PDL 424

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 424

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIPPO

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza

Presentata il 21 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata a sanare il grave vulnus subito da tutti coloro che, essendo domiciliati in un comune di una regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura, a ogni tornata elettorale subiscono una irragionevole compressione del diritto di voto: un diritto inviolabile, come previsto dall'articolo 48 della Costituzione, e assiologicamente fondamentale nel nostro sistema democratico, come ricordato più volte anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Peraltro, anche nelle ultime elezioni politiche, il dato dell'astensionismo è stato eclatante: fra le molte e complesse ragioni alla base del fenomeno, non si possono trascurare le difficoltà logistiche, ben note e tuttora colpevolmente irrisolte, riscontrate dagli elettori fuori sede. Si tratta, dunque, di avviare a soluzione un problema su cui il dibattito è aperto ormai da tempo, ma invano.
Dal punto di vista normativo, la soluzione scelta dalla presente proposta di legge è quella di consentire a coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui sono temporaneamente domiciliati. Tale facoltà ha portata generale e vale per le elezioni politiche, regionali, comunali e per le consultazioni referendarie. Il meccanismo in parola appare il più semplice e immediato da realizzare, non ponendo le difficoltà e i possibili rischi insiti nell'altra soluzione – pur considerata – del voto per corrispondenza. Va peraltro osservato come una analoga soluzione, mutatis mutandis, sia stata prevista dall'articolo 1490 del codice dell'ordinamento militare, per il personale militare, ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni regionali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento delle consultazioni referendarie previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati, previa comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di domiciliazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, i termini e le modalità della comunicazione di cui al comma 1 nonché la documentazione comprovante il domicilio.

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