PDL 465

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MADIA, GRIBAUDO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCARPA

Istituzione di un fondo per sostenere l'accesso diretto ai servizi psicologici e psicoterapeutici

Presentata il 25 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prende spunto e intende dare seguito ad un importante lavoro svolto nella XVIII legislatura, grazie anche all'impegno del collega Filippo Sensi che lavorò con tenacia per presentare e condurre all'approvazione, per la prima volta, questo importante strumento di cui molto si è discusso e si continua a discutere, ossia del cosiddetto «bonus psicologo».
Si può argomentare che proprio la pandemia di COVID-19, costringendoci tutti per mesi nel chiuso delle nostre case e nell'impossibilità protratta nel tempo di mantenere legami e relazioni che non fossero meramente virtuali, ci ha lasciato una pesante eredità emotiva, che non ha senz'altro precedenti e i cui effetti sembrano destinati ad essere assai più duraturi di quelli determinati dal virus. Ma al tempo stesso, forse proprio a causa della forza dirompente determinata da questi effetti, la pandemia ha, tra i vari effetti collaterali, anche contribuito a far cadere uno dei tabù più antichi, ossia quello relativo al tema del benessere e della salute mentale.
Proprio l'analisi di alcuni dati, rilevati successivamente all'introduzione di questo bonus per l'anno 2022, con l'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ci ha convinto dell'opportunità, e anche della necessità, di potenziare questo strumento e di stabilizzarlo per i prossimi anni. Basti pensare che in un post ufficiale del 27 luglio scorso, dopo soli due giorni dall'apertura del termine per la presentazione delle domande di accesso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fermava il conteggio a ben 113.343 domande, un numero di per sé già largamente superiore alle risorse che erano state per la prima volta stanziate per questo nuovo strumento. A fronte del grandissimo numero di domande presentate (il cui termine peraltro non è ancora scaduto nel momento in cui si scrive questa relazione), lo stesso INPS ha segnalato che i fondi saranno sufficienti ad accogliere meno di una domanda su 10, mentre, secondo un rapporto della Commissione europea, oltre il 60 per cento delle domande è arrivato da persone di età inferiore a 35 anni.
In un recente editoriale apparso sul settimanale «Sette» del Corriere della sera, Barbara Stefanelli ricordava come un sondaggio curato dal Corriere stesso con ScuolaZoo, una community vicina alla «generazione Z» – che comprende i nati tra il 1997 e il 2012 – avesse rivelato che ben l'1,87 per cento dei giovani intervistati si era imbattuto nel tema nell'ambito delle reti sociali telematiche, mentre il 36 per cento di questa community di giovani e giovanissimi ammetteva di aver pensato di cercare sostegno per sé.
Da questo punto di vista colpisce il fatto che, nell'ampio dibattito scientifico e culturale determinato da questa misura, taluno abbia parlato di un insuccesso con riferimento a questo strumento. Al contrario, proprio l'ingente numero delle domande presentate, molte delle quali rimarranno purtroppo inevase nel 2022 per l'insufficienza dei fondi, e, dunque, la forte richiesta in tal senso proveniente soprattutto dai giovani e giovanissimi ci hanno convinti della necessità di potenziare e stabilizzare questo bonus, destinato a sostenere l'accesso diretto alle prestazioni psicologiche da parte di soggetti economicamente svantaggiati e a rispondere a una fortissima domanda proveniente dalla cittadinanza.
Questa misura, infatti, nata come intervento di natura transitoria, mantiene chiaramente una sua portata significativa, sia in attesa della piena attuazione di una riforma complessiva dei servizi psicologici offerti sul territorio e afferenti ai servizi sanitari regionali, sia come dispositivo volto ad assicurare comunque un maggior pluralismo scientifico e culturale negli approcci e negli strumenti che caratterizzano l'offerta di sostegno psicologico nei territori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stabilizzazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia)

1. In considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 2 della presente legge, erogano ai soggetti richiedenti un contributo per sostenere le spese relative alla frequenza di sessioni di psicoterapia, fruibili presso professionisti iscritti all'albo degli psicologi o agli elenchi speciali degli psicoterapeuti, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente ed è commisurato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione inversa al crescere del valore dell'indicatore. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
3. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, nel limite dell'ammontare del Fondo di cui all'articolo 2, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Istituzione di un Fondo per sostenere l'accesso diretto ai servizi psicologici e psicoterapeutici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per sostenere l'accesso diretto ai servizi psicologici e psicoterapeutici», con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da destinare al finanziamento delle misure per il sostegno psicologico o psicoterapeutico, di cui all'articolo 1.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento del fabbisogno sanitario standard. I criteri e le procedure per la ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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