PDL 376

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 376

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico

Presentata il 17 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La prossima conclusione, il 31 dicembre 2022, della sperimentazione, certamente non risolutiva, del sistema di calcolo per l'accesso alla pensione denominato «quota 102» ha riacceso i riflettori sul tema di una riforma del sistema pensionistico che sia, finalmente, equilibrata finanziariamente e, al tempo stesso, flessibile, avendo come riferimento generale la reale condizione delle diverse categorie di lavoratori a cui dovrà applicarsi.
Appare ormai indiscutibile la necessità di prevedere un sistema pensionistico che superi in via strutturale le tante forzature e aporie prodotte dalla cosiddetta «riforma Fornero», figlia della drammatica contingenza finanziaria del 2011, le cui ricadute si sono abbattute in forma prevalente sui lavoratori in procinto di accedere alla pensione.
Una testimonianza dei gravi problemi sociali derivanti dal traumatico aumento del requisito anagrafico introdotto nel 2011 è rappresentata dalle tante misure correttive alle quali si è dovuto ricorrere in questi ultimi dieci anni e, in particolare, dalle nove salvaguardie per i lavoratori «spiazzati» dall'introduzione del nuovo regime e lasciati nel limbo di una condizione che li vedeva senza più lavoro, senza più ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per molti anni. Contemporaneamente, si è provveduto a sperimentare altri istituti, con alterne fortune, quali l'anticipo pensionistico sociale (APE), l'APE volontaria, l'isopensione (l'esodo dei lavoratori anziani), le staffette generazionali, le proroghe dell'opzione donna e, da ultimo, la «quota 100» e la citata quota 102.
Alla luce di una tale continua – e non sempre coerente – opera di revisione delle regole per l'accesso al trattamento di quiescenza per milioni di lavoratori che hanno vissuto in un clima di quasi totale incertezza sul loro futuro previdenziale, appare fondamentale prevedere un nuovo sistema di regole previdenziali che assicuri, anche grazie al confronto con le parti sociali e con gli esperti del settore, una riforma strutturale che superi le tante problematiche tuttora presenti.
È del tutto evidente che con la prossima conclusione della sperimentazione della citata quota 102 non si possa ricadere nelle rigidità disposte dalla riforma Fornero, anche tenendo conto del fatto che nell'arco di poco più di dieci anni si completerà il ciclo, avviato nel 1996 con la cosiddetta «riforma Dini» (legge 8 giugno 1995, n. 335), del passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, ovvero del meccanismo di determinazione del trattamento pensionistico basato esclusivamente sulla storia lavorativa e contributiva di ciascun lavoratore. In tale prospettiva appare necessario recuperare, da subito, quell'indispensabile flessibilità del sistema previdenziale che tenga conto e riconosca le legittime aspettative dei lavoratori, sulla base delle condizioni materiali, lavorative, di salute, nonché della situazione economica ed esistenziale di ciascun lavoratore.
In coerenza con tale impostazione, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di offrire un ventaglio di soluzioni che per molti lavoratori hanno rappresentato o potranno rappresentare quelle opportunità di accesso flessibile al trattamento pensionistico.
Un primo profilo su cui si intende intervenire concerne la giusta valorizzazione che, anche sotto il profilo previdenziale, il nostro sistema di welfare deve riconoscere alle donne lavoratrici con figli.
Come noto, il nostro Paese è caratterizzato da tempo da bassi tassi di fecondità (1,4 figli per donna) nonostante il contemporaneo basso tasso di occupazione femminile. Non solo, ma come ricordato dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella relazione sulla situazione del welfare italiano del 2020, i salari annuali delle donne nel lungo periodo, cioè dopo quindici anni dalla nascita di un figlio, registrano una perdita di 5.700 euro rispetto a quelli delle loro colleghe con età e qualifica comparabili ma senza figli.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende offrire un riconoscimento per le attività familiari e lavorative delle donne, prevedendo la riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle lavoratrici madri in ragione di un anno per ciascun figlio, fino a un massimo di tre anni.
