PDL 338-A

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 338-73-528-637-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 19 gennaio 2023

(Relatrici: BISA e VARCHI )

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

338

d'iniziativa dei deputati
MELONI, MORRONE

Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali

Presentata il 13 ottobre 2022

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

73

d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA

Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali

Presentata il 13 ottobre 2022

528

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, D'ATTIS, DE PALMA

Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali

Presentata l'8 novembre 2022

637

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali

Presentata il 25 novembre 2022

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 73, 528 e 637, si vedano i relativi stampati.

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Onorevoli Colleghi! – La Commissione Giustizia riferisce sulla proposta di legge n. 338, di cui ha concluso l'esame in sede referente giovedì 19 gennaio 2023.

Preliminarmente all'illustrazione dei suoi contenuti, appare necessario evidenziare che la proposta di legge riproduce fedelmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, il 13 ottobre 2021, e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022. L'improvvisa conclusione della legislatura ha impedito che si giungesse all'approvazione finale del provvedimento.
La sostanziale condivisione del testo da parte delle forze politiche presenti in Parlamento anche in questa legislatura è testimoniata da vari elementi.
In primo luogo, l'immediata riproposizione del testo approvato in progetti di legge identici, sottoscritti da esponenti del gruppo di Fratelli d'Italia (nella persona dell'onorevole Meloni, ora Presidente del Consiglio dei ministri), del gruppo della Lega – Salvini premier (segnatamente a firma dell'onorevole Morrone, che ha poi sottoscritto il testo in esame), nonché di colleghi appartenenti ai gruppi di Forza Italia e di Azione-Italia Viva-Renew Europe. Anche il gruppo del Partito democratico-Italia Democratica e Progressista si è fatto promotore di un'iniziativa con la presentazione di un testo analogo, ma non del tutto coincidente con quello adottato dalla Commissione come testo base.
In secondo luogo, mette conto evidenziare la scelta unanime di avviare l'esame di queste proposte di legge fin dall'inizio della legislatura e di concentrare in tempi ristretti la fase istruttoria.
In terzo luogo va ricordato come la stessa Conferenza dei presidenti di gruppo abbia inteso programmarne l'avvio dell'esame in Assemblea in tempi estremamente ridotti.
Anche in ragione dei tempi disponibili, la Commissione – pur senza rinunciare ad una discussione approfondita del testo e delle proposte emendative – ha comunque ritenuto di non modificarne il contenuto, concludendo la fase referente con l'unanime consenso a conferire alle sottoscritte relatrici il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea su di esso.
Quanto allo svolgimento della fase referente, si ricorda che, in sede istruttoria, sono stati acquisiti contributi resi da soggetti rappresentanti delle associazioni dell'avvocatura. Pur nella dialettica delle diverse posizioni espresse, la successiva fase di discussione è stata caratterizzata, come detto, da uno spirito costruttivo che ha prevalso sulle logiche di schieramento. Esso si è manifestato, in particolare, anche in ragione dei limitati tempi disponibili, nell'unanime decisione di non modificare il testo della proposta di legge rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
Sul provvedimento si sono inoltre espresse in senso favorevole le Commissioni competenti in sede consultiva: I (Affari costituzionali), VI (Finanze), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Per quanto riguarda il contenuto, l'atto, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i clienti cosiddetti «forti».
L'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tale riguardo è specificato che il compenso, per essere considerato equo, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi.
Questi ultimi sono previsti, rispettivamente:

per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);

per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante sulla professione (ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012);

per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare successivamente ogni due anni, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali aventi per oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile e regolate mediante convenzioni, svolte in favore di imprese bancarie o assicurative (e loro controllate e mandatarie) oppure di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno realizzato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Al riguardo si anticipa che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salva prova contraria (così dispone l'articolo 5, comma 1, di cui si dirà in seguito).
Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, anche con riguardo ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la disposizione specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti in base ai parametri per la liquidazione dei compensi, di cui all'articolo 1.
Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
A tale riguardo sono espressamente dichiarati nulli alcuni tipi di pattuizione consistenti, in particolare:

