PDL 301

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
        Titolo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo II
                        Articolo 18
                Capo III
                        Articolo 19
        Titolo IV
                        Articolo 20
                        Articolo 21
        Titolo V
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 301

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARI

Disciplina delle attività funerarie

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – Le attività funerarie costituiscono un ambito di esercizio di imprese private e di funzioni di regolazione e gestione in capo ad enti locali volto ad assicurare un diritto individuale e universale quale è quello di poter svolgere atti di pietà e di memoria nei confronti dei propri defunti, che va considerato al pari degli altri diritti primari di «cittadinanza».
L'ordinamento funerario italiano, frutto di pochi articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare il titolo VI (Della polizia mortuaria), e di diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidato sul finire dell'Ottocento. Né le innovazioni che sono state introdotte dalle legislazioni regionali che sono intervenute successivamente hanno contribuito a modernizzarlo efficacemente.
In più parti d'Italia, purtroppo, l'attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini di organi di polizia o della magistratura e le cronache documentano di reati o di raggiri messi in atto da operatori sanitari o da imprese funebri ai danni delle famiglie, di allarmi sociali più o meno estesi derivati da cattive gestioni cimiteriali, di confische a clan camorristici anche di imprese funebri o di loro influenza nella gestione dei cimiteri.
Tuttavia la repressione dei reati, una volta che essi siano posti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, non può che cercare di sopprimere singoli effetti di cause più generali che, oggettivamente, derivano dalla mancata regolazione del settore e da una sostanziale impossibilità di controllo da parte dei comuni che, oltre a non avere organici adeguati al presidio di attività così capillarmente diffuse, si trovano ad avere le mani normativamente legate da effetti perversi dal combinato disposto della liberalizzazione delle attività commerciali e da crescenti vincoli al sistema pubblico.
Eppure, l'ambito delle attività funerarie impiega, in forme più o meno regolari, migliaia di addetti e nel contesto economico nazionale assume un rilievo non di poco conto.
In questo scenario, sostanzialmente fuori controllo, si sono radicati ed estesi fenomeni endemici di evasione fiscale a scapito dei soggetti virtuosi che vorrebbero lavorare, invece, in un contesto trasparente e di parità di condizioni concorrenziali. Nello stesso tempo, sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse pubbliche, l'assenza di un quadro organico di riferimento, ha favorito comportamenti distorti e opachi all'insegna dell'urgenza.
Su tali fenomeni di così ampia rilevanza e portata è tempo che lo Stato assuma di nuovo il ruolo di regolazione e di armonizzazione e quindi con la presente proposta di legge si intende prendere compiutamente atto della significatività sociale, innanzitutto, ed economica del settore funerario italiano:

andando a definire i soggetti che vi possono operare identificandone altresì i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità e quelli oggettivi di dotazione di strutture e mezzi;

moralizzando l'ambito funebre e cimiteriale in un efficace contrasto ai fenomeni di procacciamento abusivo dei servizi e delle operazioni;

combattendo l'evasione fiscale, un malcostume diffuso che inquina il contesto di reale competizione delle imprese verso il miglioramento delle proprie gestioni;

riordinando il sistema cimiteriale oggi al limite del collasso economico e gestionale;

regolando le installazioni di crematori e pianificandone la dotazione nel territorio nazionale;

individuando linee di azione che possano determinare in pochi anni un profondo cambiamento delle condizioni di offerta dei servizi e del numero e delle caratteristiche strutturali dei soggetti operanti nel settore.

La presente proposta di legge fa perno su dieci scelte che sono ritenute decisive per costituire nuove regole di sistema al fine di modernizzare il settore funerario e qualificarlo in maniera almeno pari a quanto da decenni si è già fatto in altri contesti europei.
1. Riorganizzare la tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre: impresa funebre strutturata, agenzia di impresa funebre, centro di servizi. Si regola la loro attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali. Tale ristrutturazione dovrebbe consentire in un arco di tempo limitato di ridurre il numero degli attuali operatori a circa la metà, dimensionalmente ed economicamente equilibrati. Tale riequilibrio dovrebbe consentire non solo il mantenimento del numero di addetti regolari esistenti, ma anche permettere l'emersione di almeno un terzo dell'attuale personale non regolarmente inquadrato.
2. Prefigurare spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia e il commiato, riconoscendo che l'insufficienza dell'attuale complesso delle strutture sanitarie pubbliche e private conduce all'impossibilità del loro compimento, reso altrimenti arduo dagli attuali contesti abitativi delle famiglie.
3. Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno o la possibilità di contrarre preventivamente polizze assicurative per poter con fiducia scegliere in un contesto di maggiore serenità.
4. Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche di settore facendo leva su un minor numero di soggetti con la competenza su dimensioni territoriali più vaste, condizioni queste per assicurare efficacia nelle scelte ed efficienza ed economicità di sistema:

