PDL 48

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 48

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende colmare un gravissimo vuoto normativo, che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata diffondendosi e maturando nella nostra società. Dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso connaturatosi come vero e proprio sfruttamento, gli uomini hanno cominciato a considerarli in termini affettivi, instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena «vecchiaia-macello» che ha condannato a questa triste fine migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di malattia o di anzianità.
In questi ultimi anni, ad esempio, sono sorti in Italia diversi centri di ricovero per equini «alla fine della carriera», su iniziativa di privati e di associazioni protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente richiesta dei proprietari di elargire una meritata pensione ai propri amici equini, anziché venderli ai macellai.
Si moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del mattatoio.
Contestualmente, è aumentato il numero degli appassionati che si sono avvicinati e che continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri equini per godere semplicemente della loro meravigliosa compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy.
Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare nel modo migliore le condizioni di custodia e di impiego degli equini negli svariati ambiti di attività, riconoscendo loro lo status, che ormai si sono ampiamente e meritatamente conquistati, di «animali di affezione»; riconoscimento atteso e auspicato da un vasto movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto cardine della presente proposta di legge, in linea con quanto sancito all'articolo 13 del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, dunque portatori di diritti.
La proposta di legge in esame all'articolo 1, dopo aver riconosciuto gli equini quali animali d'affezione, ne prevede, come diretta conseguenza, il divieto di macellazione e di importazione ed esportazione a tale fine; vieta, altresì, la vendita e il consumo delle loro carni in tutto il territorio nazionale. La problematica in questione è oggi, come non mai, di grande attualità. Si è infatti verificato un diffuso allarme alimentare derivante dall'introduzione della carne equina in numerose e diverse tipologie di alimenti, prodotti e commercializzati da note aziende nazionali e internazionali le cui etichette specificavano trattarsi di prodotti contenenti carne bovina. Tale scandalo ha riguardato la questione attinente la violazione del diritto del consumatore di acquistare il prodotto scelto in base a quanto indicato nell'apposita etichetta nonché la questione dei possibili rischi per la salute derivanti dall'impossibilità di individuare esattamente la provenienza della carne equina. Infatti la normativa vigente viene facilmente aggirata con la conseguenza che alcuni degli esemplari che finiscono al macello sono quelli utilizzati precedentemente per le corse che potrebbero essere stati sottoposti a trattamenti farmacologici. La vicenda ha avuto una fortissima eco proprio perché evidentemente ha toccato la cultura e le sensibilità personali della maggioranza dei cittadini italiani, europei e persino australiani e statunitensi. Infatti, in particolare in Gran Bretagna, il caso ha suscitato notevole scalpore poiché l'idea di nutrirsi di un cavallo equivale a quella che si ha comunemente in Italia di mangiare un cane, in conseguenza della considerazione che da sempre quel Paese ha degli equini quali animali-amici, compagni dell'uomo nel lavoro come nello svago, membri della famiglia. Si sono registrate reazioni di sdegno in California dove, mediante un referendum indetto nel 1998, i cittadini hanno già scelto di bandire la carne di cavallo nei ristoranti. Come dimostrato dalle reazioni di scandalo alla scoperta delle carni equine in molti prodotti alimentari, il medesimo sentire è diffusissimo anche nel nostro Paese. I tempi sono, quindi, maturi perché, superando le minoritarie tradizioni culinarie regionali che prevedono piatti a base di carne equina, si possa richiedere un cambiamento di abitudini alimentari in nome di maggiori civiltà e rispetto per gli esseri viventi.
Ancora, l'articolo 1 prevede il divieto di utilizzare gli equini in spettacoli o in manifestazioni, ivi comprese quelle storiche, che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psicofisico o contrari alla dignità degli animali stessi. Inoltre sancisce il divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento, o di imporre ad essi l'esecuzione di qualsiasi attività che possa arrecare loro danno, e il divieto di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche. Occorre, dunque, andare oltre usi e consuetudini locali in nome di una civiltà oramai diffusamente affermatasi, di un approccio etico in base al quale il cavallo è riconosciuto quale essere senziente, portatore di diritti.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un registro anagrafico degli equini presso le aziende sanitarie locali (ASL) tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestisce l'anagrafe degli equidi, istituita dall'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017). L'articolo dispone ancora che chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo al suddetto registro anagrafico e che il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equino è custodito provvede a contrassegnare l'esemplare mediante inoculazione di un microchip di identificazione, rilasciando un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equino.
