PDL 481

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 481

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CATTOI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BISA, BOF, CAVANDOLI, COMAROLI, FURGIUELE, LOIZZO, NISINI, PIERRO

Disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici

Presentata il 26 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza quando si parla di cancro: in questo scenario la psiconcologia è una disciplina che si colloca come interfaccia tra l'oncologia da un lato e la psicologia e la psichiatria dall'altro.
Il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato.
La psiconcologia considera l'interdisciplinarità e l'integrazione disciplinare requisiti indispensabili di un sistema di cura che tenga conto della globalità dei bisogni del malato in un'ottica psicosociale nell'approccio al paziente e nel rispetto dell'autonomia culturale e professionale di ciascuna disciplina.
A partire dagli anni '80, la psiconcologia si è sviluppata attraverso la diffusione di attività cliniche e di servizi psiconcologici nelle strutture sanitarie al fine di facilitare la sensibilizzazione da parte di associazioni scientifiche oncologiche operanti nel panorama internazionale, quali: l'American Cancer Society, già attiva dal 1913 con lo scopo di diffondere le conoscenze relative ai sintomi, al trattamento e alla prevenzione dei tumori; l'International Psychooncology Society (IPOS), nata nel 1984 con il proposito di creare una rete tra i professionisti del settore; l'European Society of Psychosocial Oncology, costituitasi nel 1986 con l'obiettivo di accrescere le conoscenze attraverso conferenze e rapporti di collaborazione.
In Italia, il primo servizio di psicologia orientato specificamente all'assistenza del paziente oncologico viene costituito nel 1980 presso l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova. A Milano, nel 1985, viene poi fondata la Società italiana di psiconcologia (SIPO), una società scientifica che sta svolgendo una notevole attività di divulgazione e formazione sulla materia.
Inoltre, il progetto di advocacy politico-istituzionale «La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere» da otto anni svolge una costante attività di informazione nei confronti delle istituzioni sul tema della psiconcologia, culminata nell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio della legge 26 luglio 2022, n. 15, recante norme sulla promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale.
La necessità di promuovere la diffusione dei servizi di psiconcologia è stata riconosciuta, da ultimo, dall'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 15 giugno 2022, attraverso l'approvazione della mozione n. 1-00427 concernente iniziative in materia di prevenzione e cura delle malattie oncologiche, anche nel quadro del Piano europeo di lotta contro il cancro.
Il numero 7) del dispositivo di tale mozione, infatti, ha previsto uno specifico impegno per «istituire in ogni unità complessa di oncologia un servizio di psiconcologia riservato ai pazienti e ai familiari».
La presente proposta di legge, in armonia con il predetto atto di indirizzo, intende fornire maggiore valore e riconoscimento alla psiconcologia come momento imprescindibile nel processo di presa in carico e cura del paziente oncologico ed onco-ematologico.
L'articolo 1 definisce gli obiettivi e i princìpi della normativa proposta, ispirati all'ottenimento di una risposta ancora più qualitativa ai bisogni di cura dei malati.
L'articolo 2 prevede l'inserimento dello psiconcologo all'interno delle unità organizzative complesse di oncologia presenti nel territorio, la sua partecipazione ai team multidisciplinari e alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali.
L'articolo 3 elenca le aree di intervento dello psiconcologo, fra cui l'aderenza alle cure e le informazioni al team multidisciplinare.
L'articolo 4 identifica gli psicologi da coinvolgere nei servizi di psiconcologia, prevedendo che l'iscrizione e la partecipazione alle attività formative della SIPO costituisce titolo preferenziale per l'inserimento nelle unità operative complesse di oncologia.
Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi e princìpi)

1. La presente legge ha l'obiettivo di accrescere l'offerta assistenziale rivolta ai pazienti oncologici e oncoematologici e ai loro familiari, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi di assistenza e di cura tramite il coinvolgimento integrato delle diverse figure professionali, al fine di rispondere alla globalità dei bisogni degli assistiti anche da un punto di vista sociale, psicologico e psicoterapeutico.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce e tutela, in particolare, il diritto dei pazienti oncologici e oncoematologici e dei loro familiari di accedere alle prestazioni psiconcologiche.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra lo Stato e le regioni e nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) tutela della dignità e dell'autonomia della persona;

b) promozione della qualità della vita attraverso il sostegno psicologico dei pazienti, dei familiari e dei caregiver familiari di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.
(Istituzione, potenziamento e integrazione dei servizi di psiconcologia)

1. Le regioni promuovono l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici, in conformità con le indicazioni contenute nel documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale», di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 aprile 2019, n. 59/CSR.
2. I servizi di psiconcologia di cui al comma 1 sono strutturati secondo modelli organizzativi che prevedono, compatibilmente con le peculiarità regionali e locali di riferimento:

a) la presenza del servizio di psiconcologia in ogni unità operativa complessa di oncologia, con il compito di garantire il benessere psicologico dei pazienti e dei loro familiari;

b) l'inserimento dello psiconcologo nel team multidisciplinare che comprende i medici, i professionisti sanitari e gli operatori coinvolti nel percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici;

c) il coinvolgimento dello psiconcologo nella predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e nelle fasi dell'accoglienza del paziente, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del monitoraggio.

Art. 3.
(Aree di intervento)

1. Le aree di intervento di pertinenza dello psiconcologo comprendono i disagi emotivi dovuti alla malattia, i problemi legati alle difficoltà nel lavoro, i problemi di aderenza alle cure e di richieste eccessive di prestazioni sanitarie, nonché il continuo supporto al team multidisciplinare con informazioni utili in fase di diagnosi e di terapia.
2. Nell'ambito di cui al comma 1, lo psiconcologo interviene, in particolare:

a) per prevenire e ridurre il peso psicologico della malattia sui pazienti e sui loro familiari;

b) per realizzare l'integrazione funzionale all'interno del team multidisciplinare;

c) per organizzare l'assistenza psicologica domiciliare;

d) per organizzare l'assistenza psicologica attraverso servizi di telemedicina;

e) per partecipare alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali.

Art. 4.
(Professionisti coinvolti)

1. I servizi di psiconcologia di cui all'articolo 2 sono svolti da psicologi dirigenti, da psicologi convenzionati e da psicologi assunti in possesso di un titolo di formazione post-laurea.
2. L'iscrizione e la partecipazione alle attività formative della Società italiana di psiconcologia costituisce titolo preferenziale per l'inserimento nelle unità operative complesse di oncologia.
3. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione degli psiconcologi all'interno delle unità operative complesse di oncologia in deroga ai vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e per l'assunzione degli psiconcologi all'interno delle unità operative complesse di oncologia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per i medesimi anni. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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