PDL 363

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 363

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, ANGELUCCI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, CATTOI, CAVANDOLI, PIERRO, PRETTO, TOCCALINI

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria

Presentata il 17 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha definito l'educazione finanziaria come il processo mediante il quale i consumatori e gli investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni e all'istruzione, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario. L'educazione finanziaria viene considerata una competenza di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie, anche le più semplici che si ritiene di assumere nella vita.
Ne consegue l'importanza fondamentale dell'alfabetizzazione finanziaria quale strumento di cittadinanza attiva che si concretizza in un continuo processo di apprendimento che possa andare oltre l'acquisizione di informazioni.
La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo di questo indispensabile insieme di competenze, abilità e conoscenze ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'importanza di un corretto rapporto con il denaro e con i suoi possibili impieghi.
Il principale obiettivo dell'educazione finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte. E tutto questo può essere realizzato attraverso la costruzione di competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro e il suo valore unitamente a un'adeguata percezione e gestione dei rischi. Peraltro, la finalità dell'educazione finanziaria non è quella di formare dei tecnici della materia o di sollecitare il futuro perseguimento, a livello terziario, di studi specialistici in tali materie, bensì quella di irrobustire le capacità e le competenze di base della popolazione nel suo insieme, in sostanza dei futuri cittadini, che lavorano, risparmiano, investono e partecipano alle decisioni collettive, cogliendone le implicazioni economiche per se stessi e per la società cui appartengono.
Sempre più spesso, nel complesso mondo di oggi, ogni cittadino è chiamato alla responsabilità individuale nel compiere scelte che risultano determinanti per il proprio futuro e benessere, come la gestione oculata delle proprie risorse, la difesa del patrimonio, la tutela della salute e della vecchiaia. Sono, poi, rilevanti le relazioni esistenti tra scelte individuali, sistema economico-finanziario e società, considerando anche i vincoli esterni – congiunturali e strutturali – che possono influire su tali scelte. Infine, si sottolinea quanto, anche in campo finanziario, sia cruciale possedere appropriate competenze digitali per orientarsi nella gestione dei flussi informativi, tra cui quelli provenienti dal mondo informatico, tenendo anche conto della rilevanza attuale e prospettica dei supporti digitali nelle decisioni relative ai servizi finanziari e alla fruizione dei medesimi.
Molti Paesi stanno già sostenendo investimenti, spesso consistenti, per iniziative volte ad accrescere l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione. Al riguardo, si evidenzia l'accento che, a livello internazionale, è stato posto sull'importanza attribuita all'educazione finanziaria come elemento di benessere e sulle migliori strategie per promuoverla. Nel 2012 i Paesi del G20, infatti, hanno riconosciuto la rilevanza del coordinamento dell'azione, avallando gli OECD-INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education. Tali raccomandazioni sottolineano la necessità di una strategia nazionale di educazione finanziaria, ovvero di un quadro unitario che ne riconosca l'importanza, identifichi un centro di coordinamento, favorisca la cooperazione tra più organismi, definisca obiettivi misurabili e un piano di azione per raggiungerli.
Anche l'Italia ha attivato una cabina di regia per l'educazione finanziaria. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), introdotto dal legislatore nel 2017, ha l'obiettivo di promuovere e coordinare iniziative volte ad aumentare la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. Con l'istituzione del Comitato Edufin anche l'Italia si è così dotata di una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ponendosi l'obiettivo di creare un ecosistema che favorisca condizioni per iniziative coordinate ed efficaci.
La presente proposta di legge intende continuare questo percorso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.
L'articolo 1, nell'enunciare i princìpi e le finalità, tipizza il concetto di cittadinanza economica, il cui esercizio consapevole risulta cruciale per il benessere finanziario dei cittadini, ma richiede lo sviluppo di attitudini, conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche informate, mettere in atto azioni efficaci per migliorare il proprio benessere e perseguire l'obiettivo di un soddisfacente livello di sicurezza finanziaria personale.
Inoltre, si stabilisce che l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche persegue la finalità di sviluppare la conoscenza e le competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro e un consapevole e responsabile impiego di prodotti e servizi finanziari, nonché a creare un modello economico sostenibile e ad aumentare la conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali.
L'articolo 2 prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone anche le ore dedicate per ciascun anno di corso che non possono essere inferiori a 33 nella scuola secondaria di secondo grado e a un monte ore complessivo di 100 ore nel curricolo verticale del primo ciclo, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo e della flessibilità prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del predetto curricolo. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione finanziaria, un docente con compiti di coordinamento. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto di valutazioni periodiche e finali mediante la formulazione della proposta di voto espresso in decimi.
Al fine di individuare specifici traguardi e obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici, l'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione assumendo a riferimento le seguenti tematiche: la disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; la formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; gli elementi fondamentali di diritto bancario; l'educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; la formazione di base in materia di ambiente finanziario.
All'articolo 4 viene stabilita la rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.
L'articolo 5 prevede, con l'obiettivo di accompagnare l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria nelle attività educative e didattiche, la formazione del personale negli istituti scolastici. Al fine di comprendervi tali attività, si prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L'articolo 6 dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è integrato con esperienze extra-scolastiche realizzate in collaborazione con altri soggetti istituzionali. I comuni, altresì, possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.
L'articolo 7 prevede che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, con cadenza biennale, una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari al fine di inserire, in tutti i percorsi di studi, un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria.
L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi)