L'articolo 3 riguarda le condizioni di benessere da assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei proprietari, in ordine alla loro custodia e alla loro cura, anche al fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti criteri (ad esempio tenerli «in posta», ossia in spazi troppo limitati e costantemente legati, cosa che impedisce loro, di fatto, di sdraiarsi e, dunque, di dormire). Il medesimo articolo prevede poi le modalità di addestramento e di utilizzo in funzione della salvaguardia della loro integrità psicofisica, spesso violata con metodi di doma cruenti, con addestramenti che iniziano in tenerissima età o con prestazioni agonistiche troppo rischiose e dannose per la salute e per la vita stesse degli animali. Al comma 6 è sancito il divieto di effettuare interventi che rechino menomazioni all'integrità fisica degli equini, quali, ad esempio, mozzare loro la coda, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre. Il comma 8 del medesimo articolo ribadisce e puntualizza il divieto di somministrazione di sostanze dopanti, condotta già stigmatizzata dalla legge n. 189 del 2004 contro il maltrattamento degli animali, prevedendo che la Commissione tecnica per la tutela degli equini, istituita presso il Ministero della salute dall'articolo 8 della presente proposta di legge, rediga un elenco dei farmaci e delle sostanze vietati nonché delle pratiche ad essi relative. Anche la più recente giurisprudenza della Suprema corte (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 5235 del 3 febbraio 2017) ha confermato che integra un'ipotesi di maltrattamento, perché non garantisce il benessere dell'animale, «la somministrazione non sotto il diretto controllo medico di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà col proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale in presenza di dolore non avrebbe potuto partecipare». Nella stessa pronuncia il giudice evidenzia che «il benessere animale nel suo complesso oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali».
L'articolo 4 pone una serie di divieti tra cui quelli di effettuare corse fuori dagli ippodromi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di effettuare attività sportiva agonistica in sella o al traino mediante l'utilizzo di equidi che non abbiano compiuto il quarto anno di vita o fino al raggiungimento della maturità psico-fisica certificata da un medico veterinario sulla base di parametri scientifici. Dispone, poi, l'abolizione del servizio di trasporto a trazione ippica. Il contesto urbano, nel quale per lo più si svolge il citato servizio di trasporto, è pericoloso per i cavalli a causa del traffico intenso, dei forti rumori, della pavimentazione sdrucciolevole, delle temperature elevate nella bella stagione. Numerosi sono stati gli incidenti per le condizioni sopra descritte, incidenti che in alcuni casi hanno causato il ferimento se non la morte del cavallo. Le norme a tutela di questi animali previste da alcuni comuni sono sistematicamente non rispettate. Peraltro è possibile riconvertire il servizio senza l'utilizzo dei cavalli, evitando quindi ricadute negative sul piano occupazionale.
L'articolo 5 prevede, poi, che tutti i soggetti che interagiscono in maniera continuativa con gli equidi a scopo professionale e per attività ludico-amatoriali debbano essere muniti di patente equina. La patente è rilasciata dal Ministero della salute, previo superamento di un esame da effettuarsi dopo la frequenza di un corso formativo specifico avente ad oggetto i princìpi, le necessità etologiche e le modalità dell'apprendimento degli equidi, nonché le condizioni di benessere e di sicurezza per la corretta gestione del rapporto tra persone ed equidi.
L'articolo 6 prevede il riconoscimento e la tutela delle popolazioni di cavalli selvaggi o rinselvatichiti quali patrimonio naturalistico della collettività e ai fini della valorizzazione di detto patrimonio dispone la promozione del turismo ambientale ed ecosostenibile (horse watching).
L'articolo 7 concerne gli equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici, non più utilizzabili per fini istituzionali; per gli equini in esubero o non in grado di prestare servizi utili, è sancita l'abolizione del sistema di vendita all'asta ed è prevista la possibilità di darli in affidamento a privati. L'articolo 8 istituisce una commissione tecnica per la tutela degli equini presso il Ministero della salute composta da dodici membri, tra i quali rappresentanti delle federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali maggiormente rappresentative, medici veterinari rappresentanti della Società italiana veterinari per equini e della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e nominati da associazioni animaliste.
L'articolo 9 prevede la realizzazione, da parte dello Stato, di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non possono più tenere, nonché le modalità di affidamento degli animali a privati.
L'articolo 10 stabilisce le sanzioni per chiunque violi la legge.
L'articolo 11 riguarda la vigilanza sul rispetto della legge, affidata anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile, il cui impegno in questi anni ha dato ampi ed encomiabili risultati.
L'articolo 12 concerne l'istituzione di un fondo per la tutela degli equini.
L'articolo 13, infine, prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali e finalità)

