PDL 4

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti

Presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 29 aprile 2021 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

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Onorevoli Deputati! – Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell'esposizione ovunque di simboli che si richiamano al fascismo e al nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose. Il «Rapporto Italia 2020» dell'Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di coloro che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7 per cento, oggi sono il 15,6 per cento, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah, dall'1,1 per cento al 16,1 per cento. Inoltre, secondo l'indagine, riscuote nel campione un «discreto consenso» l'affermazione che sostiene che «Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio» (19,8 per cento). Con percentuali di accordo vicine tra loro seguono: «gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità forti» (14,3 per cento), «siamo un popolo prevalentemente di destra» (14,1 per cento), «molti italiani sono fascisti» (12,8 per cento) e infine: «ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani» (12,7 per cento). In compenso, secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7 per cento).
Per meno della metà del campione (47,5 per cento) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2 per cento, invece, sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo.
Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.
La presente proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici.
Qualcosa sta accadendo: i media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti, vi era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie. Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione, con la sua XII disposizione transitoria, vieta la ricostituzione, sotto ogni forma, del disciolto partito fascista. È necessario, di fronte all'esposizione e alla vendita di oggetti o di simboli che si richiamano a quella ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere, attraverso la propaganda, l'esposizione o la vendita di oggetti, di nuovo i simboli di quel passato tragico.
Ripartiamo da un'iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 293-bis. — (Propaganda del regime fascista e nazifascista) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità e atti espressivi dell'odio etnico o razziale».

Art. 2.

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora, nelle pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui al medesimo comma 1 è aumentata del doppio».

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