PDL 35

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo III
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo IV
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo V
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                Capo VI
                        Articolo 29
                Capo VII
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                Capo VIII
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                Capo IX
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                Capo X
                        Articolo 46
                Capo XI
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 35

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'approvazione della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha rappresentato un importante passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, pur essendosi rivelata valida nell'impianto e nei princìpi, non risulta ad oggi sufficiente nell'attuazione pratica. Dopo tanti anni di esperienza applicativa occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge non sono stati conseguiti. Ciò non soltanto per l'inadeguato impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per le carenze della stessa legislazione. In particolare, le leggi regionali di attuazione cui la legge rinvia sono quasi sempre rimaste inapplicate o sono comunque risultate insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come, ad esempio, l'adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili e il contrasto al randagismo, non avendo trovato piena attuazione i piani di sterilizzazione e non essendo stata realizzata un'efficiente e collegata anagrafe canina.
Il ritardo accumulato per le carenze normative della legge n. 281 del 1991 ha aggravato una situazione che in diverse zone d'Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con un cane. Nonostante le modifiche legislative e l'inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti. Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, senza un'adeguata assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.
Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata la Corte di cassazione che ha stabilito che «il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'articolo 727 del codice penale».
Inoltre, per la Cassazione, «se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate».
Per tutti questi motivi si ritiene urgente e necessario intervenire con una nuova normativa che disciplini: 1) gli strumenti che incentivino l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà; 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili; 3) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari; 4) l'ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato; 5) sanzioni più severe per i trasgressori; 6) gli strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali. Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi; per questo, oltre all'importante funzione dell'anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinante risulta essere, per il contrasto del randagismo, il libretto d'identità per l'amico a quattro zampe.
La proposta di prevedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti e i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all'atto della registrazione e comunque dell'acquisto o adozione, nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo. È ormai ampiamente confermato che alla base degli abbandoni vi è la correlazione fra la scarsa conoscenza delle esigenze di un cane e l'acquisto impulsivo. Secondo alcune stime una famiglia italiana su due convive con un animale domestico, oltre una su tre con un cane o con un gatto. Il rapporto con gli animali domestici è però in gran parte improntato sull'improvvisazione, sul distorto principio che qualsiasi persona, a prescindere dalle proprie caratteristiche e dalla propria preparazione, può avere con sé qualsiasi animale. Il positivo grande aumento della sensibilità nei confronti degli animali, registrato in questi ultimi anni, solo in piccola parte è andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di essere informati e preparati sui doveri e sui diritti di cui si dispone per la compagnia di un cane o di un gatto. Occorre che accanto alla decisione di possedere un cane vi sia una piena consapevolezza dei diritti dell'animale, dei suoi bisogni di cura e di affetto, e dei doveri, pubblici e privati, dei proprietari.
Infine, vi è il non meno importante capitolo della controversa situazione legislativa relativa all'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici. I cani possono accedere senza problemi ovunque, fatta eccezione per i negozi di generi alimentari, basti pensare agli ormai numerosi programmi di pet therapy che prevedono l'ingresso degli animali anche negli ospedali.
Nel tempo sono state emanate diverse leggi regionali e ordinanze comunali per mezzo delle quali si lascia libero il gestore di una struttura privata di decidere se fare entrare o meno gli animali nel suo locale. Ma in alcuni casi si è previsto il divieto di ingresso degli animali di affezione in tutti i locali pubblici, senza alcuna distinzione, e sono state previste pesanti sanzioni per coloro che non le rispettano. La presente proposta di legge intende fare chiarezza, una volta per tutte, sulla controversa questione, vietando la possibilità di negare l'accesso a persone accompagnate dal proprio cane, non solo nei locali ed esercizi pubblici, ma anche sui mezzi di trasporto pubblico e privato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione riconoscendone lo status di esseri senzienti e il diritto al benessere rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Lo Stato garantisce la tutela e il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.
3. Fatte salve le funzioni tipiche dell'autorità giudiziaria, lo Stato riconosce agli enti locali e agli organi di polizia il compito della tutela degli animali, in relazione sia a condotte attive sia a condotte omissive o incuria, se compiute da soggetti giuridici che hanno un obbligo o una posizione di garanzia sull'animale che si trovano a custodire.
4. Lo Stato tutela gli animali dagli sfruttamenti e dai patimenti anche attraverso puntuali attività di prevenzione, ovvero riconoscendone l'incompatibilità nella possibilità di gestione o detenzione da parte di chiunque si sia reso autore di violenze contro di essi, sia indagato per tali motivi o sia ritenuto non idoneo alla loro gestione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «animale di affezione», ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo;

b) «responsabile di un animale di affezione», il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un animale di affezione;

c) «attività economiche con animali di affezione», qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite la rete internet;

d) «allevamento di cani e gatti», l'attività autorizzata alla riproduzione e alla cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti;

e) «cani e gatti randagi», gli animali nei confronti dei quali il comune ha una responsabilità di tutela diretta, ovvero qualsiasi cane o gatto libero accudito, reimmesso sul territorio e in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario. I cani e i gatti randagi non possono essere soppressi, né ceduti o impiegati per la sperimentazione. I cani e i gatti randagi sono identificati e iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione a nome del comune;

f) «associazioni riconosciute», le associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale o gli enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;

g) «servizio veterinario ufficiale», il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

h) «canile e gattile sanitario», la struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;

i) «rifugio», la struttura pubblica o privata, ivi compresi i gattili, i parchi canili e i microcanili, finalizzata alla custodia e all'adozione di cani e gatti;

l) «anagrafe degli animali di affezione», la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell'animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;

m) «gatto libero», qualsiasi gatto non di proprietà che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;

n) «colonia felina», qualsiasi gruppo di gatti che condividono il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale risulti vivere stabilmente, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita da cittadini.

Capo II
COMPETENZE

Art. 3.
(Competenze del Ministero della salute)

1. Ai fini della presente legge, il Ministero della salute, nell'ambito della proprie competenze:

a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge:

b) gestisce e implementa la banca dati nazionale degli animali di affezione;

c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei princìpi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza dell'uomo con l'animale;

d) determina con decreto i criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 48;

e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all'articolo 48 secondo i criteri di cui alla lettera d);

f) verifica la corretta attuazione della presente legge con particolare riferimento alla utilizzazione dei fondi erogati di provenienza statale, anche attraverso audit e ispezioni;

g) esercita il potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ottemperino a quanto previsto dall'articolo 43;

h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera pro capite idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e dei gatti nei canili e gattili sanitari nei rifugi.

