PDL 47

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 47

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni per il riconoscimento dei rifugi per animali riscattati

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge in oggetto mira a riconoscere ed incoraggiare la nuova consapevolezza di una dimensione di vita libera degli animali tradizionalmente classificati «da reddito», destinati al macello o comunque a subire forme di sfruttamento. Nell'ultimo quindicennio, a livello sia internazionale che nazionale, sono numerosi i segni di una mutata sensibilità sul fronte della tutela degli animali e dei loro diritti. Basti pensare all'approvazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale risulta dal consolidamento normativo realizzato con il trattato di Lisbona (2007), ratificato dall'Italia ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, e in vigore dal 1° dicembre 2009, un passaggio epocale che supera di fatto la prospettiva antropocentrica di tutte le Costituzioni del continente. L'articolo 13 del Trattato sancisce, infatti, il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti e vincola il legislatore europeo e gli Stati membri a tenerne conto nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. Su questo solco, la riforma costituzionale approvata nella passata legislatura, con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione, ha introdotto tra i princìpi fondamentali proprio la tutela degli animali secondo le forme e i modi disciplinati dalla legge statale, colmando in tal modo una lacuna non solo normativa ma anche valoriale. Il legislatore costituzionale, con l'esplicito riconoscimento della dignità animale quale valore che esige una protezione più marcata, ha gettato le basi per uno sviluppo dell'ordinamento nella direzione della maggiore incisività della normativa che riguarda la difesa degli animali. L'azione legislativa del legislatore statale, quale quella orientata alla modifica della normativa oggetto della presente proposta di legge, oggi trova fonte diretta nel dettato costituzionale per l'adeguamento verso l'alto delle forme di tutela degli animali spostando l'asse del bilanciamento di interessi contrapposti costituzionalmente garantiti attraverso l'applicazione più attenta e rigorosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità: ad esempio, con riferimento a quelle condotte che integrano forme di maltrattamento degli animali, poiché la vita e la dignità degli animali esigono una tutela rafforzata, e con riferimento ai limiti posti alle attività umane di utilizzo degli animali consentite dalle clausole derogatorie secondo una nuova visione ecologica ed etica.
Vi è una realtà di rifugi, conosciuti anche come «oasi» o «santuari», gestiti da volontari in cui sono accolti animali salvati da situazioni di abuso, maltrattamento, abbandono o semplicemente da morte certa. Gli animali non sono allevati, né possono essere acquistati o commerciati, e chi li accoglie garantisce loro le migliori condizioni di vita possibili. Ebbene, tali realtà sono prive nel nostro ordinamento di un adeguato riconoscimento giuridico, ed è esattamente questo il primo obiettivo normativo che si pone la presente proposta di legge. Attualmente vengono assimilati agli allevamenti, quando invece si tratta di strutture accomunate dall'obiettivo di garantire agli animali ospitati (polli, maiali, mucche, capre, pecore, conigli e altri animali «da reddito») una vita dignitosa e, per quanto più possibile, in piena libertà. Ma queste oasi sono purtroppo equiparate, a livello giuridico, a qualsiasi allevamento: gli animali sono quindi costretti a soddisfare quei requisiti richiesti per legge per l'animale destinato al consumo umano e tale equiparazione presenta risvolti problematici molto concreti traducendosi, ad esempio, nell'impossibilità della somministrazione di alcuni farmaci, o nell'applicazione di misure specifiche, quale anche quella estrema dell'abbattimento, nonostante proprio nei rifugi, a differenza che negli allevamenti intensivi, sia possibile garantire, considerate le condizioni di accudimento degli animali, il rigoroso rispetto di misure di biosicurezza che consentono la prevenzione e il contenimento delle zoonosi. La presente proposta di legge dispone, poi: che venga operato un censimento di questi rifugi; che, al fine di garantire un corretto sistema di identificazione degli animali accuditi presso le oasi, si provveda alla iscrizione in una sezione dell'anagrafe nella banca dati informatizzata nazionale istituita presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale; ed infine che venga riconosciuto un contributo finalizzato a coprire i costi di cura e di mantenimento degli animali affidati a tali rifugi che sono oggetto di sequestro o confisca, per alleggerire le spese sostenute da questi centri spesso aggravate proprio dalla necessità di assistenza ad animali in precarie condizioni di salute perché vittime di maltrattamenti, piuttosto che ad animali feriti o necessitanti di accudimento in conseguenza di calamità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento dei rifugi per animali riscattati)

1. Al fine di promuovere e di rafforzare la tutela degli animali secondo un approccio etico che mira alla salvaguardia della vita e delle migliori condizioni di benessere, lo Stato riconosce i rifugi per animali riscattati.
2. I rifugi di cui al comma 1 sono strutture, gestite da privati o da associazioni senza scopo di lucro, che accolgono e accudiscono animali appartenenti a qualunque specie, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici, esclusivamente per finalità di soccorso, di recupero, di cura e di tutela, diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti e da qualsiasi forma di sfruttamento.

Art. 2.
(Censimento)

1. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri per il censimento delle strutture che attualmente sono registrate anche come stabilimenti per animali destinati alla produzione alimentare e che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, ai fini della registrazione in una apposita sezione dell'anagrafe nella banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Art. 3.
(Istituzione dell'anagrafe dei rifugi)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È istituita nella BDN la sezione dell'anagrafe dei rifugi per animali riscattati».

Art. 4.
(Contributo per animali sottoposti a sequestro e confisca)

1. È autorizzato per l'anno 2022 lo stanziamento di 1 milione di euro ai fini della corresponsione di un contributo a copertura dei costi per la custodia giudiziaria presso i rifugi di cui all'articolo 1 degli animali sottoposti a sequestro o a confisca. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare le modalità di riparto e di erogazione di tale contributo.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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