PDL 37

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 37

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'espressione «trofei di caccia» indica gli animali interi o le parti di essi, come la testa, la pelle o qualsiasi altra parte del corpo, ottenuti durante battute di caccia organizzate e preparati per la conservazione, quali le teste imbalsamate da appendere al muro o le pelli da stendere sul pavimento, che il cacciatore detiene come souvenir ed espone per esibire il proprio successo nell'attività venatoria. La caccia al trofeo è un fenomeno tutt'altro che marginale anche nel nostro Paese. Sono numerosi i cacciatori italiani che si recano all'estero a tale fine, anche per cacciare esemplari appartenenti a specie protette: a titolo esemplificativo, nel quinquennio dal 2014 al 2018 sono stati importati circa 322 trofei di caccia di 23 specie di mammiferi elencate nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), con una media di quasi 70 trofei all'anno. Nell'ambito dell'Unione europea, in particolare, l'Italia è risultata uno dei due Paesi ad aver importato un trofeo di tigre, uno dei cinque Paesi ad aver importato un trofeo di rinoceronte nero, il quinto Paese importatore di trofei di elefanti africani e il primo Paese importatore di trofei di ippopotamo, pari a 145 nel periodo considerato. Numeri simili sono stati confermati anche nel biennio 2019-2020 nonostante l'emergenza da COVID-19: durante tale periodo, infatti, l'Italia ha importato 105 trofei di caccia di 13 specie di mammiferi elencate nella citata Convenzione. Tra questi trofei, sono inclusi 35 elefanti africani, 24 leoni, 15 ippopotami, 12 leopardi e 5 orsi polari. Con riguardo ai trofei di leone, preme sottolineare che 20 leoni su 24 totali risultano allevati in cattività, in quanto derivanti dalla pratica del cosiddetto «canned hunting», ovvero «caccia in scatola», che prevede l'allevamento di tali animali e la loro caccia in spazi recintati, così da facilitare il compito del cacciatore, mentre soltanto 4 leoni sono selvatici.
Le richiamate attività hanno luogo in una fase storica in cui il fenomeno della sparizione delle specie animali registra numeri senza precedenti, stimando un tasso di estinzione da 100 a 1.000 volte superiore al tasso di estinzione naturale o «di fondo», ovvero il tasso considerato fisiologico e costantemente presente nei vari ecosistemi. Per la natura competitiva di questa pratica, l'obbiettivo dei cacciatori di trofei è quello di uccidere e collezionare animali che presentano determinate caratteristiche fisiche, come la criniera scura, le zanne lunghe, le corna sviluppate, che sono tipiche degli animali in età riproduttiva e nel pieno delle forze, che spesso svolgono le funzioni di guida e di protezione nel proprio gruppo sociale. Quando questi animali vengono a mancare, si possono produrre conseguenze estremamente negative per la mandria o per il branco e, a lungo termine, per la sopravvivenza stessa di intere popolazioni. Inoltre, tale tipologia di caccia è diretta esclusivamente al divertimento e all'esibizione dei successi dei cacciatori, pertanto viene praticata nella totale indifferenza verso le rilevanti sofferenze degli animali cacciati oltre che, contrariamente a quanto sostenuto dai cacciatori stessi, senza reali benefìci per la conservazione delle specie o per le comunità locali, le quali percepiscono percentuali minime, stimate in misura pari al 3 per cento, dei significativi costi sostenuti dai cacciatori pari a decine o addirittura a centinaia di migliaia di euro.
La caccia al trofeo risulta fortemente osteggiata dalla maggioranza della popolazione italiana, come emerge dai risultati di un sondaggio condotto dalla società londinese specializzata in ricerche di mercato Savanta ComRes, su incarico dell'organizzazione Humane Society International-Europe: l'86 per cento degli italiani intervistati, infatti, condanna la caccia al trofeo di qualsiasi animale selvatico, praticata in Italia, in Europa, in Africa o in altre parti del mondo.
Si ritiene, pertanto, necessario intervenire sulle norme che regolano il commercio di animali appartenenti a specie minacciate di estinzione, decretando un formale divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di tali animali per e dall'Italia, al fine di meglio garantire la loro conservazione, la biodiversità e il benessere degli individui appartenenti a dette specie, favorendo una riduzione del numero di tali animali che vengono cacciati. La presente proposta di legge introduce, di conseguenza, un articolo aggiuntivo alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Più precisamente, il nuovo articolo introduce il divieto di importare, esportare o riesportare trofei di caccia di animali appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare le specie di fauna minacciate di estinzione, la biodiversità e il benessere degli individui appartenenti a dette specie, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 9 della Costituzione, dagli articoli 13, 191, 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'articolo XIV della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dagli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, favorendo una riduzione del numero di tali animali che vengono cacciati, tramite un generale divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge modifica la disciplina sanzionatoria di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per rendere più efficace il contrasto dei reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, compreso il reato di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.

Art. 2.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;

3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;

3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;

4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila»;

c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. – (Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

e) è grezzo, trasformato o lavorato;

f) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

g) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».

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