Art. 4.
(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, individuano un ufficio competente alla tutela e al benessere degli animali, attraverso il quale:

a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe dei cani e dei gatti e garantiscono l'interoperatività della banca regionale con quella nazionale e con le altre banche dati regionali;

b) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila di cui all'articolo 43;

c) garantiscono il coordinamento delle attività dei servizi veterinari ufficiali e l'uniformità di applicazione della presente legge;

d) definiscono uno schema di convenzione per l'affidamento del servizio sanitario e rifugio da parte dei comuni singoli o associati secondo i criteri previsti dalla presente legge;

e) definiscono i criteri per la costruzione e il risanamento dei canili e gattili pubblici e privati, e relativi oneri di gestione, attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5;

f) provvedono a disciplinare la figura del cane libero accudito, prevedendone l'identificazione e la sterilizzazione, ovvero assicurando che il comune competente provveda a garantirne le condizioni di tutela, benessere e sicurezza;

g) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione, l'educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all'articolo 36;

h) erogano ai comuni, alle province e alle comunità montane la quota parte del fondo di cui all'articolo 48, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell'applicazione della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, controllandone l'impiego. Nell'assegnazione dei fondi sono privilegiati i comuni virtuosi che hanno istituito un proprio ufficio per i diritti degli animali e un regolamento comunale sulla tutela degli animali. I contributi erogati sono inseriti in un apposito capitolo di spesa dedicata, non possono essere utilizzati per finalità differenti da quelle espresse dalla presente legge e, se non utilizzati nel termine di un anno, sono esigibili per essere nuovamente assegnati. I fondi regionali sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:

1) presentazione di progetti pluriennali finalizzati alla riduzione della popolazione randagia;

2) numero delle adozioni effettuate;

3) numero e consistenza delle strutture pubbliche esistenti;

i) organizzano corsi di formazione rivolti ai veterinari ufficiali e al personale coinvolto nelle attività con animali di affezione, nonché ai volontari delle associazioni per la protezione degli animali;

l) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite dei capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal comune;

m) esercitano, previa delega del presidente della giunta regionale, poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei comuni, delle province e dei servizi veterinari ufficiali;

n) istituiscono un sito telematico dedicato allo smarrimento o al ritrovamento degli animali e uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai comuni. Gli enti pubblici, le forze di polizia e controllo e le associazioni animaliste hanno libero accesso per consultazioni a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;

o) provvedono ad effettuare un censimento annuale degli allevamenti di animali autorizzati, dei gattili e dei canili sanitari e rifugi, accreditandoli secondo le disposizioni della presente legge;

p) istituiscono un numero unico per le emergenze veterinarie e di pronto soccorso anche in ottemperanza alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le funzioni e le attività sanitarie del servizio veterinario ufficiale, necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni azienda sanitaria locale ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle aziende sanitarie locali adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull'applicazione della presente legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali di affezione in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la congruenza della spesa con le finalità della legge, pubblicando e rendicontando, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della salute la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.
4. Le province pianificano e coordinano gli interventi di tutela degli animali e di contrasto al randagismo dei comuni anche promuovendo periodiche campagne di sterilizzazione di cani e gatti, dando priorità alle famiglie con basso reddito.

Art. 5.
(Competenze dei comuni)

1. Il comune:

a) è responsabile degli animali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), o di quelli allo stesso affidati in custodia giudiziale, assicurando loro la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie;

b) garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere di tutti gli animali presenti sul territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale e, ove necessario, promuovendo l'azione penale quale persona offesa dal reato. Garantisce l'effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge, dotando la polizia locale dei lettori di microchip ISO compatibili;

c) provvede all'istituzione di un ufficio per i diritti degli animali e all'approvazione di un regolamento sulla tutela degli animali, predisponendo un fondo specifico per l'attuazione della presente legge finanziato da una quota di fondi propria, dalle sanzioni derivanti dall'applicazione della presente legge e dai fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

d) predispone e comunica alle regioni e al prefetto, entro il 1° febbraio di ogni anno, un piano di gestione economica degli animali randagi che comprende i modi, i tempi e i riferimenti dei soggetti delegati alla gestione dei servizi di cattura, degenza sanitaria, mantenimento presso rifugi, attività di controllo e vigilanza e promozione delle adozioni. Tale piano contiene un resoconto dei risultati ottenuti nell'anno precedente anche in relazione al benessere garantito agli animali;

e) provvede ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, dando priorità ai soggetti con basso reddito. Tali piani si aggiungono ai piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione predisposti da ogni servizio veterinario ufficiale, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse;

f) provvede alla costruzione e alla ristrutturazione dei canili pubblici e dei gattili, se del caso anche acquistando strutture private idonee o realizzando strutture con locali prefabbricati e box modulari certificati;

g) assicura nelle strutture convenzionate la regolare apertura al pubblico e il libero ingresso alle associazioni di volontariato animalista per le attività di promozione delle adozioni, controllo e sgambatura, quale requisito amministrativo richiesto per l'attività di canile;

h) provvede, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero per animali, notificando alle strutture fuori norma una diffida ad adempiere con carattere di imperatività ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine di novanta giorni. Le irregolarità strutturali sono sempre seguite da provvedimenti di chiusura totale o parziale dei box o dei recinti da risanare;

i) provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

1) sia ritenuto non idoneo o incapace di gestire il proprio animale anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4;

2) rinunci al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato dal canile o gattile comunale;

3) abbia riportato condanna, o applicazione della pena su richiesta delle parti o decreto di condanna ai sensi, rispettivamente, degli articoli 444 e 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli da 544-bis a 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale;

4) abbia pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui al numero 3);

5) abbia commesso gravi o reiterate violazioni amministrative previste dalla presente legge o di disposizioni poste a tutela del benessere degli animali;

l) predispone un apposito servizio per:

1) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà e imperatività;

2) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività per motivi di sicurezza, ordine pubblico e sanitari, nei casi di cui alla lettera i), numeri 3), 4) e 5), o nei casi espressamente previsti dalla presente legge;

3) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571;

m) trasmette alle regioni il censimento degli allevatori di cani e gatti autorizzati e dei canili e gattili sanitari e rifugi presenti sul territorio;

n) cede alle associazioni animaliste terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, gattili, spiagge per cani e cimiteri per animali di affezione. Individua altresì aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani. Il numero e le estensioni di tali aree devono essere proporzionali al numero dei cani presenti nel territorio comunale e iscritti all'anagrafe canina;

o) realizza iniziative al fine di incentivare l'adozione dei cani e dei gatti sviluppando iniziative congiunte con le associazioni animaliste locali;

p) identifica e autorizza i cani liberi accuditi e le colonie feline, disponendo tutte le necessarie azioni atte a garantirne la corretta gestione sul territorio, la sicurezza pubblica, la tutela e il benessere dell'animale;

q) attua quanto previsto all'articolo 33 in materia di avvelenamenti;

r) gestisce il ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Art. 6.
(Competenze delle aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali, nel territorio di competenza, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previsti dalla presente legge, istituiscono, nell'ambito del servizio veterinario, un'apposita unità organizzativa dedicata all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l'unità organizzativa di cui al comma 1:

a) alla gestione dell'anagrafe canina e di quella felina;

b) al recupero dei cani randagi e vaganti, da effettuare mediante personale adeguatamente formato;

c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni e le associazioni animaliste;

d) al controllo sanitario e agli interventi terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;

e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuare prima dell'affidamento, dell'adozione o del trasferimento presso i rifugi;

f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;

g) alla valutazione dei cani morsicatori in collaborazione con i medici veterinari comportamentalisti o con gli educatori cinofili;

h) alla vigilanza sanitaria sulle strutture e le attività concernenti l'utilizzo di animali di affezione nonché dei servizi cimiteriali e di cremazione per animali di affezione;

i) al primo soccorso, attivo tutti i giorni per ventiquattro ore al giorno, anche con l'ausilio di ambulanze veterinarie.

3. I servizi veterinari ufficiali per l'espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo o di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti in conformità all'accordo collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7.
(Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale di affezione, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Il detentore di un animale in particolare deve:

a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli e garantire la costante presenza di una ciotola di acqua fresca e pulita;

b) assicurargli periodiche visite veterinarie, cure, vaccinazioni e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) consentirgli il regolare esercizio fisico;

d) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;

e) assicurare la regolare pulizia e l'igiene degli spazi di dimora.

