PDL 356

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 356

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEGER, MANES, GALLO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995

Presentata il 14 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – In data 21 maggio 1980 è stata firmata la Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, resa esecutiva dall'Italia con la legge 19 novembre 1984, n. 948.
La Convenzione-quadro mira a facilitare la conclusione di accordi transfrontalieri tra autorità regionali e locali per realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e promuovere la cooperazione tra gli stessi.
Alla data di presentazione di questa proposta di legge hanno firmato la Convenzione-quadro 41 Stati membri del Consiglio d'Europa, e di questi 39 hanno depositato lo strumento di ratifica. L'entrata in vigore, con il deposito delle prime quattro ratifiche, risale al 22 dicembre 1981.
Per rendere più incisiva l'attività di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del Consiglio d'Europa si è ben presto sollevata la questione di individuare la natura giuridica degli enti di cooperazione, di cui all'articolo 2 della Convenzione-quadro, e del valore degli atti da questi posti in essere, anche procedendo ad una parziale revisione della stessa Convenzione-quadro.
Pertanto si è deciso di elaborare un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro con questo duplice scopo: riconoscere giuridicamente gli organismi di cooperazione e attribuire un valore giuridico ai loro atti.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1995 e aperto ufficialmente alla sottoscrizione degli Stati membri il 9 novembre 1995 a Strasburgo. Attualmente risulta firmato da 29 Stati e ratificato da 24. Il Protocollo è stato firmato dall'Italia in data 5 dicembre 2000 ed è entrato in vigore, dopo il deposito delle prime quattro ratifiche, il 1° dicembre 1998.
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. Mentre i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo, l'articolo 3 effettua l'opzione prevista dall'articolo 8 del Protocollo. In sostanza, l'organismo di cooperazione può avere natura privata o pubblica. L'opzione di applicare sia l'articolo 4 che l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo è però successivamente modificabile.
Da anni si parla della ratifica di questo Protocollo aggiuntivo; nel corso delle ultime legislature con atti di sindacato ispettivo abbiamo ripetutamente chiesto e sollecitato i Governi in carica a procedere alla presentazione di uno strumento di ratifica del Protocollo. Allo stato, dobbiamo purtroppo rilevare che solo verso la fine della XIV legislatura la III Commissione permanente (Affari esteri) della Camera dei deputati è riuscita ad approvare, come testo base, il disegno di legge governativo (atto Camera n. 6168). Nel corso della XV, XVI, XVII e XVIII legislatura l'esame delle proposte di legge, di sola iniziativa parlamentare, riguardanti la ratifica del protocollo in questione non è mai iniziato. Inoltre il 16 novembre 2009, a Utrecht, il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro il Protocollo n. 3, concernente lo status giuridico, l'istituzione e il funzionamento dei Gruppi euroregionali di cooperazione (entrato in vigore il 1° marzo 2013), che alcuni Paesi, come Francia e Germania, a differenza dell'Italia che non ha ancora apposto la propria firma, hanno già provveduto a ratificare.
Pertanto, considerati l'importanza della questione, la lunga attesa e i recenti sviluppi della materia, si ritiene il provvedimento non ulteriormente procrastinabile.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, di seguito denominato «Protocollo aggiuntivo».

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo, che l'Italia intende applicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 del medesimo Protocollo.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere successivamente modificata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo, previa apposita autorizzazione legislativa.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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