'obiettivo principale è quello di contribuire al benessere psicofisico dello studente disabile, per aumentarne le opportunità di socializzazione e integrazione nel gruppo classe.
Per tali finalità, la presente proposta di legge intende istituire un fondo specifico destinato a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, a incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, a favorire l'acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all'avviamento alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai giovani, nonché a sostenere la realizzazione di eventi di inclusione sportiva presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo nazionale per l'inclusione sportiva)

1. Al fine di favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo nazionale per l'inclusione sportiva».
2. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'istruzione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.
(Finalità e interventi)

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

a) eliminare le barriere architettoniche e sensoriali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;

b) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili;

c) favorire l'acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all'avviamento alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai giovani;

d) sostenere la realizzazione di eventi di inclusione sportiva presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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