PDL 422

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 422

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

Presentato il 21 ottobre 2022

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Onorevoli Deputati! – Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede, per il periodo dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti; è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la lettera b) del medesimo comma 1, in conformità alla normativa dell'Unione europea, è stabilita, per il periodo in questione, l'applicazione di un'aliquota IVA del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato per autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua ad annoverare il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in coerenza con gli obiettivi del green new deal europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].
Parallelamente, con il comma 2, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto «gasolio commerciale» ,di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio usato come carburante, come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del presente decreto risulta più favorevole rispetto a quella prevista per il «gasolio commerciale» dal predetto numero 4-bis della tabella A allegata al TUA.
Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso «commerciale» e «non commerciale» di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso «commerciale» sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).
In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto di merci e passeggeri, di cui al citato articolo 24-ter del TUA («gasolio commerciale»), non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-ter del TUA, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione.
Con il comma 3 è stabilito che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 28 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a), stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 18 novembre 2022.
La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lettera a).
Con il comma 4 è individuata, nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del TUA, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri.
Con il comma 5 è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza.
Infine, il comma 6 quantifica gli oneri recati dal provvedimento.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 24 giugno 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 – 2 agosto 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 19 luglio 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 30 agosto 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 13 settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6-17 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e in 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,26 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 99,23 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 39,41 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 48,93 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1;

f) quanto a 59,82 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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