PDL 361

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

Presentata il 17 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ripropone un'importante iniziativa presentata nella XVIII legislatura a prima firma dell'onorevole Fiano (atto Camera n. 3443) che, modificando l'articolo 604-bis del codice penale, intende punire con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista. Senza voler toccare, infatti, la normativa speciale vigente in materia, in particolare la legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta «legge Scelba»), l'obiettivo della proposta di legge è di colmare alcune lacune del nostro ordinamento, da cui discende che, ad esempio, è punibile chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, solo nella misura in cui tali attività, anche per le modalità con cui sono poste in essere, lascino presagire la possibile riorganizzazione del partito fascista. La legge Scelba, infatti, intitolata «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione», colpisce a vario titolo le associazioni e i gruppi di persone il cui fine sia quello di riorganizzare il disciolto partito fascista, sanzionando, in particolare, la costituzione di un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la sua attività all'esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Tuttavia, a fronte di una grave recrudescenza di episodi, aggressioni e violenze di matrice apertamente fascista o nazifascista, come il grave episodio di devastazione ai danni della Confederazione generale italiana del lavoro avvenuto a Roma nell'ottobre 2021, verificatosi – come ampiamente riportato dalle numerose inchieste giornalistiche sul tema – a seguito di una capillare attività di propaganda di idee fondate sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista, appare opportuno integrare le leggi speciali già esistenti nel nostro ordinamento con una nuova fattispecie penale che consenta di punire tale propaganda di idee fondate sull'esaltazione dei metodi eversivi, anche laddove non realizzi un pericolo concreto e attuale di immediata riorganizzazione del partito fascista.
Nell'articolo 1 è stato previsto un aumento di pena fino a un terzo se il fatto è stato commesso con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici: non c'è dubbio, infatti, che la propaganda di determinate condotte abbia ormai trovato un terreno privilegiato nelle nuove tecnologie, che consentono con pochi click di propagandare con grande velocità ed efficacia idee fondate sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista a una platea di destinatari certamente sconosciuta ai tempi in cui fu approvata la legge Scelba. La circostanza aggravante trova in questo caso applicazione rispetto sia alle fattispecie di cui alla lettera a) che a quelle previste dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 604-bis.
L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), prevedendo l'aumento della pena fino al doppio qualora in pubbliche riunioni vengano esposti emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco.
L'articolo 3 introduce una nuova fattispecie all'interno del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Il nuovo articolo stabilisce che in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale, ossia della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e della propaganda dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole: «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» sono inserite le seguenti: «o sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le pene sono aumentate fino a un terzo se i fatti previsti al primo comma sono commessi attraverso strumenti telematici o informatici»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e propaganda dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se gli emblemi o i simboli esposti sono riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui al periodo precedente è aumentata fino al doppio».

Art. 3.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies.1. – (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e propaganda dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui di cui all'articolo 604-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

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