2. Il responsabile di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali di affezione entro i termini previsti dal comma 6 del presente articolo e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo, nei modi indicati dall'articolo 8, comma 1.
3. Il responsabile di un animale di affezione deve adottare le seguenti misure minime:

a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale che intende detenere, nonché delle norme in vigore;

b) affidare l'animale solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente nonché farsi carico della loro adozione consapevole;

c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle condizioni climatiche e meteorologiche, fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico-veterinaria;

d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale attraverso la sterilizzazione chirurgica, fatte salve le attività di allevamento autorizzate che hanno l'obbligo di denunciare la cucciolata al servizio veterinario ufficiale entro tre giorni dall'evento;

e) portare con sé il documento d'identità del cane di cui all'articolo 8, comma 3, quando lo si conduce in luoghi pubblici o aperti al pubblico esibendolo a richiesta dell'autorità competente. Nei casi di violazioni accertate dalle autorità, il responsabile che non abbia con sé il documento è tenuto a farlo pervenire entro tre giorni presso l'ufficio dell'autorità che procede alla contestazione.

4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure minime:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l'incolumità pubblica e quella del cane, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, garantendo la prevenzione delle aggressioni;

d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità di persone o di animali consultare un medico veterinario esperto in medicina comportamentale o un educatore cinofilo;

e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio;

f) raccogliere le feci del cane in ambito urbano, in ambito pubblico o aperto al pubblico e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e f), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e ai vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali.
6. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti dimoranti in una regione per un periodo superiore a novanta giorni devono segnalarlo all'anagrafe degli animali di affezione entro e non oltre sette giorni dal trasferimento della dimora nella regione. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale e il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità. Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso e mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario.
7. In caso di smarrimento o furto di un animale di affezione il responsabile deve, entro il termine di tre giorni dall'evento, darne comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento. Il responsabile deve altresì, in caso di ritrovamento, darne comunicazione scritta ai medesimi enti entro il termine di tre giorni.
8. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale. I cittadini, seguendo le modalità preventivamente indicate dal comune, possono consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati, ai canili o gattili sanitari.
9. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due regolari uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a 10 metri quadrati per cane; la superficie minima è di 8 metri quadrati per i cani custoditi in box. Ogni box o recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
10. I soggetti privati impossibilitati alla detenzione di un animale, in particolare se pericoloso, possono cederlo spontaneamente al comune competente per territorio, il quale d'intesa con le associazioni animaliste e le autorità veterinarie, provvede alla ricerca di un idoneo ricovero o soluzione d'affidamento. Il comune è tenuto a mantenere l'animale fino alla definitiva adozione, attribuendo le spese di mantenimento al cedente secondo la tariffa indicata dal Ministero della salute.

Art. 8.
(Gestione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione)

1. I cani e i gatti di proprietà pubblica o privata devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione. In caso di cessione il proprietario deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendo una copia dell'atto al nuovo responsabile. Colui che riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione nell'anagrafe, entro il termine di tre giorni.
2. L'adempimento di cui al comma 1, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari liberi professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe degli animali di affezione, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione, che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato «carta d'identità dell'animale di affezione».
4. I veterinari liberi professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità dell'identificativo con l'apposito lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione. In caso di rifiuto da parte del proprietario, devono informare per iscritto il servizio veterinario ufficiale.

Art. 9.
(Obblighi per produttori e distributori di microchip)

1. Il microchip di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute, che assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero della salute.
2. I microchip possono essere venduti esclusivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di medicina veterinaria che abbiano un ambulatorio aperto al pubblico.
3. I produttori e i distributori di microchip devono garantire la rintracciabilità dei lotti venduti.
4. I servizi veterinari ufficiali e i medici veterinari liberi professionisti accreditati devono fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Soccorso di animali)

1. I servizi veterinari ufficiali istituiscono il servizio 118 veterinario tramite il quale assicurano il servizio di pronto soccorso veterinario con reperibilità festiva e notturna, con compiti di gestione emergenze o urgenze e autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche dei cittadini. Il servizio di primo soccorso e quello di reperibilità festiva e notturna possono coesistere anche in una apposita struttura del canile o gattile sanitario.
2. Ove le prestazioni di cui al comma 1 non siano possibili, esse sono erogate in convenzione dalle strutture veterinarie private sulla base di tariffe agevolate stabilite dalla regione.
3. Chiunque rinvenga animali di affezione feriti deve darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale al fine di consentirne il soccorso.
4. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest'ultimo.

Art. 11.
(Decesso ed eutanasia)

1. In caso di decesso dell'animale di affezione, il responsabile deve segnalarlo in forma scritta entro tre giorni dall'evento al servizio veterinario ufficiale, allegando il certificato medico veterinario, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali di affezione. Tale obbligo può essere espletato anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all'anagrafe.
2. Gli animali di affezione possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario.
3. Le carcasse degli animali di affezione deceduti sono smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sotterrati presso le strutture di cui all'articolo 28 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale.

Art. 12.
(Adozioni e affidi)

1. In caso di decesso del proprietario di un animale di affezione, il curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio-decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
2. Gli animali in dotazione alle forze dell'ordine, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere e precludendone la riproduttività, dando la priorità al precedente conduttore.
3. Attraverso specifiche campagne di adozione, gli animali ricoverati presso rifugi e gattili possono essere ceduti in adozione dai comuni devolvendo i due terzi della tariffa prevista per il loro mantenimento ai nuovi detentori. L'erogazione di tali fondi è autorizzata per il primo anno di adozione, esclusivamente attraverso forniture o buoni per l'acquisto mensile di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore e previa verifica delle condizioni di benessere e di detenzione dell'animale.
4. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti, da chiunque promossi, devono essere effettuati esclusivamente presso i gattili o i canili, pubblici o convenzionati o con la garanzia di un'associazione animalista, comunque previo rilascio della carta d'identità dell'animale e relativa identificazione e iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione.

Capo III
PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 13.
(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) alla formazione dei veterinari ufficiali e dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, in materia di comportamento canino;

b) a istituire l'albo degli educatori cinofili, di seguito denominato «albo», nel quale sono iscritti i professionisti autorizzati a praticare l'attività di educazione con finalità di recupero comportamentale dei cani di elevata pericolosità. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutti i soggetti che abbiano partecipato e superato con esito positivo un corso regionale composto di almeno sessanta ore di teoria e dodici mesi di pratica effettuata presso un rifugio o un centro specializzato;

c) ad accreditare i centri specializzati nel recupero dei cani di elevata pericolosità.

Art. 14.
(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)

1. Le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale. Sono considerati cani pericolosi i cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono in maniera determinata persone o altri cani palesemente sottomessi, determinandone la morte o ferite tali da richiedere cinque punti di sutura o un intervento chirurgico. Tali parametri non trovano applicazione per i cani in dotazione alle forze dell'ordine, detenuti presso canili o che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, impone l'uso del guinzaglio e della museruola per la conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, stabilisce le misure atte a prevenire la fuga dell'animale e determina la necessità di un intervento di recupero comportamentale del cane e formativo del proprietario, avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale e degli educatori cinofili iscritti all'albo. Il responsabile del cane provvede alla necessaria copertura assicurativa, sostiene tutte le spese dell'intervento di recupero comportamentale e indica al servizio veterinario ufficiale il nominativo del professionista che esegue e certifica il percorso di recupero.
3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell'intervento di recupero comportamentale conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite, sulla base delle risultanze espresse dal professionista che ha eseguito il percorso di recupero comportamentale.
4. Il sindaco può adottare provvedimenti di sequestro e successiva confisca dei cani i cui proprietari non abbiano partecipato ai percorsi di recupero comportamentale o che non rispettino le prescrizioni di detenzione impartite a conclusione di uno o più percorsi di recupero comportamentale. Gli animali sequestrati e confiscati sono mantenuti nei canili pubblici o convenzionati, con spese a carico del trasgressore, fino alla definitiva adozione.
5. I cani randagi morsicatori devono essere mantenuti nei canili pubblici o in convenzione, sono sottoposti ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, quando dichiarati non pericolosi, possono essere ceduti in adozione.
6. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani di elevata pericolosità.
7. I comuni singoli o associati congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni riconosciute e gli addestratori iscritti all'albo, organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità. I comuni, unitamente ai servizi veterinari ufficiali, possono delegare l'attività di organizzazione dei corsi formativi ai soggetti sopracitati; tali corsi sono comunque sottoposti a supervisione da parte del servizio veterinario ufficiale che nomina il responsabile del corso e che rilascia al proprietario o al detentore apposito patentino. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani.