1. Il cavallo, il pony, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati «equini», sono riconosciuti quali animali di affezione. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela attraverso la promozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione al rispetto nei loro confronti.
2. Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e la loro esportazione per tale finalità, anche se indiretta, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.
3. È fatto divieto di utilizzare gli equini in spettacoli o in manifestazioni, comprese quelle storiche, che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi.
4. È fatto divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento o di imporre a essi l'esecuzione di qualsiasi attività che possa arrecare loro danno e di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche.
5. È fatto divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici compresi gli esperimenti finalizzati alla clonazione degli stessi animali.

Art. 2.
(Identificazione degli equini)

1. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito un Registro anagrafico degli equini, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi di cui all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
2. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto a iscriverlo nel Registro anagrafico di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di inizio della detenzione. Per gli equini detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione deve essere effettuata entro quattro mesi dalla medesima data.
3. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equino è custodito provvede a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un transponder di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.

Art. 3.
(Custodia e cura degli equini)

1. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. A tali fini la misura minima dei box è fissata in 3 metri per 3 metri per castroni e per cavalle non adibite alla riproduzione e in 4 metri per 5 metri per stalloni e per fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca e di lettiera realizzata con materiale idoneo, di spessore adeguato e la cui pulizia dove essere effettuata ogni giorno. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche. All'interno della struttura deve essere garantita l'erogazione di acqua fresca e pulita.
3. È vietato tenere equini in poste, permanentemente legati nei box o all'aperto e con le pastoie agli arti nonché esporli a condizioni meteorologiche che possono mettere a rischio la loro salute o stato di benessere. Se ricoverati in box gli equini devono essere condotti fuori ogni giorno per almeno due ore e lasciati in paddock di dimensione non inferiore a 50 metri quadrati per equide, dotato di adeguato riparo artificiale di una superficie di calpestio drenante, o in idonei recinti. Qualora il proprietario sia impossibilitato ad ottemperare a tale obbligo, deve dare l'incarico ad altra persona, ovvero dare l'equino in detenzione.
4. I proprietari e i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e da cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno metabolico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
5. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
6. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.
7. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.
8. È vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la relativa prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificati da condizioni patologiche e idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La commissione di cui all'articolo 8, entro tre mesi dalla data della sua istituzione, redige un elenco dei farmaci e delle sostanze vietati ai sensi del presente comma nonché delle pratiche ad essi relative.
9. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procura agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario, regolarmente iscritto all'albo professionale, il quale è tenuto a comunicare per scritto al servizio veterinario della ASL competente le motivazioni che hanno reso necessario l'intervento entro quarantotto ore dalla sua attuazione.

Art. 4.
(Divieti)

1. È vietato effettuare corse fuori dagli ippodromi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. È vietato effettuare attività sportiva agonistica in sella o al traino mediante l'utilizzo di equidi che non abbiano compiuto il quarto anno di vita o fino al raggiungimento della maturità psico-fisica certificata da un medico veterinario sulla base di parametri scientifici. Dal compimento del terzo anno di vita è consentito il lavoro in sella o al traino ai soli fini addestrativi.
3. È vietato il servizio di trasporto a trazione ippica. Le licenze in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite dai comuni interessati in licenza per taxi e in autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente a mezzo autovetture, di noleggio di biciclette, tandem, risciò, di noleggio di auto d'epoca e per l'esercizio di trasporto con vettura elettrica.

