PDL 354

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 354

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEGER, SCHULLIAN, GEBHARD, MANES, GALLO

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentata il 14 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo. Ad oggi, essa risulta firmata da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa e dalla Federazione russa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire.
Il trattato, in vigore dal 1° marzo 1998 dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, risulta ratificato solo da 25 Stati, mentre i restanti 9 non hanno ancora avviato o esaurito le procedure allo scopo previste. Il diritto a usare una lingua regionale o minoritaria nella vita, sia pubblica che privata, rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e conforme anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
L'Italia ha sottoscritto il trattato sette anni fa, esattamente il 27 giugno 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica. Nel corso delle ultime cinque legislature, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, non si è mai riusciti a concludere l'iter legislativo, nonostante si sia cercato ogni volta di trovare un accordo su un testo ampiamente condiviso.
La presente proposta di legge ripropone, in sostanza, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVI legislatura (atto Camera n. 5118), adottato come testo base dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, in data 9 maggio 2012; tuttavia, anche alla luce dei motivi che hanno portato alla mancata approvazione e conclusione del provvedimento durante la XVI legislatura, si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al testo proposto dal Governo: la prima riguarda l'inserimento di un articolo aggiuntivo teso a introdurre nell'articolato una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5); la seconda concerne una modifica dell'«Allegato A», il cui scopo è quello di estendere alle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene, e a quelle parlanti il francese e il ladino quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a(i), della Convenzione riguardo ai mass media, ovvero «ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie»; la terza, infine, è finalizzata a introdurre, sempre nell'Allegato A, la dicitura bilingue «Alto Adige/Südtirol». Con queste modifiche la proposta è stata ripresentata nella XVIII legislatura e nella presente.
La Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i princìpi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria politica legislativa. Prima di tutto, riconoscere le lingue regionali come espressione di ricchezza culturale; rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria; agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione, sia nella vita privata sia in quella pubblica; prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e lo studio di queste lingue, nonché promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti.
Il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto europeo; si ritiene pertanto opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale; va dato atto, peraltro, che l'Italia, ancora prima di sottoscrivere la Carta nel 2000, aveva già implicitamente provveduto a un'applicazione sostanziale, attraverso l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Considerata dunque l'importanza della presente proposta di legge, si auspica un rapido svolgimento dell'istruttoria legislativa, più volte avviata nel corso delle precedenti legislature, e la definitiva conclusione dell'iter parlamentare di un'iniziativa legislativa oramai non più procrastinabile.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.
(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato A
(articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE
REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:.

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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