Capo IV
STRUTTURE DI RICOVERO, GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

Art. 15.
(Canili e gattili sanitari)

1. I canili e gattili sanitari come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e, prima dell'eventuale affidamento o trasferimento degli animali, devono provvedere:

a) a verificare la presenza dell'identificativo degli animali e alla riconsegna al legittimo proprietario entro e non oltre tre giorni dal ritrovamento;

b) all'inoculazione del microchip e alla registrazione nell'anagrafe degli animali randagi;

c) agli esami clinici;

d) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;

e) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;

f) alla sterilizzazione di tutti i cani e gatti randagi, maschi e femmine;

g) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo o la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;

h) agli interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze, agli esami e interventi medici o chirurgici non differibili, atti alla stabilizzazione dell'animale eventualmente anche attraverso inoltro in strutture private specialistiche pubbliche o private convenzionate.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o trasferiti in rifugi.
3. Gli animali rimangono nei canili e gattili sanitari per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre sessanta giorni, e sono poi trasferiti nei rifugi per l'affidamento e l'adozione.
4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.
5. Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.
6. Nel territorio di competenza di ciascun dipartimento di prevenzione veterinaria delle aziende sanitarie locali deve sempre essere presente almeno un canile sanitario, con funzioni di pronto soccorso veterinario operativo per ventiquattro ore al giorno, per sette giorni alla settimana.
7. I canili sanitari devono avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie e un infermiere veterinario ogni settanta cani, nonché garantire la presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.
8. Nelle zone destinate alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena o alla detenzione di esemplari con prole, gli operatori devono indossare apposito vestiario non utilizzabile nelle restanti zone della struttura. Ciascun box deve essere dotato di contenitori a terra con idoneo disinfettante, in cui ogni operatore deve sostare prima dell'ingresso. È vietato tenere animali sani nei box destinati alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena, oltre il tempo necessario determinato dal direttore sanitario.
9. I canili sanitari devono avere un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria e vidimato dal servizio veterinario ufficiale.

Art. 16.
(Rifugi)

1. I canili pubblici o privati convenzionati hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e devono consentire il libero ingresso ai delegati delle associazioni animaliste per le attività di sgambatura, vigilanza e promozione delle adozioni. I rifugi si caratterizzano quali strutture deputate a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli spontaneamente ceduti dai proprietari perché impossibilitati alla detenzione, garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l'affidamento;

b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

c) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato, garantendo la presenza di rappresentanti delle associazioni riconosciute.

2. I rifugi, pubblici o convenzionati, devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno cinque giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno sei ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all'ingresso della struttura.
3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avere quotidianamente:

a) almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie nonché un infermiere veterinario, ogni settanta animali;

b) un veterinario quale direttore sanitario di pronta reperibilità ventiquattro ore al giorno, per sette giorni alla settimana;

c) la presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.

4. Il canile privato convenzionato assolve principalmente alla funzione di canile di mantenimento, ma può anche assolvere alla funzione di canile sanitario, purché vi sia la medesima dotazione strutturale e strumentale e una concreta separazione fisica e funzionale.
5. Sia per le strutture box che per le aree libere recintate, i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, al fine di evitare qualsiasi aggressione gli uni con gli altri. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
6. I box di mantenimento devono essere divisi in moduli distanti fra loro almeno dieci metri, ogni modulo può contenere al massimo trenta box ed essere collegato ad una zona di sgambamento. Ogni rifugio deve essere dotato di un box singolo ogni quattro box collettivi, destinati ai cani mordaci o aggressivi, con doppio ingresso e porta scorrevole centrale manovrabile dall'esterno. Tutti i box devono essere numerati e avere dimensioni minime di otto metri quadrati per cane, con altezza da un minimo di 1,80 metri ad un massimo di 2,70 metri. Ciascun box deve prevedere due zone:

a) una per il riposo, coperta, chiusa su tre lati con idonei pannelli coibentati, provvista di pedana e di cuccia impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili;

b) una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50 per cento, recinzioni tali da impedire il contatto fisico tra animali e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 metri.

7. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
8. I canili rifugio devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

Art. 17.
(Microcanile e cane libero accudito)

1. I comuni di piccole dimensioni possono ottemperare alle disposizioni della presente legge anche attraverso il microcanile o microgattile, ovvero altra struttura gestita da un'associazione animalista destinata a ospitare un numero massimo di trenta cani e trenta gatti.
2. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, segreteria per l'attività di adozione, recinti di 30 metri quadrati di cui 6 metri quadrati coperti, per un massimo di tre cani di taglia media e deve tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.
3. Il servizio veterinario ufficiale assolve alle funzioni di controllo sanitario sul microcanile. Il responsabile e i volontari, adeguatamente formati, devono:

a) ospitare gli animali trovati in strada dopo la permanenza ai fini di osservazione presso il canile sanitario di competenza, assicurando loro la corretta gestione, le cure e un adeguato livello di benessere;

b) incentivare e favorire le adozioni da parte di privati cittadini.

4. I comuni, su proposta delle associazioni animaliste, dei comitati di quartiere o dei privati cittadini, riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito come presenza stabile all'interno delle comunità. Gli animali devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del comune. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'ufficio per i diritti degli animali e il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale. I cittadini, in accordo con il comune, realizzano ricoveri di modeste dimensioni autorizzati con determinazione dell'ufficio per i diritti degli animali competente, non assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al presente comma i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.

Art. 18.
(Nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione)

1. I comuni, per tutti i compiti di propria competenza previsti dalla presente legge, possono avvalersi delle associazioni animaliste, dei servizi veterinari ufficiali e di altri soggetti idonei, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. L'aggiudicazione delle relative gare d'appalto tiene conto del miglior rapporto qualità-prezzo in considerazione del benessere garantito agli animali, dando priorità alle associazioni animaliste e alle strutture che insistano nell'ambito territoriale di competenza dei servizi veterinari ufficiali. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numeri 3), 4) e 5), e le convenzioni sono liquidate con cadenza mensile posticipata previa verifica del rispetto dei termini contrattuali e delle condizioni di benessere degli animali.
2. I comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali di affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire adeguati livelli di tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 15, comma 5;

b) sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;

c) avvenga la rapida restituzione dell'animale al proprietario;

d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni da parte delle associazioni animaliste e siano garantite le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

3. I comuni, nell'affidamento del servizio di cui al comma 2, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;

b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni animaliste.

