PDL 457

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
ASCARI, GIULIANO

Norme per la concessione di permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse

Presentata il 25 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Il numero di persone scomparse in Italia è in sensibile aumento e, in particolare, i dati riguardanti i minori sono allarmanti. Il Ministero dell'interno e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse hanno comunicato i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2022: le persone scomparse denunciate sono state 9.599 e tra queste sono 6.312 le persone che alla data della scomparsa avevano un'età inferiore a diciotto anni. A oggi sono state ritrovate 5.024 persone delle 9.599 persone scomparse denunciate, mentre continuano le ricerche di 4.575 persone tra le quali ci sono 3.561 minori. I numeri lanciano un preoccupante allarme tenuto conto dell'aumento delle persone scomparse nell'ultimo anno. Secondo i dati, nel primo semestre 2021 era stata denunciata la scomparsa di 7.947 persone, di cui 4.937 erano minori, e le persone ritrovate erano state 3.928. Il centro elaborazione dati interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, fornisce dati che descrivono il fenomeno in generale e distinto per segmenti di età, genere, nazionalità, mostrando una realtà molto complessa.
Dal 1° gennaio 1974 (anno di avvio degli inserimenti nel CED interforze del Ministero dell'interno) al 30 giugno 2022 le denunce di scomparsa registrate delle Forze di polizia sono state 287.881, con 72.422 scomparsi ancora da ritrovare.
Per quanto riguarda la fascia anagrafica, facendo riferimento ai dati del primo semestre 2022, premesso che l'elaborazione dei dati sulle denunce di scomparsa si riferisce «al momento in cui la denuncia è stata fatta», nel quale quindi si cristallizza l'evento, dal totale delle denunce emerge che solo il 4,62 per cento delle persone scomparse fa parte degli ultra sessantacinquenni, il 29,63 per cento rientra nella fascia della maggiore età, mentre il 65,76 per cento è invece minorenne.
Dai dati sopra richiamati si evince con chiarezza che il fenomeno delle persone scomparse costituisce un grave allarme sociale, nonostante la maggior parte delle persone venga ritrovata dopo pochi giorni. Sono purtroppo numerose le famiglie che hanno vissuto e tuttora vivono l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto del quale non si hanno più notizie.
Alcuni noti casi di cronaca hanno impietosamente sottolineato la gravità del problema e l'inadeguatezza del quadro normativo di riferimento.
In tale contesto di fatto si inserisce la presente proposta di legge, diretta a concedere permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse.
Dall'esame della normativa vigente in materia di diritto alle ferie emerge una lacuna nell'ordinamento giuridico, tenuto conto che non sono previsti periodi di astensione dall'attività lavorativa retribuiti a favore dei lavoratori che vivono l'angosciosa situazione della scomparsa di un familiare.
È facile, infatti, comprendere la situazione di grave difficoltà in cui versa il lavoratore nel caso di improvvisa scomparsa di un congiunto poiché, da un lato, è impegnato a svolgere l'attività di ricerca della persona scomparsa o, quantomeno, di denuncia della scomparsa e di monitoraggio delle attività di ricerca, mentre, dall'altro lato, non può astenersi dal lavoro, pena la perdita della retribuzione o, a lungo termine, del lavoro stesso. Inoltre, appare evidente come il lavoratore che si trovi nella descritta situazione viva una situazione di disagio e di angoscia che difficilmente si concilia con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, avendo inevitabilmente il pensiero altrove. È quindi importante riconoscere ai familiari degli scomparsi il diritto a un periodo di ferie retribuito nei limiti e con le modalità previste dalla presente proposta di legge.
Si vuole così evitare che la tragedia della scomparsa di un congiunto gravi esclusivamente sulla famiglia o sulla comunità di appartenenza.
Come è stato più volte affermato dalle famiglie aderenti all'associazione «Penelope», costituita nel 2002 per fornire sostegno a coloro che vivono la traumatica esperienza della scomparsa di un parente o di un amico, l'intero Paese ha una precisa responsabilità nei confronti dei congiunti delle persone scomparse: «sostenervi quando vi arrendete, incoraggiarvi quando vi perdete d'animo, parlare e gridare quando le vostre bocche ormai non hanno più niente da dire. A noi non è concessa la resa, perché a nessuno è mai concessa l'indifferenza, l'apatia e il disinteresse soprattutto quando in gioco c'è la vita delle persone».
Ed è, pertanto, per le persone scomparse e per le loro famiglie che la presente proposta di legge introduce disposizioni volte a fornire una risposta concreta al tragico fenomeno e a garantire il massimo sostegno e incoraggiamento.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce permessi lavorativi retribuiti ai familiari delle persone scomparse, per le assenze dal lavoro motivate da questioni legate alla scomparsa di un familiare, anche se non convivente.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.
3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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