le aziende sanitarie locali (ASL) per quanto riguarda l'ambito funebre per le sue evidenti implicazioni di ordine sanitario e giudiziario;

le nuove Autorità d'ambito territoriale ottimale cimiteriale per le città metropolitane o i consorzi obbligatori di funzioni comunali nei comuni di minori dimensioni per quanto riguarda le gestioni cimiteriali comunali, sempre più avvertite dalle singole amministrazioni come un problema al limite della governabilità e sempre a rischio di «esplosione» per irrisolte o irrisolvibili patologie lasciate dalle generazioni precedenti.

5. Combattere il malaffare e, al tempo stesso, garantire le famiglie in lutto e l'attività regolare degli operatori funebri aggiornando, in modo contestuale e coordinato, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:

l'allineamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'intero settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla natura del soggetto, al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta, e cioè attualmente al 10 per cento, e ciò per combattere i diffusi fenomeni di evasione;

un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori irregolari potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa.

Non si tratta di richiamare astrattamente il principio di legalità, ma l'immediato effetto di queste innovazioni sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme «in nero», impedendo così agli operatori funebri senza scrupoli di assicurarsi una provvista monetaria funzionale al procacciamento dei funerali.
6. Regolare in modo omogeneo nel territorio nazionale le scelte di cremazione, divenuta una pratica in impetuosa crescita negli ultimi anni in molte zone del Paese, mentre molte altre lamentano la carenza di impianti provocando disagi alle famiglie che devono spostare i propri cari per centinaia di chilometri.
7. Ricondurre a una disciplina organica il complesso di norme concernenti la gestione dei cimiteri e risanarne la gestione economico-finanziaria mediante l'applicazione di princìpi contabili che impongano l'accantonamento di proventi per le obbligazioni contratte per il futuro e modalità di determinazione di tariffe più realistiche rispetto ai costi di funzionamento.
8. Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico privato che possano vedere il concorso dei lavoratori del settore o di altri soggetti privati. È facile prevedere che le restrizioni finanziarie in cui si dibatte il sistema pubblico porteranno di qui a poco alla dismissione anche delle migliori esperienze gestionali funebri e cimiteriali. Ciò lascerebbe un vuoto pericoloso poiché l'esperienza ha dimostrato che ove sono presenti imprese pubbliche sono contenuti il livello di malaffare e l'evasione fiscale. Con le disposizioni che si propongono sarebbe possibile consentire, in modo trasparente, che il capitale pubblico da totalitario passi, nel tempo, a minoritario e in taluni casi sparisca per far posto, secondo princìpi di sussidiarietà e di concorrenzialità, a quello dei lavoratori o delle popolazioni locali.
9. Superare in maniera organica l'attuale quadro normativo, frammentato in normative statali, regionali, comunali e talvolta internazionali, tramite l'emanazione, in tempi contenuti, di una regolamentazione statale di dettaglio che possa servire come indirizzo certo per una coerente produzione di disposizioni attuative e di buone pratiche da parte dei livelli di governo locale.
10. Assoggettare tutta la produzione di atti, provvedimenti, modulistiche del settore all'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La presente proposta di legge consta di ventiquattro articoli, suddivisi in cinque titoli, di cui uno suddiviso in tre capi.
Il titolo I reca le disposizioni concernenti le finalità e le definizioni della legge. All'articolo 1 sono definiti il perimetro delle attività e delle funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali. All'articolo 2 si introducono nozioni univoche per le attività funerarie al fine di un loro omogeneo esercizio nell'ambito del Paese.
Il titolo II reca la disciplina dell'attività funebre. L'articolo 3 in materia di impresa funebre qualifica le attività funerarie come attività economiche da svolgere secondo princìpi di concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Secondo questi princìpi, alla libertà dell'impresa di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi, fanno da contraltare tanto l'individuazione di strumenti di regolazione generale tramite i quali sono assicurati efficacemente agli utenti i necessari diritti all'informazione, quanto norme di separazione societaria che impediscano a soggetti economici di esercitare distorsive posizioni di dominio o di controllo in ambiti di attività paralleli alle attività funebri. L'articolo 4 stabilisce i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, regolamentando i perimetri di azione dei diversi soggetti che concorrono alle attività funebri, tanto nella forma primaria dell'impresa funebre quanto in altre configurazioni ad essa sussidiarie quali quelle dell'agenzia funebre e del centro servizi funebri, dei quali