Art. 19.
(Gatti liberi, colonie feline e gattili)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. I gatti in libertà, identificati e iscritti all'anagrafe felina secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, a nome del comune in cui vivono, sono sterilizzati, curati e vaccinati dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. I comuni sono responsabili della tutela e dei benessere delle colonie feline, ne redigono e aggiornano la mappatura e provvedono al loro sostentamento.
5. I comuni possono affidare la tutela e la cura delle colonie feline, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti privati, sulla base di accordi che individuino le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, provvedendo allo stanziamento di buoni pasto per la loro alimentazione.
6. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 5 di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie feline e di segnalare tempestivamente al comune e al servizio veterinario ufficiale qualunque variazione numerica della colonia.
7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere del servizio veterinario ufficiale e sentiti, nel caso di cui al comma 5, l'associazione o i soggetti privati incaricati della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.
8. Le gabbie a trappola possono essere vendute solo a medici veterinari, associazioni animaliste e persone in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune o dal servizio veterinario ufficiale.
9. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 11.
10. I gattili devono prevedere due tipi di aree all'aperto, una per il mantenimento dei gatti non affetti da malattie trasmissibili ed una per i gatti affetti da malattie croniche trasmissibili. Tali aree devono essere proporzionate al numero dei gatti ospitati prevedendo uno spazio minimo di 5 metri quadrati per gatto, devono essere idonee a garantirne la socializzazione, dotate di idonei spazi o contenitori destinati alle deiezioni, chiuse anche nella parte superiore e comunque idonee ad impedire la fuga degli animali. Ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento, con oggetti di arricchimento ambientale e ripiani sviluppati anche in altezza accessibili ai gatti. I gattili devono rispettare i parametri strutturali e gestionali successivamente individuati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5. I gattili devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

Art. 20.
(Verifiche e controlli)

1. Il sindaco rimane responsabile dei cani prelevati nel proprio territorio e collocati in strutture site in altri comuni, regioni o province autonome e deve:

a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulle condizioni sanitarie e di benessere degli animali all'arrivo;

b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di due volte l'anno, garantendo il libero ingresso delle associazioni animaliste delegate alle adozioni.

Art. 21.
(Impiego di cibo residuo per animali)

1. Le associazioni riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline, dei cani liberi accuditi e degli animali dei rifugi, dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.
2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline o cani liberi accuditi possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati, fatta salva la presenza costante di un contenitore per l'acqua.
3. È vietato impedire od ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento delle attività di accudimento degli animali randagi.

Capo V
ATTIVITÀ CON ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 22.
(Autorizzazione delle attività)

1. Le attività con animali di affezione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal sindaco del comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario ufficiale. Nelle strutture non conformi ai requisiti previsti o comunque sprovviste dell'autorizzazione comunale non possono essere introdotti animali.
2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che la struttura possegga i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4. Il titolare dell'attività deve garantire il servizio per tramite di personale professionalmente formato. Nell'autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all'interno delle aree riservate all'attività.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni riconosciute, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti zoologia, etologia e zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico-sanitarie, benessere e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite.
5. I comuni rendono accessibile ai cittadini l'elenco delle attività con animali di affezione autorizzate, presenti sul proprio territorio e ne curano l'aggiornamento.

Art. 23.
(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)

1. Le attività concernenti la vendita, l'allevamento, l'introduzione da Paesi membri dell'Unione europea nonché da Paesi terzi e la custodia di animali non possono essere esercitate con forme giuridiche limitative delle responsabilità di soci o associati. Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione e devono garantire:

a) una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale per il mantenimento e la cura degli animali nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario. L'importo di tale fideiussione è individuato con apposito provvedimento dal Ministero della salute;

b) la nomina di un direttore sanitario che provveda a redigere un piano sanitario della struttura a disposizione degli organi di vigilanza, garantendo almeno tre visite a settimana nella struttura e il servizio di pronto soccorso ventiquattro ore al giorno;

c) un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria e vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato, presso la struttura stessa, per cinque anni e deve essere prontamente esibito a richiesta degli organi di vigilanza;

d) un archivio delle cartelle cliniche di tutti gli animali aggiornato quotidianamente, tenuto a cura del direttore sanitario attestante: i dati identificativi dell'animale, eventuali patologie, data e tipologia delle terapie somministrate e degli interventi chirurgici, certificati di morte, timbro e firma del veterinario che segue l'animale;

e) lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, tramite incenerimento presso impianti autorizzati.

2. I centri d'importazione regolarmente registrati presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e le rivendite di animali devono avere una idonea area per la detenzione degli stessi, con pareti e pavimentazione facilmente lavabili e disinfettabili, ovvero con aerazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate.
3. Negli esercizi commerciali è vietata la vendita di cani e gatti, la detenzione di animali in conto vendita nonché l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita. Gli animali detenuti devono essere registrati entro dodici ore dall'inizio della detenzione nel registro di carico e scarico e devono essere costantemente riparati dal sole e regolarmente forniti di acqua e cibo a seconda della specie. La permanenza degli animali nel negozio non deve superare i sessanta giorni, decorsi i quali il gestore deve regolarmente e periodicamente ricercare idonea collocazione degli stessi, dandone comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale e al comune entro sette giorni dal trasferimento. Il medesimo onere permane in capo al gestore nei casi di chiusura dell'attività.
4. Le attività commerciali non possono detenere più di duecento animali.
5. Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
6. È vietato l'allevamento di animali per la sperimentazione o al fine di ottenere pellicce.
7. È consentita la riproduzione e la vendita di animali esclusivamente agli allevatori previamente autorizzati.
8. L'allevatore è responsabile del benessere degli animali allevati. È consentita la riproduzione esclusivamente di animali certificati perché privi di difetti fisici o psichici.
9. È vietata la cessione di animali ai minori di anni diciotto, ai soggetti interdetti alla detenzione o a soggetti che non ne garantiscano la corretta custodia e gestione nonché a soggetti che non diano garanzie di buon trattamento in quanto non compatibili per carattere, età e capacità specifiche, con la specie oggetto di cessione.
10. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi ai requisiti prescritti dalla medesima legge, entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 24.
(Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali)

1. Sono vietate le fiere e le manifestazioni itineranti aventi ad oggetto animali.
2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, che prevedono la presenza di animali di affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale. Tutti gli animali devono comunque essere provvisti di certificazione medico-veterinaria di buona salute riportante la copertura vaccinale e i trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.
3. È vietato l'impiego di animali di affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché in spettacoli ambulanti o di strada.
4. È vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica e privata, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 2 devono essere di età non inferiore a sei mesi e devono essere provvisti di certificazione medico-veterinaria di buona salute che attesti la profilassi vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.
6. È vietato esporre in mostre, concorsi, prove e gare animali di affezione sottoposti a taglio di coda o orecchie o altri interventi finalizzati a modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate e documentate da un medico veterinario.

Art. 25.
(Produzioni radiotelevisive e cinematografiche)

1. Gli animali impiegati in spettacoli televisivi, produzioni cinematografiche e pubblicità, fatte salve le altre norme vigenti, devono:

a) essere sottoposti, entro le quarantotto ore precedenti la prestazione, a preventiva visita di un medico veterinario che certifichi lo stato di buona salute e la compatibilità della prestazione richiesta con le caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale e della specie;

b) godere di adeguati periodi di riposo e di condizioni di detenzione e gestione compatibili con il loro benessere;

c) essere esclusi da scene pericolose per la loro incolumità.

2. Durante le attività di cui al comma 1 deve essere presente un medico veterinario in possesso di conoscenze e competenze adeguate relativamente alla specie animale impiegata sul set. L'Ordine dei medici veterinari può fornire indicazioni in merito ai nominativi dei veterinari che, tra i propri iscritti, abbiano le suddette competenze. Le spese sono a carico della produzione radiotelevisiva o cinematografica.
3. È vietato l'impiego di anestetici o sedativi al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 26.
(Trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali di affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie e del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, evitando ogni sofferenza.
2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:

a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;

b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;

c) adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.

