PDL 384

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 384

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, PANIZZUT, LAZZARINI, LOIZZO, MATONE, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BITONCI, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, MACCANTI, MARCHETTI, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, RIXI, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI, ZOFFILI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19

Presentata il 18 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'estrema rapidità con la quale il COVID-19 si è diffuso nel nostro Paese, causando decine di migliaia di vittime e una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, getta non poche ombre sull'operato del Governo nazionale allora in carica e sulla tempestività delle misure da questo adottate per prevenirne la diffusione.
La fotografia che, alla data del 17 ottobre 2022, ci viene restituita dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è drammatica: in Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, sono stati registrati 23.114.013 casi di contagio dal virus SARS-CoV-2 e 178.081 hanno perso la vita. Molti di essi, specialmente nella prima fase dell'epidemia, sono deceduti in circostanze tragiche, in una condizione di totale isolamento, senza neanche poter ricevere l'ultimo saluto dei propri cari e familiari.
Altrettanto drammatici sono i dati che ci vengono forniti dall'istituto superiore di sanità con specifico riferimento al personale sanitario. Gli operatori sanitari che hanno contratto il COVID-19 nei primi mesi della diffusione dell'epidemia sono stati 25.446 (dato riferito al 14 maggio 2020): questo numero testimonia l'incapacità del Governo allora in carica di garantire un'adeguata protezione, persino nei riguardi della categoria più esposta al rischio di contagio che, a partire dall'inizio dell'emergenza, si è trovata faccia a faccia con il virus stesso nel tentativo strenuo di combatterlo.
Dinanzi a questi numeri non riusciamo francamente a spiegarci né a giustificare le dichiarazioni rassicuranti che, sino alla prima metà del mese di febbraio 2020, venivano rese a ripetizione dagli alti rappresentanti del Governo alla stampa nazionale.
Alla fine di gennaio 2020, dopo la riunione del Comitato operativo della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri Conte dichiarava ai giornalisti che «la situazione è sotto controllo», affermando, durante la medesima conferenza stampa, che il «Paese Italia, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e precauzione con la soglia più elevata in Europa». Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 gennaio 2020, dichiarava testualmente, nel corso del programma televisivo Otto e mezzo, che l'Italia era «prontissima» a fronteggiare l'emergenza e che il nostro Paese aveva già adottato «misure cautelative all'avanguardia» e tutti i necessari protocolli di prevenzione.
C'è invece il forte sospetto che proprio in quel periodo, mentre il Governo si autocelebrava pubblicamente, la situazione non fosse affatto «sotto controllo» e che il virus si stesse già diffondendo indisturbato, preparando lo scoppio dell'epidemia che si è manifestata in forma conclamata già nel mese successivo. È un sospetto confermato dall'esito inconcludente delle ricerche sul cosiddetto «paziente zero», che non sono mai riuscite a ricostruire con esattezza l'origine dei contagi, evidentemente in quanto iniziate troppo tardi. È un sospetto successivamente avvalorato anche da diverse evidenze e testimonianze, come quelle delle prime persone che si sono sottoposte agli esami sierologici, alcune delle quali sono risultate positive, ma hanno riferito di avere avuto i sintomi riconducibili al COVID-19 nel mese di gennaio 2020, quando il virus – secondo i dati e le comunicazioni ufficiali – non sarebbe stato ancora diffuso in Italia.
Durante questo rilevante arco temporale, il Governo non ha adottato misure efficaci per contrastare la diffusione dell'epidemia e, peggio ancora, ha tacciato di «sciacallaggio» le forze politiche di opposizione che, come il gruppo della Lega, ponevano in evidenza i punti critici e le palesi lacune delle misure di prevenzione adottate dallo stesso Governo. Già nella seduta della Camera dei deputati del 30 gennaio 2020, durante un'informativa urgente resa dal Ministro della salute Speranza, i rappresentanti del gruppo della Lega rimarcavano l'esigenza di andare oltre il blocco dei voli aerei diretti dalla Cina – di fatto l'unica misura attuata – e di prestare particolare attenzione alle triangolazioni aeree, rimaste inspiegabilmente fuori di ogni controllo, prevedendo, ove necessario, l'isolamento e la quarantena dei passeggeri provenienti, anche indirettamente, dalle aree di rischio. Si chiedevano maggior attenzione, maggiore controllo e maggiore trasparenza, mentre ogni richiesta in questo senso è stata sistematicamente respinta e stigmatizzata come opera di «sciacallaggio politico», di terrorismo psicologico o addirittura – spiace di doverlo rammentare – di razzismo.
Mentre il Governo invitava alla calma e andavano in scena surreali aperitivi sui Navigli milanesi, non veniva fatto nulla per limitare o quanto meno controllare l'accesso nel nostro Paese delle persone che arrivavano per via indiretta dalla Cina.
Inoltre, non risulta che sia stato fatto nulla, nello stesso mese di gennaio 2020, per predisporre gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, camici e visiere di protezione, materiali indispensabili per contenere la diffusione del virus e per garantire la necessaria protezione almeno al personale sanitario impegnato in prima linea nell'assistenza e nella cura dei contagiati. Il Governo, che poco prima aveva donato due tonnellate di tali dispositivi alla Cina, si è fatto trovare impreparato anche su questo fronte basilare, con forniture tardive, gravemente insufficienti e talvolta consistenti in materiale neppure omologato per essere impiegato in ambito sanitario.
Ancora, non risulta che sia stato fatto nulla per potenziare, con il giusto anticipo, la capacità ricettiva delle strutture ospedaliere e dei loro reparti di terapia intensiva, la cui successiva saturazione, con la prima ondata di contagi, ha inciso negativamente sulle possibilità di cura dei malati, portando l'Italia tra i Paesi contrassegnati dal tasso di mortalità più elevato associato all'infezione da COVID-19.
Eppure, risulta che già dalla fine del mese di gennaio 2020 l'esecutivo avesse un piano segreto di emergenza contro il COVID-19. A quanto si è appreso dalla stampa, in vero, il piano conteneva già a tale data grafici, tabelle e scenari sulla possibile diffusione del virus nel nostro Paese: lo scenario più negativo, con un tasso di contagiosità superiore a 2 e con la mancata sospensione delle attività economiche, stimava un numero elevatissimo di morti per COVID-19, compreso tra 600.000 e 800.000 soggetti.
Sembra, dunque, che il Governo avesse addirittura gli elementi a disposizione per «giocare d'anticipo» contro il coronavirus, ma, del tutto incomprensibilmente, non l'ha fatto. Ha respinto le istanze delle opposizioni e ha tenuto per sé informazioni rilevanti che coinvolgevano la salute di milioni di cittadini, eliminando ogni forma di dibattito e di confronto su di esse con il Parlamento, con le regioni e con l'opinione pubblica.
Sugli aspetti in questione i rappresentanti del gruppo della Lega della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno presentato numerosi atti di sindacato ispettivo, ma la maggior parte di essi è rimasta lettera morta.
Ora che le fasi più critiche appartengono al passato, si ritiene giunto il momento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, nell'esercizio dei propri poteri, faccia luce sull'operato del Governo e sull'adeguatezza delle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza correlata alla diffusione del COVID-19. Nella medesima prospettiva si ritiene necessario sottoporre ad attento esame le vicende relative alla gestione delle successive fasi della pandemia, caratterizzate da un approccio diametralmente opposto a quello iniziale – e che parimenti riteniamo privo di equilibrio e ragionevolezza – con restrizioni prolungate, eccessive, sproporzionate e sotto molti aspetti anche contraddittorie, che hanno avuto l'effetto di paralizzare interi settori della vita economica e sociale del Paese, almeno in alcuni casi senza apparente fondamento di carattere tecnico-scientifico.
Occorrerà altresì approfondire in tutti i dettagli l'esame delle attività svolte dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a partire da quelle concernenti l'approvvigionamento dei «banchi a rotelle», lo sviluppo dell'app «Immuni», la realizzazione dei «centri primula» nonché la fornitura di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina, pagate 1,25 miliardi di euro (con provvigioni milionarie per gli intermediari) e rivelatesi in gran parte inutilizzabili.
L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, pertanto, l'istituzione della Commissione di inchiesta, prevedendo che essa concluda i propri lavori entro la fine della XIX legislatura e presenti alle Camere, entro tale termine, una relazione nella quale sia dato conto delle attività di indagine svolte e sia dato conto dei risultati dell'inchiesta. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, ha facoltà di riferire alle Camere ogni volta che ne ravvisi la necessità.
Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
La Commissione è convocata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché ne sia costituito l'ufficio di presidenza. Il comma 3 dell'articolo 2 disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza in cui, oltre al presidente, sono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano di età.
Nell'articolo 3 sono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione.
L'articolo 4 disciplina i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati.
Il comma 2 dell'articolo 4 preclude alla Commissione l'adozione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 3 dell'articolo 4 si fa richiamo delle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza).
Alla Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta, non possono essere opposti né il segreto d'ufficio né il segreto professionale o bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica la disciplina prevista in via generale dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
Qualora atti o documenti su fatti che siano oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tale segreto non potrà essere opposto alla Commissione.
L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, riconosce alla Commissione il potere di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti di inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
Lo stesso articolo 5 consente all'autorità giudiziaria di provvedere con decreto motivato qualora, per ragioni di natura istruttoria, essa ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale a essa addetto e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda a un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Viene, inoltre, stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salva diversa deliberazione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Al comma 6 dell'articolo 7 è, infine, determinato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione, il cui onere è posto in parti eguali a carico dei bilanci delle due Camere.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.
3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare l'operato del Governo e le misure da questo adottate al fine di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19;