vengono definiti i requisiti strutturali minimali. L'articolo 5 definisce i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, prevedendo i requisiti morali, qualitativi e di competenza professionale dei soggetti che partecipano alle attività funebri ai fini di tutela dei princìpi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto. L'articolo 6 in materia di mandato definisce i requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero e informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Nello stesso tempo è posto il divieto di svolgimento di transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri si possa trovare in una condizione di oggettiva riduzione delle proprie facoltà di discernimento. Sono altresì contrastati e repressi i cosiddetti «abusi di marchio», in funzione di maggiori tutela e trasparenza del mercato attraverso una individuazione abbastanza precisa dei titoli di qualificazione all'esterno, quali carta intestata, biglietti da visita, inserzioni pubblicitarie eccetera, e il procacciamento di servizi funebri. L'articolo 7 disciplina il trasporto dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione. L'articolo 8 in materia di case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari definisce un contesto unitario di riferimento all'esercizio di strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni. Sulla scorta delle esperienze maturate in contesto europeo, l'articolo 9 in materia di tanatoprassi introduce nell'ordinamento italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano un'esposizione meno dolorosa per i familiari. Si rimanda a un ulteriore provvedimento l'emanazione degli specifici requisiti tecnici e di professionalità degli operatori incaricati. L'articolo 10 disciplina la trasparenza e l'informazione, individuando le condizioni generali di diffusione dell'informazione sui costi delle principali scelte funebri. Tra queste misure, con il concorso delle associazioni di categoria, rientrano tanto l'adozione di criteri di chiarezza commerciale e comparabilità del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre, quanto la formulazione di uno schema di riferimento, valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione. L'articolo 11 concernente le attività collaterali o aggiuntive e integrative, chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgano attività ad esso collaterali, come ad esempio il puro trasporto di cadavere, il noleggio di attrezzature per l'allestimento di camere ardenti o la fornitura di addobbi floreali, sono tenuti a disporre dei titoli caso per caso previsti dalle normative vigenti. Di maggiore spessore il comma 2 con cui si supera l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'articolo 12 in materia di vigilanza e di sanzioni identifica nell'ASL il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. Per sostenere i costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che possono derivare tanto dall'applicazione delle sanzioni quanto da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale. Si determina altresì un chiaro sistema sanzionatorio di riferimento per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge.
Il titolo III reca la disciplina dell'attività cimiteriale e della cremazione. Al capo I, concernente gli aspetti generali e le specificità cimiteriali, l'articolo 13 introduce un nuovo modello gestionale che prevede il passaggio del complesso dei servizi cimiteriali riferito a ciascun comune a un sistema basato su ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). Viene così a costituirsi, con il concorso di tutti i comuni ivi territorialmente ricompresi, un'Autorità d'ambito nella forma del consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività. L'individuazione dell'ATOC configura un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la gestione di servizi d'area vasta con una portata analoga al riordino dei poteri locali intervenuto con le norme sulle città metropolitane e la nuova strutturazione delle funzioni provinciali. Sono inoltre previsti strumenti partecipativi delle comunità comprese nell'ambito cimiteriale. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che derivano, oltre che dall'applicazione delle sanzioni, da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni operazione cimiteriale o cremazione. L'articolo 14 relativo ai piani regolatori cimiteriali conferisce alle Autorità d'ambito poteri concernenti la pianificazione delle strutture cimiteriali entro orizzonti temporali che vanno da un minimo di venti a un massimo di quaranta anni oltre a funzioni di regolazione dei profili qualitativi dei servizi cimiteriali e di formulazione dei contratti di servizi con i soggetti gestori, di rapporto con le associazioni dei consumatori o infine inerenti l'uso, la catalogazione e la valorizzazione delle sepolture private. L'articolo 15 definisce le caratteristiche della tumulazione aerata nell'intero territorio nazionale, mentre oggi è diffusa solo in alcune regioni principalmente del Nord e del Centro. Inoltre, vengono stabilite le caratteristiche dei feretri, ossia delle bare da utilizzare in occasione delle sepolture e delle cremazioni, conseguenti a funerale, allineandosi a recenti standard dell'ente italiano di normazione (UNI) sulla materia. L'articolo 16 concernente l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali definisce in un ambito di garanzie certe per il sistema pubblico le modalità di affidamento dei servizi cimiteriali prevedendo un adeguato periodo transitorio per la conclusione o trasformazione delle attuali gestioni. Per ovvi motivi di razionalizzazione e contenimento dei costi si promuove la costituzione di soggetti gestori di aree sovracomunali o di intero ambito cimiteriale.