3. Per i viaggi superiori alle otto ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei. All'interno della vettura devono essere presenti acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani, gatti e altri animali di affezione nel bagagliaio dell'autovettura quando esso non faccia parte dell'abitacolo, nonché in carrello appendice.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali di affezione. I cani devono avere il guinzaglio e la disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 5; tutti gli altri animali viaggiano all'interno di trasportini idonei alla specie.

Art. 27.
(Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche, luoghi privati e accesso degli animali di affezione in locali pubblici e privati)

1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge. In tali luoghi i cani devono essere tenuti con guinzaglio e comunque rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Nelle aree appositamente attrezzate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.
3. Nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici e privati, l'accesso con il cane con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), è sempre consentito. È altresì consentita la conduzione del cane o del gatto nell'apposito trasportino. Sono nulli eventuali divieti o altri tipi di limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I cani a rischio potenziale elevato, rilevato da parte del servizio veterinario ufficiale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
5. In deroga al regolamento di polizia cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo su tombe e loculi, ed eventualmente provvedere all'immediata rimozione di defezioni solide.
6. I proprietari e i detentori devono raccogliere le deiezioni solide dei loro animali ed essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Art. 28.
(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali di affezione.
2. La realizzazione di cimiteri per animali di affezione nonché i servizi di cremazione singola sono subordinati ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario ufficiale e degli altri servizi competenti in materia ambientale.
3. Le attività di cui al comma 1 e i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e, nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.
4. I costi relativi alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono a carico dei proprietari degli animali.
5. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

Capo VI
MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 29.
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica e il benessere degli animali è vietato:

a) detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie o età, per la pratica dell'accattonaggio;

b) affidare animali ai minori di età o agli interdetti;

c) esporre animali a temperature climatiche, suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla salute o al loro benessere, non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte, detenere gli animali in spazi angusti o in condizioni di isolamento, che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico. È inoltre vietato privarli dei necessari contatti sociali o colorare in qualsiasi modo gli animali; il divieto non si applica per le attività dei centri di recupero specializzati e autorizzati;

d) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;

e) effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze o addestrare cani, con lo scopo di esaltarne l'aggressività nonché addestrare all'attacco e alla difesa, ad esclusione delle Forze armate e di polizia;

f) cedere a qualsiasi titolo, detenere o utilizzare collari ad ultrasuoni, con scariche elettriche, punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica;

g) detenere cani e gatti con catena;

h) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;

i) detenere animali di affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;

l) sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nella banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti;

m) allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre o cedere gli stessi a qualsiasi titolo se non identificati e registrati in anagrafe o comunque non prima dei tre mesi di vita, ad eccezione dei casi di decesso della madre o di pericolo per la salute della madre o dei cuccioli, certificati da un medico veterinario;

n) esportare o importare cani e gatti di età inferiore a tre mesi e ventuno giorni;

o) far riprodurre e cedere a qualsiasi titolo animali di affezione fra privati non autorizzati;

p) vendere animali attraverso la rete internet, giornali o riviste;

q) somministrare ai cani farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

r) praticare qualsiasi forma di zooerastia quale violenza fisica e psicologica sugli animali, nonché produrre, cedere o visionare a qualsiasi titolo materiale contenente pratiche di zooerastia. In tali casi sono responsabili i proprietari degli animali vittime di zooerastia e coloro che la praticano, la filmano o vi assistono, acquistano o cedono materiale contenente pratiche di zooerastia;

s) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica;

t) vendere o collocare nel territorio gabbie a trappola non autorizzate dal comune o dal servizio veterinario ufficiale e comunque provenienti da soggetti non autorizzati;

u) impedire di tenere animali domestici nella propria abitazione se non per motivi di tutela degli stessi animali, nonché impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.

2. È vietato l'addestramento di animali da parte di chiunque non sia in possesso dei necessari requisiti professionali, ovvero non sia autorizzato e abilitato. È inoltre vietato l'addestramento di animali di affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché l'utilizzo di fruste e bastoni, anche se imbottiti, o comunque di dispositivi di torsione del collo, ad eccezione dei dispositivi di accalappiamento.

Capo VII
MISURE SPECIALI DI TUTELA CONTRO GLI AVVELENAMENTI

Art. 30.
(Divieti e adempimenti)

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo; sono vietati, inoltre, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere effettuate utilizzando contenitori che consentano l'accesso solo agli animali bersaglio o comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo a persone e altre specie animali. Le ditte specializzate devono rendere nota al pubblico l'effettuazione di tali operazioni tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. L'avviso deve contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate e l'antidoto. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica dell'area interessata mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

Art. 31.
(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario ufficiale.
2. Il medico veterinario deve inviare all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e, in caso di decesso dell'animale, anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento o la lesione, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.
3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 2, può emettere diagnosi autonoma senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 32.
(Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e le analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli istituti di cui al comma 1 devono eseguire la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al servizio veterinario ufficiale, al sindaco e in caso di accertato avvelenamento all'autorità giudiziaria.

Art. 33.
(Compiti del sindaco)

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti.
2. Il sindaco, qualora sia accertata la violazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1, provvede ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui all'articolo 30, comma 1, provvede in particolare ad attivare la bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, nonché a segnalarlo con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Art. 34.
(Attività della prefettura-ufficio territoriale del Governo)

1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente capo è attivato, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
2. Il tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile, delle forze di polizia locali, da un veterinario libero professionista individuato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia e da un rappresentante delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute maggiormente rappresentative.

Art. 35.
(Obblighi per i produttori)

1. I produttori di presìdi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
2. Nell'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere riportate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso, di eventuali residui e degli animali infestanti morti rinvenuti nell'ambiente, nonché l'indicazione in maniera chiara e leggibile che si tratta di un prodotto tossico altamente pericoloso per le persone e per gli animali.
3. I produttori e i distributori dei prodotti di cui al comma 1 devono garantirne la tracciabilità fino all'acquirente finale.

Capo VIII
PRESTAZIONI VETERINARIE E DETRAZIONI FISCALI

Art. 36.
(Prestazioni medico-veterinarie gratuite)

1. Hanno diritto alle prestazioni medico-veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie locali, i seguenti animali:

a) i cani e i gatti presso i canili e gattili sanitari;

b) i gatti appartenenti alle colonie feline;

c) i cani randagi e i gatti di colonie feline ricoverati in rifugi a gestione pubblica o convenzionata;

d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;

e) i cani e i gatti destinati alla pet therapy e alla riabilitazione, nel contesto di strutture gestite dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 37.
(Unità mobili di sterilizzazione)

1. In particolari situazioni di emergenza e urgenza, il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante l'applicazione dei microchip, l'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere svolti anche mediante l'impiego di unità mobili di proprietà dell'azienda sanitaria locale o di comuni e province o di associazioni riconosciute convenzionate o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata l'urgenza e le esigenze di sanità pubblica, autorizzano, tramite ordinanza contingibile e urgente, l'impiego dell'unità mobile, previamente autorizzato dal servizio veterinario ufficiale in cui ha sede il titolare dell'unità mobile di sterilizzazione, individuandone i tempi di impiego, le aree territoriali e i tipi di intervento.

Art. 38.
(Medicina veterinaria di base)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso lo stanziamento di apposite risorse finanziarie, promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all'articolo 39, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica ed in particolare:

a) la profilassi vaccinale;

b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;

c) la prevenzione e il controllo delle nascite;

d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 possono essere erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti nel territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto in ambito provinciale dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, dai comuni, dagli ordini provinciali dei medici veterinari e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 e approvano lo schema di protocollo di intesa di cui al comma 3.

