PDL 483

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 483

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BERRUTO, ASCANI, BAKKALI, BRAGA, CASU, DI BIASE, FASSINO, FORATTINI, GIRELLI, GNASSI, LAI, MALAVASI, UBALDO PAGANO, TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SCHLEIN, SERRACCHIANI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione ad attività sportive

Presentata il 27 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla normativa relativa alle detrazioni delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività fisica, motoria, presportiva e sportiva al fine di estenderla a tutta la popolazione e modulare le detrazioni in ragione dell'età anagrafica, vista l'importanza che l'attività motoria riveste per la salute della persona.
In ogni età e fase della vita svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore della propria salute: praticata regolarmente, l'attività fisica contribuisce a mantenere e migliorare il benessere psicofisico, a ridurre i sintomi di ansia, stress, depressione e solitudine. Aiuta la riduzione della pressione arteriosa e il controllo del livello di glicemia e colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire malattie metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche e artrosi e contribuisce a ridurre il tessuto adiposo in eccesso perché facilita il raggiungimento del bilancio energetico. Comporta benefici evidenti anche per l'apparato muscolo-scheletrico e riduce il rischio di cadute nella popolazione anziana. Contribuisce, inoltre, a gestire le principali patologie croniche non trasmissibili e quindi a migliorare la qualità della vita.
Nel novembre del 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato le «WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour» – accompagnate dallo slogan Every move counts – Ogni movimento conta in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendoli sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste Linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute.
Alla luce di queste considerazioni, esercitare attività fisiche e motorie deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare.
La presente proposta di legge, infatti, estende a tutta la popolazione la detrazione del 19 per cento già attualmente prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica per i bambini e ragazzi da 3 a 18 anni e ne aumenta l'importo detraibile, configurandosi quindi come una misura universale di sostegno, aiuto e stimolo alla pratica sportiva in senso lato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo, al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana, introduce misure volte ad estendere a tutta la popolazione le detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, nonché per l'attività motoria e sportiva, e a commisurarle in base all'età anagrafica di ciascuno.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento».

Art. 3.
(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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