PDL 423

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 423

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata GRIPPO

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

Presentata il 21 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge di modifica della Costituzione riproduce il testo di un'iniziativa che, pur essendo stata approvata in prima deliberazione, si è arenata a Montecitorio nella scorsa legislatura. È necessario riprendere le fila di un discorso interrottosi troppo presto, e certificare a livello costituzionale l'indefettibile importanza che l'attività sportiva riveste tanto nelle vite di ciascun individuo quanto, per conseguenza, nella società.
È opinione oramai diffusa e consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, che la pratica sportiva sia divenuta materia oggetto di copertura costituzionale, seppur implicitamente, sulla base di una variegata serie di indici normativi.
D'altro canto, lo sport ha avuto un indiscutibile riconoscimento anche a livello internazionale. L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, rubricato «Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport», nel sancire il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su basi di uguaglianza, alla vita culturale e a sviluppare e realizzare il proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, pone al centro, quale elemento basilare di inclusione e di progresso, lo sport e la pratica delle attività sportive ordinarie a tutti i livelli. In sede europea, inoltre, sono diverse le Costituzioni degli Stati dell'Unione che riconoscono e affermano espressamente il valore dello sport. A titolo meramente esemplificativo, basterebbe citare l'articolo 43 della Costituzione spagnola, ai sensi del quale «i pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre, agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero». Altri esempi possono poi individuarsi nelle Carte costituzionali portoghese (articolo 64) e greca (articolo 16).
In questa direzione si muove la proposta di legge in esame che, composta da un unico articolo, stabilisce apertis verbis che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva «in tutte le sue forme».
L'utilizzo del verbo «riconoscere», nello specifico, riprende la formula linguistica dell'articolo 2 della Costituzione, facendo emergere una visione dell'attività sportiva come realtà preesistente – e, dunque, pre-giuridica – della quale la Repubblica è chiamata a prendere atto, oltre che a tutelarla e promuoverla.
In particolare, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.
A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
Inoltre, è necessario rilevare come lo sport abbia un'innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psicofisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

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