Art. 39.
(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'articolo 38, comma 2, sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita con il protocollo di cui all'articolo 38, comma 3, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:

a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 15.000 euro annui;

b) sono titolari di pensione sociale;

c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;

d) hanno adottato il cane o il gatto di età superiore a un anno da un canile o gattile sanitario o da un rifugio;

e) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Capo IX
ORGANI DI VIGILANZA

Art. 40.
(Vigilanza e attività delle guardie zoofile)

1. Il servizio veterinario ufficiale, gli organi di polizia giudiziaria e le guardie volontarie delle associazioni di cui al comma 2 vigilano, secondo le rispettive competenze, sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Le guardie zoofile nominate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 giugno 1979, e le guardie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente legge e di tutte le norme relative alla protezione degli animali, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.
3. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute, mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza, o dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute.
4. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 138 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 20 luglio 2004, n. 189.
5. All'interno delle aree protette, la vigilanza sull'esecuzione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco.

Art. 41.
(Associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.

Art. 42.
(Poteri sostitutivi del prefetto)

1. Il prefetto esercita il potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge da parte dei comuni, delle province e dei servizi veterinari ufficiali.

Art. 43.
(Piano degli interventi)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali di affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila.
2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti nell'anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e degli animali ospitati nei rifugi, deve contenere:

a) l'analisi del fenomeno dell'abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline al fine di realizzare gli interventi;

b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;

c) le modalità di partecipazione degli enti locali, delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;

d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;

e) le risorse per l'attuazione degli interventi classificate secondo la provenienza;

f) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

g) i criteri per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;

h) gli interventi educativi volti a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, con particolare riferimento anche agli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con gli istituti scolastici.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.
4. Dopo l'approvazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il piano di cui al comma 1 al Ministero della salute.

Art. 44.
(Relazioni sull'attuazione della legge)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della salute, una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente legge e sui risultati ottenuti nel contrastare il randagismo e il maltrattamento degli animali di affezione, con particolare riferimento a:

a) interventi realizzati e risultati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;

b) risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;

c) iniziative relative all'attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali di affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;

d) risultati di vigilanza e controllo e relative sanzioni;

e) risorse effettivamente impiegate nel piano di cui all'articolo 43, distinte per tipologia di intervento realizzato;

f) miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente;

g) numero degli ingressi nei canili sanitari e numero delle restituzioni ai proprietari;

h) numero degli animali presenti nei rifugi;

i) numero delle adozioni.

Art. 45.
(Modifiche al titolo IX-bis del codice penale e al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per taluno dei fatti previsti dal titolo IX-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta la perdita della facoltà di detenere animali nonché la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere esercitati e la pubblicazione della sentenza di condanna. In caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere esercitati».

2. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727» e, al secondo periodo, dopo le parole: «a tre anni dell'attività» sono inserite le seguenti: «di detenzione»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna, decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del presente codice, è altresì ordinata la confisca delle cose o strutture che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne furono il prodotto o il profitto».

3. Nel titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 544-sexies è aggiunto il seguente:

«Art. 544-septies. – (Circostanza attenuante). – Le pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono ridotte della metà se i fatti da essi previsti furono commessi per colpa».

4. All'articolo 727, secondo comma, del codice penale, le parole: «, e produttive di gravi sofferenze» sono soppresse.

Capo X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 46.
(Sanzioni)

1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera i), della presente legge, il comune può provvedere al sequestro amministrativo degli animali nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile e nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo. La successiva confisca viene perfezionata in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tutti i dati relativi ai soggetti gravati dai divieti comunali sono regolarmente trasmessi al Ministero della salute e alla regione e sono prontamente disponibili agli organi di polizia e controllo, alle associazioni animaliste e alle guardie zoofile. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale che non ottemperi al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), della presente legge è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Nei confronti delle strutture che incorrano nelle violazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numeri 3), 4) e 5), o che non adempiano alla diffida comunale di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera h), o reiterino gravi irregolarità, il comune provvede a:

a) valutare la revoca in autotutela della convenzione;

b) disporre con provvedimento motivato il sequestro della struttura, la revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, lo sgombero degli animali e la chiusura totale o parziale delle strutture;

c) assumere tempestivamente la gestione delle strutture e degli animali sequestrati o confiscati, per tramite di un proprio custode di fiducia o per tramite del custode giudiziale preposto dall'autorità giudiziaria, fino a conclusione del procedimento di primo grado o comunque fino al perfezionamento dell'acquisizione della struttura al patrimonio comunale, usufruendo anche dei fondi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a). Gli animali possono essere accuditi nella struttura fino alla sua completa dismissione e chiusura. Ove necessario gli animali possono essere trasferiti in strutture autorizzate e conformi alle prescrizioni della presente legge;

d) disporre la confisca della struttura e la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale ricovero pubblico di animali, previa ristrutturazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i responsabili che non adempiano alla diffida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 60.000.
4. I comuni, anche attraverso gli organi di controllo locali, vigilano sui canili o i gattili non autorizzati e non convenzionati con la pubblica amministrazione, gestiti senza finalità di lucro da associazioni animaliste o singoli cittadini, assicurando il rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

a) impedimento dell'ingresso di animali esterni alle strutture;

b) sufficienti attività di accudimento;

c) identificazione e registrazione di tutti gli animali presenti;

d) adozione di procedure minime che assicurino il benessere degli animali, l'igiene e la sicurezza degli operatori;

e) presenza di procedure codificate per le adozioni e obbligo di ridurre il numero degli animali presenti nelle strutture in caso di sovraffollamento.

5. La mancanza di un soggetto gestore idoneo comporta, a cura del comune, il trasferimento degli animali in altre strutture pubbliche o convenzionate, purché siano garantiti i medesimi equilibri di branco e il benessere degli animali.
6. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e), all'articolo 19, comma 6, all'articolo 21, comma 2, e all'articolo 27, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.
7. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 27, commi 1, 3, 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
8. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, all'articolo 10, comma 3, all'articolo 12, comma 4, e all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c), d) e i), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
9. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, all'articolo 26 e all'articolo 29, comma 1, lettere g), h) e u), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
10. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), 6 e 7, all'articolo 11, commi 1 e 3, e all'articolo 17, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
11. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9, all'articolo 19, comma 11, all'articolo 29, comma 1, lettera t), e all'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
12. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), all'articolo 16, e all'articolo 24, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
13. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 30, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
14. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, all'articolo 25, commi 1 e 2, e all'articolo 29, commi 1, lettere m) e s), e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
15. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 9, all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera f), è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
16. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione e il veterinario che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e l), sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 17.500 a euro 105.000.
17. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 24, commi 1, 4 e 6, all'articolo 25, comma 3, all'articolo 29, comma 1, lettere o) e p), e all'articolo 35 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 60.000.
18. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 17.500 a euro 105.000.
19. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, all'articolo 29, comma 1, lettere e), n), q) e r), e all'articolo 30, comma 1, è punito con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
20. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che su richiesta degli organi di vigilanza, non potendo produrre il documento d'identità dell'animale, non provveda a produrlo all'autorità che procede all'accertamento entro il termine previsto per legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
21. Senza pregiudizio per l'azione penale, chiunque provveda all'inoculazione di un microchip senza essere in possesso della necessaria abilitazione medico-veterinaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
22. Senza pregiudizio per l'azione penale, il veterinario che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.750 a euro 10.500.
23. Senza pregiudizio per l'azione penale, la ditta che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 17.500 a euro 105.000.
24. Senza pregiudizio per l'azione penale e fatto salvo il recupero delle somme comunque dovute, il responsabile di un animale di affezione che non provveda al pagamento delle spese di soccorso di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
25. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione e il veterinario che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 19, comma 9, sono puniti rispettivamente con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
26. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), 6 e 7, all'articolo 11, commi 1 e 3 e all'articolo 17, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
27. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale di affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 2.500 a euro 15.000.
28. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un canile o gattile sanitario privato convenzionato, che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'erogazione delle cure agli animali, alle necessarie profilassi o al benessere degli animali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
29. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di una struttura con animali di affezione che gestisca gli animali per tramite di personale non adeguatamente preparato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
30. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un'attività commerciale o di un esercizio aperto al pubblico che impedisca l'accesso degli animali senza aver richiesto apposito permesso alle autorità competenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
31. Il responsabile di un cane che non provveda all'apposizione della medaglietta identificativa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 a euro 450.
32. Senza pregiudizio per l'azione penale, chiunque pratichi l'accattonaggio con un animale di affezione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e con la successiva confisca dell'animale.
33. Le strutture poste sotto sequestro per i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale non possono essere dissequestrate fino alla conclusione del processo di primo grado o comunque fino allo svuotamento delle stesse dagli animali. Gli animali sono posti sotto sequestro e ceduti in adozione presso i privati che ne facciano richiesta purché diano garanzia di buon trattamento degli animali. Le strutture sono gestite secondo le disposizioni del comma 2, lettera c), del presente articolo.
34. Qualora il responsabile delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la revoca definitiva del decreto di nomina o dell'autorizzazione.
35. Salvo che il fatto costituisca reato, le inadempienze sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge compiute da soggetti incaricati di un pubblico ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, per dolo o colpa, comportano l'allontanamento del responsabile dal posto di lavoro con inibizione di analoghe responsabilità nel medesimo settore.
36. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del medesimo codice, per i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale, o di applicazione delle sanzioni per le violazioni previste dal comma 25 del presente articolo, compiuti da medici veterinari, è disposta la revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Capo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.
(Norme transitorie)