b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul COVID-19 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;

c) indagare e accertare le vicende relative al piano pandemico nazionale vigente nel tempo in cui ha iniziato a manifestarsi la diffusione del COVID-19 e al suo mancato aggiornamento nonché al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al COVID-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;

d) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

e) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

f) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari acquistati e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica;

g) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera f), individuandone le cause e le responsabilità;

h) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di ingenti quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia;

i) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura del COVID-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;

l) accertare e valutare, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza del COVID-19 da parte del Commissario straordinario:

1) l'acquisto di 801 milioni di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina con la spesa di 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per l'operazione;

2) la progettazione e realizzazione dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da COVID-19;

3) la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione e il progetto per la realizzazione di centri temporanei di vaccinazione a forma di primula;

4) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;

m) valutare la tempestività e l'efficacia delle misure di prevenzione, di protezione sanitaria e di contenimento adottate dal Governo nella fase iniziale della pandemia;

n) valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o privi di adeguato fondamento scientifico, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;

o) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico;

p) valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali;

q) valutare l'efficacia e i risultati dell'attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni e comitati operanti a supporto dei decisori politici;

r) verificare l'eventuale sussistenza di incongruenze, contraddizioni e difetti di trasparenza nella comunicazione istituzionale e nelle informazioni diffuse nei riguardi della popolazione sulla situazione epidemiologica, sulle modalità di trasmissione del virus, sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale e di profilassi, sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2 e sull'applicazione delle misure di contenimento;

s) stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19;

t) accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziate nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo. Essa può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

torna su