Con gli articoli 2 e 4 si propone di superare l'incertezza applicativa di due importanti istituti previdenziali che nel corso degli anni hanno dimostrato di essere importanti strumenti a disposizione dei lavoratori con particolari condizioni contributive e lavorative, come l'APE sociale e l'opzione donna. La sperimentazione di tali strumenti ha dato buona prova e non ha senso non farli diventare elementi strutturali del nostro sistema previdenziale.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina che individua le tipologie di lavoratori che possono accedere all'APE sociale e all'anticipazione pensionistica prevista per i lavoratori cosiddetti «precoci», cioè i lavoratori che hanno maturato almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, prevedendo che tra tali categorie siano compresi anche i lavoratori «fragili».
L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, inserendo, all'articolo 1, anche la categoria dei lavoratori edili e affini, come indicata nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 18 giugno 2008, al fine di anticiparne l'età di pensionamento, prevista per i lavoratori che svolgono lavori usuranti, inseriti nella tabella B allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
L'articolo 6, novellando le disposizioni del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rimette al singolo lavoratore la possibilità di anticipare il trattamento pensionistico al compimento di sessantatré anni di età, optando per l'applicazione del calcolo contributivo anche nei periodi lavorativi antecedenti il 1° gennaio 1996.
Con l'articolo 7 si consente il riscatto contributivo dei periodi formativi antecedenti il 1° gennaio 1997.
L'articolo 8 introduce un nuovo sistema di accompagnamento graduale alla fuoriuscita dal lavoro, alleggerendo il carico lavorativo diretto e indiretto nel corso degli ultimi quattro anni della carriera lavorativa. Ciascun lavoratore potrà optare, se lo riterrà opportuno, per lo svolgimento della prestazione in modalità agile o in modalità a tempo parziale, a seconda della tipologia di attività svolta.
Con l'articolo 9 si interviene su una particolare categoria di lavoratori che merita la massima attenzione, anche dal punto di vista previdenziale, cioè quelli che negli anni passati hanno svolto attività lavorative a contatto con l'amianto. Per tali lavoratori che, spesso a causa di difficoltà amministrative, non hanno potuto ricostruire la propria carriera lavorativa, pur essendo stati sottoposti a lungo ai rischi connessi alle suddette esposizioni, così come previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, si prevede la possibilità di accedere alla rivalutazione, riaprendo i termini per la presentazione delle relative domande, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, dei periodi contributivi corrispondenti alle lavorazioni dell'amianto.
Infine, l'articolo 10 dispone l'istituzione di una pensione contributiva di garanzia finanziata dalla fiscalità generale, finalizzata a garantire a tutti i soggetti assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996 una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione (siano essi effettivi che valorizzati perché ritenuti degni di tutela) e all'età del ritiro, in modo quindi coerente con la logica del sistema contributivo stesso. Per la definizione di tale nuovo istituto si dispone una apposita delega legislativa al Governo al fine di offrire una risposta all'esigenza di fornire un sostegno concreto alle future pensioni che saranno liquidate unicamente con il sistema contributivo, per le quali non è più prevista l'integrazione al trattamento minimo, e che, spesso, fanno riferimento a carriere lavorative discontinue e frammentarie.
Si prevede inoltre una delega al Governo, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme volte ad estendere la pensione contributiva di garanzia agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento del lavoro di cura ai fini pensionistici)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».

