PDL 396

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, FORNARO, BOLDRINI, CASU

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista

Presentata il 19 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La toponomastica rientra nell'ambito di competenza del comune e allo Stato residuano esclusivamente poteri di autorizzazione limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi relativi alla nuova intitolazione della strada o piazza che il comune intende operare. Sotto il profilo giuridico, le competenze in materia di denominazione di nuove strade, piazze pubbliche, monumenti o sacrari, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), sono prettamente comunali, e ciò si spiega sulla base dei princìpi amministrativi a carattere generale, in quanto il comune viene considerato come l'ente territoriale di base che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei comuni sia subordinata all'autorizzazione del prefetto (che, rappresentando il Governo nell'ambito della provincia, è ritenuto l'organo più idoneo a conciliare le istanze delle collettività locali con l'interesse generale), udito il parere della deputazione di storia patria o, ove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.
Più precisamente, l'amministrazione comunale deve presentare una richiesta al prefetto, allegando la delibera della giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, e la planimetria dell'area che si intende dedicare.
Ancora oggi, persone appartenute al regime fascista e che si sono macchiate di intollerabili crimini vengono riproposte, con tentativi revisionisti, come «illustri cittadini» a cui intitolare luoghi pubblici. In molti comuni si assiste all'intitolazione di strade a «personaggi politici» che hanno promosso, partecipato o aderito alla campagna a favore delle leggi razziali e antiebraiche, che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, che hanno subìto condanne per la violazione della «legge Scelba» e della «legge Mancino» o che sono stati condannati per condotte violente di chiaro stampo neofascista.
La presente proposta di legge intende intervenire al riguardo, introducendo nella legge n. 1188 del 1927 il divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista, e in particolare a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero che hanno pubblicamente promosso, partecipato o aderito alla campagna per la difesa della razza che condusse all'approvazione delle cosiddette «leggi razziali» fasciste, ovvero che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, ovvero che sono stati condannati per crimini di guerra commessi nel periodo tra il 31 ottobre 1922 e il 25 luglio 1943, ovvero che sono stati condannati per la violazione delle norme della legge 20 giugno 1952, n. 645, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, o degli articoli 604-bis o 604-ter del codice penale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. È vietata l'intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici la cui denominazione è di competenza della pubblica amministrazione a esponenti del partito o dell'ideologia fascista.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica in ogni caso in relazione a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero che hanno pubblicamente promosso, partecipato o aderito alla campagna per la difesa della razza che condusse all'approvazione delle cosiddette “leggi razziali” fasciste, ovvero che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, ovvero che sono stati condannati per crimini di guerra commessi nel periodo tra il 31 ottobre 1922 e il 25 luglio 1943, ovvero che sono stati condannati per la violazione delle norme della legge 20 giugno 1952, n. 645, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, o degli articoli 604-bis o 604-ter del codice penale».

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