PDL 317

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 317

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Il compito delle Forze di polizia è certamente centrale per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini italiani.
Tale ruolo attribuisce funzioni, ovviamente, molto delicate agli agenti di pubblica sicurezza, quindi è bene che a tali responsabilità corrispondano anche adeguati strumenti per la tutela dei cittadini da eventuali abusi del diritto che occasionalmente si potrebbero verificare.
La cronaca ha, purtroppo, registrato episodi in cui dopo abusi da parte delle Forze di polizia non è stato possibile garantire un'adeguata tutela in sede giudiziaria, anche per la difficoltà di riconoscere in maniera univoca l'identità dell'autore di tali abusi. Il caso che nella memoria collettiva rappresenta il maggior vulnus al rapporto tra opinione pubblica e Forze di polizia rimane certamente quello di Genova nel 2001 in occasione del Vertice G8.
Si ritiene, dunque, necessaria una normativa che renda più semplice l'identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti.
A tale proposito si possono citare anche molte dichiarazioni e atti ufficiali, compresi atti legislativi, delle istituzioni dell'Unione europea e nazionali. Solo a titolo esemplificativo si ricorda la risoluzione 2011/2069 (INI) del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2012, che nella raccomandazione 192 invita gli Stati membri ad assicurarsi che i propri agenti di polizia utilizzino un numero di identificazione.
In chiave di legislazione comparata, possiamo notare come diversi Paesi europei prevedano già questa tipologia di identificazione: nel Regno Unito la «Dress Code Policy» per la polizia metropolitana di Londra stabilisce l'obbligo per tutti gli agenti in servizio di esporre il codice identificativo nella spallina dell'uniforme, in modo che sia «visibile in ogni momento»; in Francia il decreto del Ministro dell'interno, dell'oltremare e delle collettività territoriali firmato dal Primo Ministro Manuel Valls nel dicembre 2013 ha introdotto l'obbligo per gli agenti in servizio, sia in uniforme sia in borghese, di esporre un codice identificativo individuale di sette cifre, il «référentiel des identités et de l'organisation»; in Grecia, nel gennaio 2010, il Governo ha emendato il precedente regolamento sull'identificazione pubblica della polizia, introducendo l'obbligo per tutti gli agenti di rendere visibile nelle proprie spalline un codice di riconoscimento individuale.
Accanto al tema dell'identificazione degli operatori delle Forze di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, esiste quello, altrettanto sensibile e richiesto dagli stessi operatori delle Forze di polizia, dell'utilizzazione delle cosiddette «bodycam», ossia delle telecamere sulle divise. Già da tempo, infatti, sono state avviate diverse sperimentazioni nel nostro Paese, i cui risultati sono stati considerati in modo positivo ed il Garante per la privacy, con due distinti pareri del 2021, ha dato via libera al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri all'uso delle bodycam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.
La presente proposta di legge è composta da cinque articoli. L'articolo 1 afferma l'obbligo di indossare la divisa per tutto il personale delle Forze di polizia impegnate per la tutela dell'ordine pubblico, mentre l'articolo 2 istituisce l'obbligo di avere sul casco e sulla divisa un codice identificativo ben visibile e il divieto di nasconderlo o di indossare il casco con il codice di una persona diversa. L'articolo 3 disciplina l'introduzione in via generale e l'utilizzazione delle microtelecamere (bodycam). L'articolo 4 prevede, invece, per il personale autorizzato a operare non in uniforme il divieto di utilizzare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici o vigili del fuoco. L'articolo 5 predispone la necessaria copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sul gilet tattico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tale fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.

Art. 4.
(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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