PDL 458

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 458

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCARI

Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata

Presentata il 25 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – La decisa azione di contrasto dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso non ha potuto evitare il prezzo sempre troppo alto di vittime civili e innocenti, con il doloroso corollario di drammi esistenziali e di sofferenze familiari. In tale contesto lo Stato interviene, da tempo, con una significativa e consapevole opera di sostegno in termini morali ed economici dei soggetti colpiti da quei delitti compiuti contro le stesse ragioni d'essere dello Stato, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione e dell'evidente e dominante interesse pubblico che siano individuate, salvaguardate e indennizzate le vittime innocenti di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso.
La concessione dei benefìci di legge alle vittime e ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata è prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, che prescrive come tali benefìci possano essere concessi solo se i superstiti non risultino in rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità, entro il quarto grado, con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 5641 del 1° dicembre 2017) non può dubitarsi che una norma di tal genere, che lega al mero rapporto di parentela fino al quarto grado, con soggetti condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, la presunzione di vicinanza agli ambienti delinquenziali, sia una norma di cautela eccezionale, autorizzata a incidere sul diritto di difesa costituzionalmente protetto nei soli casi espressamente contemplati dal legislatore e non oltre.
La previsione legislativa del requisito soggettivo per cui tali benefìci possano essere concessi solo se i superstiti non risultino in rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità, entro il quarto grado, così come configurata dal legislatore, se da un lato vuole combattere la pervasività delle associazioni mafiose, da un altro lato pare essere una previsione che non tutela, pienamente, i superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata.
In una realtà sociale complessa e articolata come quella attuale si verifica spesso che molte persone non sappiano bene chi siano i loro parenti o affini di terzo o quarto grado o, comunque, non sappiano dove vivano, cosa facciano e se conducano una vita sana o disonesta. A ciò si aggiunge che molti superstiti di vittime innocenti della criminalità organizzata sono tali proprio per essersi allontanati da una famiglia mafiosa, da un parente che ha riportato una condanna per reati associativi di stampo mafioso o è stato destinatario di una misura di prevenzione. Le eventuali colpe di prossimi congiunti non possono ricadere su coloro i quali hanno aderito a un sistema fondato sui princìpi del vivere civile, della legalità e dell'onestà, hanno rifiutato modelli di vita delinquenziali o illeciti e hanno saputo dire «no» alla criminalità organizzata pagandone, a volte, il prezzo con lo stesso sacrificio della propria vita o di quella dei propri cari.
Tenuto conto di queste considerazioni non si può, dunque, far ricadere sulle vittime sopravvissute o sui soggetti superstiti delle vittime di criminalità organizzata l'onere e l'aggravio di provare ai fini dell'ottenimento dei benefìci previsti dalla legge a tutela degli stessi che non risultino in rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità, entro il quarto grado, con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, perché tale normativa, spesso, compromette l'esercizio del diritto dei superstiti così come previsto dalla disposizione vigente.
Le criticità e i limiti della disciplina in materia sono evidenziate dalle stesse associazioni antimafia, che fanno presente la difficoltà dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata nel conseguire i benefìci di legge, non solo per la presenza del limite stringente del «quarto grado» di parentela o di affinità all'interno del quale, come evidenziato, ci sono persone che, molto spesso, neanche si conoscono e si frequentano, ma anche perché l'ufficio responsabile per la concessione di tali benefìci richiede provvedimenti giudiziari ben motivati, capaci di chiarire bene l'estraneità di legami della vittima, e non è facile da parte dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata ottenere questi atti. Tutto diviene ancora più difficile quando alcune autorità amministrative e giudiziarie ritengono che la presunzione del quarto grado di parentela o di affinità sia una presunzione assoluta e non relativa.
Certamente è necessario accertare che il destinatario di determinati benefìci previsti dalla legge sia del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali o malavitosi, ma parimenti è meritevole di tutela concreta anche quel superstite della vittima della criminalità organizzata che ha saputo «mettersi contro» alcuni ambienti criminali o alcuni familiari mafiosi, senza costringerlo a una probatio quasi «diabolica», ossia a una prova difficile come è quella diretta ad accertare il requisito soggettivo di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008 ai fini dell'ottenimento dei benefìci previsti dalla legge.
I diversi fenomeni della criminalità organizzata si combattono certamente con la repressione e con l'accertamento dei reati in materia nelle aule di giustizia, ma sarebbe più efficace contrastarli sul piano della prevenzione facendo sì che tanti innocenti, messi spesso a dura prova dalla vita e che vivono, a volte, in situazioni di disagio, possano diventare terreno fertile per la criminalità organizzata.
Bisogna considerare che uno dei modi migliori per sconfiggere la criminalità organizzata è quello di aiutare le vittime e i parenti delle vittime. Da qui la necessità della presente proposta di legge di apportare delle modifiche alla disciplina vigente al fine di prevedere accertamenti istruttori che contemperino il pubblico interesse che tali benefìci non siano in nessun caso concessi a coloro che intrattengano relazioni con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, con il corrispondente e legittimo pubblico interesse all'erogazione dei benefìci previsti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Ma ciò può essere garantito solo prevedendo, ragionevolmente, di limitare l'esclusione della concessione dei benefìci di legge previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata alla dimostrazione da parte dell'ufficio responsabile della sussistenza dei rapporti di carattere sociale, economico o patrimoniale tra l'istante e i predetti soggetti.
Il valore della dignità degli uomini e delle donne vittime di mafia e dei loro familiari deve essere sempre garantito e tutelato dal legislatore quale principio fondante della nostra Repubblica anche per dare un monito alle future generazioni per cui l'atto di resistenza di alcuni nostri concittadini nei confronti delle mafie è da considerare e da tutelare come esempio e atto di elevata giustizia sociale e morale per quanti hanno pagato con il proprio sangue la violenza della criminalità di stampo mafioso.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca modifiche al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008, prevedendo che alle lettere a) e b) le parole «il beneficiario» siano sostituite da «l'istante» e introducendo alla lettera a) una disposizione che prevede di limitare l'esclusione della concessione dei benefìci di legge per i superstiti della vittima della criminalità organizzata alla dimostrazione da parte dell'ufficio responsabile della sussistenza dei rapporti di carattere sociale, economico o patrimoniale tra l'istante e i soggetti individuati dalla stessa lettera.
L'articolo 2 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le nuove norme si applicano anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari di riconoscimento e di concessione dei benefìci di legge previsti per i superstiti della vittima della criminalità organizzata pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186)

1. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) le parole: «il beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «l'istante»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che l'ufficio responsabile per la concessione dei benefìci dimostri la sussistenza di rapporti di carattere sociale, economico o patrimoniale tra l'istante e i soggetti citati»;

b) alla lettera b), le parole: «il beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «l'istante».

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari di riconoscimento e di concessione dei benefìci previsti dalla legge per i superstiti della vittima della criminalità organizzata pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

torna su