1. I requisiti fissati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 15, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.
2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano le strutture ai requisiti di cui all'allegato A annesso alla presente legge entro e non oltre diciotto mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rifugi gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.

Art. 48.
(Istituzione del fondo per l'attuazione della legge)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In sede di prima attuazione confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo le disponibilità residue, alla data della sua entrata in vigore, dello stanziamento previsto ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 434, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 49.
(Abrogazione)

1. La legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogata.

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ALLEGATO A
(Articolo 47, comma 2)

Requisiti cui debbono adeguarsi i canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge

BOX PER CANI

I box ospitanti cani devono essere di sei metri quadrati per cane; inoltre:

al fine di prevenire fughe accidentali l'accesso alla zona dei box ospitanti i cani deve essere dotato di una barriera di sicurezza a doppio cancello;

ogni box deve essere di area pari ad almeno mq 8 per ciascun cane con pareti di altezza variabile da un minimo di 1,80 metri a un massimo 2,7 metri; in deroga i recinti ospitanti cani di piccola taglia (fino a 10 chilogrammi) possono avere superficie di 5 metri quadrati per ciascun cane;

la parte superiore del box deve essere chiusa o dotata di idonea rete antiscavalcamento, le pareti divisorie devono essere costruite in materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino a una altezza minima di metri 1,5;

un terzo della superficie totale del box (zona notte) deve essere coperto, chiuso su tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione;

la restante superficie del box (zona giorno) per metà deve essere predisposta per offrire copertura e protezione ai cani e per la restante metà deve essere scoperta;

la zona notte del box deve essere dotata di pedane rialzate per il riposo che devono essere mantenute asciutte e pulite, e sostituite quando necessario;

per i box destinati ad ospitare più cani si applicano multipli di 8 metri quadrati a cane; per box multipli ospitanti cagne con cuccioli o animali della stessa cucciolata fino all'età di 4 mesi tale misura può essere ridotta fino a un minimo di 2 metri quadrati aggiuntivi per cane;

la pavimentazione deve essere realizzata con adeguata pendenza verso la rete di scarico collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue; lo scarico del box deve essere dotato di chiusino con cestello in rete asportabile per la pulizia;

le pareti e i pavimenti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili;

ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico;

all'interno dei box ogni attrezzatura deve essere antitrauma.

BOX INFERMERIA PER CANI

I box singoli, di dimensioni non inferiori a sei metri quadrati, possono essere utilizzati solo per cani malati, in quarantena o per cani di comprovata pericolosità.

RECINTI DI STABULAZIONE PER CANI

I recinti per cani devono essere di 15 metri quadrati per cane, per un massimo di otto cani; inoltre:

i recinti destinati a ospitare più cani con sistema di stabulazione permanente devono avere un'estensione di almeno 25 metri quadrati per ciascun cane; in deroga i recinti ospitanti cani fino a 10 chilogrammi possono avere dimensioni ridotte a 12 metri quadrati per cane;

al fine di evitare fughe accidentali la recinzione deve essere debitamente interrata per almeno 50 centimetri o dotata di cordolo in cemento o pavimentazione con interrata rete metallica elettrosaldata, di altezza minima di 2 metri con dispositivo anti scavalcamento;

i recinti devono essere dotati di zone idoneamente ombreggiate e se utilizzati come stabulazione permanente devono essere dotati di tettoia di adeguata ampiezza che consenta idoneo spazio;

i recinti devono essere dotati di ricoveri in forma di cucce chiuse in numero pari ai cani presenti posti nell'area coperta da tettoia su supporti che ne separino la base dal terreno;

i recinti devono essere dotati di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane;

dai recinti devono essere asportate le deiezioni solide con cadenza almeno giornaliera;

ogni recinto deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

BOX PER GATTI

Al fine di prevenire fughe accidentali l'accesso alla zona dei box ospitanti i gatti deve essere dotata di corridoio di servizio, quest'ultimo chiuso anche nella parte superiore;

ogni box deve essere di area pari ad almeno 3 metri quadrati per gatto con un'altezza minima di 2 metri, chiuso anche nella parte superiore;

un terzo della superficie deve essere coperto, chiuso su tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione, destinato alla zona riposo e per appartarsi;

un terzo dell'area del box deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari e un terzo deve essere scoperto;

la superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse altezze e di ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale degli animali ospiti nonché fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli;

i box devono essere dotati di cucce possibilmente chiuse per il riposo che andranno mantenute sempre asciutte e pulite e sostituite quando necessario;

la cassetta delle deiezioni deve essere asportabile dall'esterno e, se all'aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per l'acqua e per il cibo;

per i box destinati a ospitare più gatti si applicano multipli di 2,5 metri quadrati per gatto;

la pavimentazione, realizzata con adeguata pendenza verso la rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue; lo scarico del box deve essere dotato di chiusino con cestello in rete asportabile per la pulizia;

le pareti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili;

ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

Se situati in una struttura ospitante anche cani i box destinati a gatti devono essere ubicati lontano dagli stessi.

RECINTI DI STABULAZIONE PER GATTI

I recinti destinati ad ospitare più gatti come sistema di stabulazione permanente devono avere un'estensione di almeno 10 metri quadrati per ciascun gatto;

i recinti devono essere dotati di idonee zone ombreggiate e di elementi di arricchimento ambientale anche verticali;

i recinti devono essere dotati di ricoveri in forma di cucce chiuse in numero pari ai gatti presenti, posti su supporti che ne separino la base dal terreno o sollevati da terra;

i recinti devono essere dotati di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane;

nei recinti devono essere previste più zone con terreno morbido preferibilmente sabbioso per le esigenze igieniche degli animali; le deiezioni solide devono possibilmente essere asportate con cadenza almeno giornaliera; le sabbiere devono essere svuotate e riempite con sabbia pulita con periodicità tale da garantire buone condizioni igienico-sanitarie;

ogni recinto deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

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