L'articolo 17 concerne gli oneri manutentivi e gestionali dei cimiteriali, individuando norme per garantire nel tempo un contesto di equilibrio economico-finanziario delle gestioni cimiteriali.
Il capo II reca disposizioni in materia di cremazione. L'articolo 18 disciplina organicamente le scelte e i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, modificando in più punti la legge 30 marzo 2001, n. 130, e uniformandone l'applicazione nell'intero territorio nazionale, superando le modifiche, in gran parte contra legem, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.
Il capo III concerne le rilevazioni statistiche. In particolare, l'articolo 19 prevede la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le operazioni funebri e cimiteriali con l'indicazione del soggetto incaricato di eseguirle. L'Istituto nazionale di statistica, inoltre, viene incaricato di formulare un quadro di capillare rilevazione statistica delle attività funerarie e della diffusione dei dati aggregati a livello comunale e di ATOC.
Il titolo IV reca disposizioni concernenti la previdenza funeraria e le misure di natura fiscale. L'articolo 20 in materia di previdenza funeraria e cimiteriale introduce nell'ordinamento nazionale, al pari di quanto previsto nella maggior parte dei Paesi europei e mondiali, forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell'immediatezza della perdita, nonché un'opportunità per le persone sole di poter serenamente decidere delle proprie esequie e del mantenimento della propria sepoltura. L'articolo 21 affronta il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il superamento dell'attuale esenzione per alcuni servizi ed il loro assoggettamento all'IVA ad aliquota ridotta. Allo stesso tempo viene innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali e vengono previste particolari agevolazioni fiscali per agevolare la diffusione della previdenza funeraria e cimiteriale. Verrebbero così favoriti soggetti economici con caratteristiche imprenditoriali oggi sottoposti alla competizione senza regole con una moltitudine incerta di operatori precariamente strutturati. Il recupero delle risorse che verrebbe da queste misure di incentivazione per i cittadini, interessati ad avere idonea documentazione delle spese sostenute esercitando così un effettivo contrasto all'evasione fiscale, consente di formulare la previsione che si determinerebbe un effetto positivo per l'erario. Sono analogamente incentivate da talune agevolazioni le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, preservando e valorizzando lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani oggi in una situazione di quasi totale abbandono.
Da ultimo, il titolo V reca disposizioni in materia di partecipazioni societarie pubbliche, di adeguamento delle normative esistenti e finali. L'articolo 22 introduce misure concernenti le partecipazioni societarie pubbliche prefigurando la possibilità di costituire società miste pubblico privato con il crescente concorso nel capitale dei lavoratori o di altri soggetti privati. Per tali società sono previste limitazioni all'utile di esercizio e forme di parziale sua distribuzione a fini sociali, nonché il controllo delle diseconomie, dovendo essere società ordinariamente in utile. La loro costituzione avviene soltanto una volta approvato un piano economico-finanziario di durata almeno quinquennale e per bacini di gestione di non meno di 300 decessi annui. Ai fini dell'adeguamento delle normative e del regolamento di attuazione e per superare l'attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali, l'articolo 23 riserva allo Stato, d'intesa con le diverse Conferenze con le regioni e le autonomie locali, l'emanazione di specifici regolamenti attuativi di settore, assoggettando completamente al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ogni atto scaturente dall'applicazione della presente legge e dei regolamenti attuativi, a fini di semplificazione.
Infine, l'articolo 24 reca le norme transitorie e finali prevedendo un periodo di due anni per l'adeguamento del settore e per la piena operatività della legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni.
3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, della regione e degli enti locali ed individua in particolare i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza nell'ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'impresa funebre, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