nel riservare al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

nell'imporre al professionista l'anticipazione delle spese o la rinuncia al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della prestazione;

nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dal ricevimento della fattura;

con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di programmi informatici, banche di dati, sistemi gestionali, eccetera) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione stessa.
Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le singole clausole contrattuali, non inficia l'intero contratto e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
Il comma 5 stabilisce che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.
In tal caso, in base al comma 6, il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni organizzate in ordini o collegi è inoltre previsto che il tribunale possa chiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso, reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata e che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.
L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (ossia della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della suddetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto del professionista a ottenere il compenso decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.
Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbono essere aggiornati ogni due anni, su proposta dei consigli nazionali delle professioni.
Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.
Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.
L'articolo 7, al comma 1 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso.
Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice, competente per materia e per valore, del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso e, in quanto compatibili, nelle forme di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150. Tale richiamo comporta l'applicazione del rito sommario di cognizione, la competenza del tribunale in composizione collegiale, la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il relativo dies a quo nel giorno del compimento della prestazione.
L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni organizzate in ordini o collegi) o dalle associazioni professionali (per le altre professioni di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.
L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, segnalando al Ministro della giustizia eventuali pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso, di esprimere pareri o formulare proposte relativamente agli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede personalmente o per mezzo di un proprio delegato, sarà composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali e da cinque rappresentanti designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le associazioni di professionisti di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge, la cui applicazione sia ancora in corso.
L'articolo 12 dispone le necessarie abrogazioni. In particolare, si prevede l'abrogazione dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, e della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nel quale era genericamente prevista l'abrogazione delle norme che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.
L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ingrid BISA
e Maria Carolina VARCHI,
Relatrici.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 338 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo;

rilevato che:

la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese;

l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto «decreto fiscale»), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

la proposta contiene la definizione di equo compenso già prevista nella normativa vigente, secondo la quale, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme a specifici parametri ministeriali;

constatato che:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

la proposta incide inoltre sulla materia «professioni», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 338 e abbinate, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

ricordato che il provvedimento, che mira a rafforzare la tutela dei professionisti, ripropone integralmente il testo della proposta di legge A.C. 3179 e abbinate-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera, il cui iter di esame venne interrotto al Senato a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

rilevato che, come previsto dall'articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell'articolo 2, al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;

rilevato che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono per il professionista un compenso inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra il professionista e l'impresa;

preso atto che l'articolo 4 rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;

preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in materia di disciplina dell'equo compenso, presunzione di equità, efficacia di titolo esecutivo del parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale, prescrizione per l'esercizio dell'azione professionale e azione di classe;

osservato che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, e che ai componenti di tale organismo non spetta alcun compenso, gettone, rimborso di spese o altro emolumento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge A.C. 338 Meloni e abbinate, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata come testo base dalla II Commissione (Giustizia) in data 17 gennaio 2023;

preso atto che la proposta di legge, composta di 13 articoli, definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono compresi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza; disciplina la nullità delle clausole che prevedono per il professionista un compenso inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra il professionista e l'impresa; prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso; consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali; istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;

considerato, per i profili di competenza, che in materia di compensi per le prestazioni professionali, l'ordinamento dell'Unione europea – e in tale ambito i princìpi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi – delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto in materia il legislatore nazionale, in base al quale in linea generale la previsione di tariffe minime e massime nello svolgimento delle libere professioni è ammessa soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

ricordato che il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

rilevato altresì che tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi;

atteso altresì che secondo i consolidati princìpi antitrust nazionali e comunitari, richiamati più volte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 338

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Definizione)

Art. 1.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

Identico.

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Identico.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Identico.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Identico.

Art. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

Art. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

Identico.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Presunzione di equità)

Art. 6.
(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Identico.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

Art. 7.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Identico.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

Art. 8.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Identico.

Art. 9.
(Azione di classe)

Art. 9.
(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Identico.

Art. 10.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

Art. 10.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

Identico.

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Identico.

Art. 12.
(Abrogazioni)

Art. 12.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Identico.

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

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