PDL 347

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASU, BARBAGALLO, GHIO, BAKKALI

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

Presentata il 14 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! – Per gestire il fine vita di un veicolo a motore, come noto, il proprietario avvia il procedimento di rottamazione mediante consegna a un concessionario ovvero a un centro di autodemolizione i quali, per poter procedere alle operazioni di trattamento del medesimo, devono assicurarne innanzitutto la radiazione dal pubblico registro automobilistico (PRA).
Si può verificare che il veicolo sia gravato dal fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. Il fermo in parola è una misura cautelare che limita la piena disponibilità del bene e che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, in caso di inadempimento, può essere disposta dall'agente della riscossione mediante iscrizione al PRA con gli effetti di vietare la circolazione del veicolo e di imporre sul medesimo un vincolo giuridico volto alla soddisfazione della pretesa tributaria.
Nel corso degli anni l'amministrazione finanziaria, anche se non in via normativa o regolamentare (si veda in particolare la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21405 del 27 luglio 2009), ha escluso che il veicolo sottoposto al fermo amministrativo potesse essere rottamato, essendo irragionevole che un bene costituente una garanzia per il soddisfacimento di un credito erariale possa non solo rientrare nella piena disponibilità del privato, ma essere persino utilizzato per accedere a misure premiali quali gli ecoincentivi statali previsti in caso di rottamazione per l'acquisto di un nuovo veicolo. Ai fini della cancellazione dal PRA occorre pertanto estinguere la pendenza tributaria ottenendo di talché la rimozione del fermo amministrativo.
Se l'assunto dell'amministrazione che non si può «premiare» il privato che sia debitore dell'erario con benefìci economici quali gli ecoincentivi è ragionevole, appare però sproporzionato impedire tout court il perfezionamento delle procedure di trattamento del veicolo a fine vita ove, ad esempio, la rottamazione non avvenga in concomitanza con l'acquisto di un nuovo veicolo e non operino quindi gli incentivi. Trattandosi generalmente, infatti, di veicoli privi ormai di valore economico che ove non correttamente trattati e smaltiti potrebbero essere abbandonati e andare financo a costituire un problema di decoro urbano e ambientale per l'intera collettività, appare fondamentale assicurarne in ogni caso la demolizione.
Il fermo amministrativo dovrebbe dunque costituire un impedimento non già allo «smaltimento» del veicolo fuori uso, ma all'accesso ai benefìci economici per l'acquisto di un nuovo veicolo.
Il fermo amministrativo, sotto ulteriore profilo, non deve ostacolare la demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati e rinvenuti da organi pubblici, atteso che l'interesse da tutelare prioritariamente è quello della salvaguardia ambientale, soprattutto alla luce del fatto che i veicoli in questione risultano ormai senza valore economico.
Con la presente proposta di legge, che riproduce con alcune modifiche l'atto Camera n. 3640 della XVIII legislatura, si intende quindi consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso dal PRA onde assicurarne la demolizione anche in presenza di fermo amministrativo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

«8-bis. La richiesta al PRA di radiazione per demolizione di un veicolo fuori uso di cui ai commi 6 e 7, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 14, è accolta anche in presenza del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«5-bis. La richiesta al PRA di radiazione per demolizione di un veicolo fuori uso di cui ai commi 1 e 2, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3, è accolta anche in presenza del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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