PDL 360

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Presentata il 14 ottobre 2022

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Onorevoli Deputati! – L'articolo 121 della Costituzione conferisce alle regioni il potere di iniziativa legislativa nei riguardi del Parlamento nazionale, attraverso il voto di proposte di legge da parte dei rispettivi consigli regionali.
Per illustrare questa proposta di legge sottoposta alle Camere per la sua approvazione, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie – che, per quanto riguarda l'Abruzzo, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, sarà attuato nel settembre 2021 – comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per i cittadini dei circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.
In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, posta al confine con il Lazio e con il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti.
Appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presìdi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso l'accesso al servizio della giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente il 65 per cento del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie e una rete ferroviaria carente e ottocentesca.
Oltretutto, la soppressione dei tribunali, così come operata dal Governo Monti, risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità, di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.
Del resto, né l'introduzione degli sportelli di prossimità né la normativa di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, introdotto dall'articolo 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, palesemente poco comprensibile e inattuabile, possono sanare il grave vulnus inferto dalla richiamata normativa di soppressione dei tribunali subprovinciali ai princìpi fondamentali contenuti nell'articolo 5 della Costituzione e nell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.
Considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, dove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli operatori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, il consiglio regionale dell'Abruzzo presenta alle Camere questa proposta di legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Con la presente proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si intende apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 155 del 2012 («Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»).
Il provvedimento prevede che il Ministero della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio degli enti locali e della regione richiedente (rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria).
Il testo legislativo proposto contiene la cosiddetta «clausola di invarianza finanziaria», disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale.
In merito agli aspetti finanziari, si fa presente che trattasi di onere eventuale e comunque connesso a variabili concrete non determinabili a priori.
Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati (e regolati) in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.
L'eventuale (conseguente) aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle regioni interessate, finalizzate alla scelta del ripristino dei tribunali soppressi e, di conseguenza, la sua determinazione (e la relativa ripartizione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali) sarà stabilita a seguito dell'approvazione delle apposite convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 155 del 2012, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. – (Riattivazione dei tribunali)1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
Art. 8-ter. – (Piante organiche)1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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