PDL 449

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 449

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria

Presentata il 25 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza e attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane.
Le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti sia per gli operatori del settore impegnati sul nostro territorio.
È quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e di tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria, rispondendo così a quanto richiesto dalla legislazione vigente.
Ne consegue che ottenere informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché per monitorare le tendenze a lungo termine, risulta a oggi vitale e imprescindibile per la tutela collettiva, e in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree contaminate considerate come pericolose dallo Stato (siti di interesse nazionale), del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e di deodorizzazione nelle lavorazioni industriali.
In base alla normativa vigente, in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono previsti metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono state elaborate, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E invero, allo stato attuale l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile in versione fissa e mobile.
Orbene, venendo al fulcro della questione, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di introdurre una metodologia tecnologica e innovativa per il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», rendendo così il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Green Deal 2050, i quali hanno entrambi il precipuo obiettivo di migliorare sensibilmente il sistema della raccolta e della condivisione dei dati al fine di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici.
D'altronde, nel contesto attuale la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale riesce ormai a influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto a un generale miglioramento della qualità della vita e a un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio.
Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche – seppur in modo sperimentale – quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria.
Infatti negli ultimi anni i droni – grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine – sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observation, che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra.
La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, è volta pertanto a disciplinare l'utilizzo dei droni nelle attività di monitoraggio e di valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto ai metodi tradizionali previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

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