Art. 5.
(Patente equina)

1. Tutti i soggetti che interagiscono in maniera continuativa con gli equidi a scopo professionale e per attività ludico-amatoriali devono essere muniti di patente equina. La patente è rilasciata dal Ministero della salute, previo superamento di un esame finale da effettuare dopo la frequenza di un corso formativo specifico avente ad oggetto i princìpi, le necessità etologiche e le modalità dell'apprendimento degli equidi, nonché le condizioni di benessere e di sicurezza per la corretta gestione del rapporto tra persone ed equidi.
2. Il corso si svolge presso federazioni e associazioni convenzionate con le ASL e riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed è tenuto da soggetti qualificati in possesso di idoneo titolo di studio certificante le adeguate conoscenze in etologia applicata.

Art. 6.
(Cavalli selvaggi o rinselvatichiti)

1. Lo Stato riconosce e tutela le popolazioni di cavalli selvaggi o rinselvatichiti quali patrimonio naturalistico della collettività e promuove il turismo ambientale ed ecosostenibile volto alla valorizzazione di tale patrimonio.
2. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica un Registro al fine del censimento delle popolazioni di cavalli selvaggi e rinselvatichiti presenti sul territorio nazionale.

Art. 7.
(Equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici)

1. Le vendite, previo incanto o vendita in economia, degli equini non più utilizzabili per fini istituzionali, nonché quelli in esubero o non in grado di prestare servizi utili di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici sono abolite.
2. Gli equini di cui al comma 1 sono ospitati a vita presso apposite strutture delle Forze armate o degli enti pubblici ovvero presso i pensionati di cui all'articolo 9. Essi possono, altresì, essere dati in affidamento ai soggetti privati, alle associazioni o agli enti previsti dal medesimo articolo 9, comma 4.

Art. 8.
(Commissione tecnica per la tutela degli equini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica per la tutela degli equini, composta da dodici membri, dei quali:

a) un rappresentante nominato dal Ministro della salute, che la presiede;

b) un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica;

d) due rappresentanti delle federazioni equestri riconosciute dal CONI;

e) tre rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un medico veterinario rappresentante della Società italiana veterinari per equini (SIVE);

g) un medico veterinario rappresentante della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI);

h) due medici veterinari nominati da associazioni animaliste.

2. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati dal Ministro della salute tra una rosa di candidati proposta dalle organizzazioni interessate.
3. I membri della commissione tecnica durano in carica due anni e il loro incarico è rinnovabile.
4. La commissione tecnica si riunisce almeno tre volte l'anno, dietro convocazione del presidente, e ha compiti di attuazione della presente legge di vigilanza sulla sua applicazione.
5. La commissione tecnica trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione della presente legge ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, corredata di proposte su eventuali interventi da realizzare.

Art. 9.
(Istituzione di pensionati pubblici per equini)

1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non sono più in grado di mantenere.
2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8, stabilisce, con proprio decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché le norme relative alla loro gestione.
3. I pensionati di cui al comma 1 devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico.
4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali. Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo, deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati pubblici di provenienza.
5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai fini della garanzia del loro buon trattamento.

Art. 10.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, chi viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 100.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche. La pena è aumentata altresì se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI, ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, o da chi esercita una professione sanitaria, da un allevatore di equini o da gestore di maneggio, centro di ippoterapia o di riabilitazione equestre.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel fondo per la tutela degli equini istituito dall'articolo 12.

Art. 11.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, oltre che agli organi competenti previsti dalla legislazione vigente in materia, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche zoofile, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 12.
(Istituzione del fondo per la tutela degli equini)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per la tutela degli equini, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Il Ministro della salute, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8, con proprio decreto, stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 e le modalità del loro utilizzo.

Art. 13.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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