Art. 2.
(APE sociale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alinea, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° maggio 2017»;

b) al comma 179, lettera a), le parole: «per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604, ovvero» sono soppresse;

c) al comma 181, secondo periodo, le parole: «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

2. Anche tenendo conto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata del lavoro di studio e di analisi sulle diverse gravosità dei lavori, di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono aggiornate le professioni di cui all'allegato C annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenendo conto anche di coloro che svolgono attività lavorative con esposizione a materie nocive e di coloro che hanno avuto il riconoscimento di una malattia professionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 3.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sono considerati maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e giudicati non idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

b) al comma 199, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sono considerati maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e giudicati non idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 4.
(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre di ciascun anno»;

b) al comma 3, le parole: «il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio di ciascun anno».

Art. 5.
(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) lavoratori edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008»;

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

Art. 6.
(Contributivo facoltativo)

1. Al comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «successivamente al 1° gennaio 1996» sono inserite le seguenti: «, o che optino per l'applicazione del calcolo contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti la suddetta data,»;

c) la parola: «effettiva» è sostituita dalle seguenti: «a qualsiasi titolo versata o accreditata»;

b) le parole: «2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 volte».

Art. 7.
(Riscatto contributivo dei periodi formativi)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.

Art. 8.
(Riduzione graduale del carico lavorativo)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei quattro anni antecedenti alla data del raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, hanno il diritto di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità di lavoro agile di cui al capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ai datori di lavoro privati che sottoscrivono gli accordi di lavoro agile nei casi di cui al comma 1 è riconosciuto, per un periodo massimo corrispondente alla durata dei medesimi accordi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. L'accordo di lavoro agile di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della sua validazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che verifica il possesso dei necessari requisiti da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
4. I lavoratori di cui al comma 1 che, per le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta, individuate ai sensi del decreto di cui al comma 6, non possono accedere alla sottoscrizione degli accordi di lavoro agile di cui al comma 1, possono chiedere la riduzione dell'orario di lavoro nella misura massima del 50 per cento, su base settimanale o giornaliera. Ai fini di cui al presente comma, è data priorità ai lavoratori che svolgono attività usuranti.
5. A fronte della riduzione dell'orario lavorativo concordata con il datore di lavoro ai sensi del comma 4, è riconosciuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione oraria percepita. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.000 euro. L'indennità non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della sua corresponsione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le mansioni che per le caratteristiche della prestazione lavorativa non consentono al lavoratore di stipulare accordi di lavoro agile di cui al comma 1.
7. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa di cui al comma 4 è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
8. L'indennità di cui al comma 5 è concessa dall'INPS, a domanda, previa autorizzazione della competente direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'INPS e alla competente direzione territoriale del lavoro della stipulazione del relativo accordo.
9. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'indennità di cui al comma 5 e le modalità per l'attuazione del comma 8.

Art. 9.
(Riapertura dei termini per la rivalutazione del trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 252.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre al litro come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
3. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 1 che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto devono presentare richiesta all'INAIL entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata, a pena di improcedibilità, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL e sentito l'INPS per le parti di sua competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'istituzione della pensione contributiva di garanzia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo finalizzato all'introduzione della pensione contributiva di garanzia per i lavoratori ai quali si applica il sistema contributivo, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che la pensione contributiva di garanzia garantisca una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e all'età del ritiro, in coerenza con la logica del sistema contributivo;

b) valorizzazione dei periodi di inattività, fino a un limite massimo di cinque anni, al netto dei periodi di percepimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i quali risulti l'iscrizione ai centri per l'impiego;

c) valorizzazione dei periodi di cura, svolti al di fuori del rapporto di lavoro, di familiari conviventi, entro il secondo grado di parentela, con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino a un limite massimo di cinque anni;

d) valorizzazione di tutti i percorsi formativi ammessi al finanziamento pubblico attivati dai centri per l'impiego, da altre strutture pubbliche o da centri accreditati;

e) valorizzazione dei periodi di durata legale del corso di studi e dei periodi di tirocinio e di stage, se non già coperti da contribuzione di altra natura, fino a un limite massimo di due anni;

f) valorizzazione dei periodi di maternità, nella misura di un anno per ciascun figlio, fino a un limite massimo di tre anni;

g) previsione dell'incompatibilità della pensione contributiva di garanzia con redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato su base annua. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, l'importo della pensione complementare, erogato sia attraverso la rendita mensile sia in forma di capitale, e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a estendere la pensione contributiva di garanzia agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione a regime di un contributo previdenziale unificato fino al raggiungimento di un'aliquota unica di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura pari al 28 per cento del reddito da lavoro lordo;

b) previsione della garanzia agli iscritti per la prima volta a casse professionali successivamente al 31 dicembre 1995 del riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti;

c) estensione ai professionisti iscritti alle casse professionali della pensione contributiva di garanzia, come previsto dalla presente legge per le altre categorie di lavoratori dipendenti o autonomi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ciascuno dei quali corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono sentite le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

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