1. La presente legge prevede misure e interventi volti a introdurre l'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria nel sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di permettere agli studenti di conseguire la cittadinanza economica.
2. Ai fini della presente legge, per cittadinanza economica si intende l'insieme di capacità e di competenze che, nel rispetto delle regole del vivere civile, permettono al cittadino di effettuare scelte consapevoli in materia economica fondate sulla conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influenzano tali scelte, con lo scopo di contribuire al benessere economico individuale e sociale.
3. L'educazione finanziaria contribuisce a formare cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte in campo finanziario, cogliendone le implicazioni economiche per se stessi e per la società a cui appartengono.
4. L'educazione finanziaria impartita nell'ambito delle istituzioni scolastiche sviluppa la conoscenza e le competenze utili a:

a) avere un corretto rapporto con il denaro e il suo valore unitamente a un'adeguata percezione e gestione dei rischi;

b) facilitare un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, tra cui i servizi finanziari digitali;

c) sviluppare un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore economico e sostenibilità sociale, anche con riferimento, a titolo di esempio, alla dignità del lavoro e alla riduzione delle diseguaglianze;

d) conoscere le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Art. 2.
(Educazione finanziaria nella scuola
primaria e secondaria)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal primo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tale fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento di cui al comma 1, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria di secondo grado e a un monte ore complessivo di 100 ore nel curricolo verticale del primo ciclo, da svolgere nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo e della flessibilità prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. L'insegnamento di cui al comma 1 è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento di cui al comma 1, un docente con compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento di cui al comma 1 è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 del presente articolo formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione finanziaria.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione delle attività previste ai fini dell'erogazione dell'insegnamento di cui al comma 1 e la loro coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione promuove la creazione di reti di scuole ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 del presente articolo non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 3.
(Sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici e obiettivi di apprendimento)

1. In attuazione della presente legge, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, assumendo a riferimento le seguenti aree tematiche:

a) disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni;

b) formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze;

c) elementi fondamentali di diritto bancario;

d) educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari;

e) formazione di base in materia di ambiente finanziario.

Art. 4.
(Rimodulazione dell'organico dell'autonomia conseguente all'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado)

1. A partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, i posti di potenziamento sono gradualmente destinati al personale abilitato all'insegnamento delle discipline di scienze economiche-aziendali per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione provvede a effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Formazione del personale negli istituti
scolastici)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata alla formazione dei docenti per l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della citata legge n. 107 del 2015 è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 6.
(Iniziative extra-scolastiche territoriali)

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo del presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

Art. 7.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari al fine di inserire, in tutti i percorsi di studi, un'ora settimanale dedicata all'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria.

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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