4. I cimiteri sono considerati servizio pubblico essenziale e, per loro natura, assoggettati al regime dei beni demaniali, nonché costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche ai fini di assolvere alla loro funzione nei riguardi delle comunità locali.
5. Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse a quanto sopra.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo d'inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

5) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività di impresa funebre. Ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere;

f) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede:

1.1) quando il defunto sia indigente o la sua famiglia bisognosa o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari e non vi siano altri soggetti a provvedere, e sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione, ovvero da cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per cui non vi siano, o non siano noti, il coniuge o i parenti tenuti, né al cui trasporto provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del termine precedentemente indicato;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio sanitario nazionale;

1.3) i servizi comunali di cui ai numeri 1.1) e 1.2) possono essere eseguiti direttamente dal comune, o gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o, infine, affidati con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre;

2) del servizio sanitario regionale, che comprendono il deposito di osservazione; l'obitorio; il servizio mortuario sanitario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Si intendono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge che viene eseguito con mezzi idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture sanitarie o cimiteriali, che deve essere svolto da personale di quelle strutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e comunque mai da personale riconducibile direttamente o indirettamente ad un soggetto che svolga attività funebre;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei che può essere svolto da chiunque ne abbia titolo e che sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

i) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

2. Per garantire un'economicità di scala, i servizi di trasporto funebre istituzionale e quelli di ambito cimiteriale, come definiti rispettivamente al comma 1, lettera h), numero 1), del presente articolo sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui, individuando le forme associative degli enti locali occorrenti per garantire l'effettuazione dell'obbligatorio servizio, in relazione alla dimensione demografica dei comuni, tenuto conto anche di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per garantire un'economicità di scala, i servizi necroscopici di deposito, di osservazione, obitorio e in ogni caso quelli di cui al comma 1, lettera f), numero 2), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 3.
(Dell'impresa funebre)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che rispettino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a soggetti che assumono la qualificazione di «imprese funebri» e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento di tali attività.
2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei prezzi delle forniture e dei servizi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 10 sono individuate modalità di agevole reperimento delle informazioni circa i costi delle diverse tipologie di offerta dei servizi funebri.
3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi ai servizi cimiteriali come individuati al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica.
4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione di servizi in ambito necroscopico, quali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili, di depositi di osservazione e obitori nonché la fornitura agli stessi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Art. 4.
(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Ogni impresa funebre deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata alla trattazione degli affari, compresa la sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) il titolo a esercitare la vendita di beni in posto fisso;

c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e un'apposita autorimessa avente requisiti d'idoneità;

d) un direttore tecnico dell'impresa, anche coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i familiari committenti. Presso ogni sede operativa o punto vendita o ogni locale di contatto con il pubblico, deve essere garantita la presenza, per almeno venticinque ore alla settimana, di un direttore tecnico;

e) operatori con mansioni di necroforo nel numero di unità lavorative annue a tempo pieno necessarie, in relazione al numero di servizi annui funebri da verificare a consuntivo attraverso una rilevazione presso i comuni, con una tolleranza non superiore al 20 per cento; per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti nonché preposto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e). Tale personale deve essere adeguatamente formato e, nell'esercizio dell'attività, assume la funzione di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possederne i requisiti. Le imprese possono dotarsi di altro personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Le risorse strumentali e umane di un'impresa funebre prevedono, almeno, un mezzo funebre, un direttore tecnico e tre operatori con mansioni di necroforo. Ogni richiesta di servizio funebre dovrà essere corredata dall'attestazione delle risorse impiegate dall'impresa e della loro conformità di impiego secondo le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella segnalazione devono essere indicati tutti i requisiti dell'impresa e del relativo personale o l'indicazione dell'eventuale contratto stipulato con centri servizi funebri o agenzie monomandatarie previsti dalla presente legge. I contenuti della SCIA sono comunicati entro trenta giorni dal comune all'ASL, la quale entro i trenta giorni successivi deve verificare il possesso dei requisiti e, almeno ogni due anni, deve accertarne la sussistenza.
4. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi commissionati, di altri soggetti dotati di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, denominati «centro servizi funebre» attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore a un anno. Tali contratti devono essere resi disponibili per la visione sia ai committenti, se richiesto in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione di richieste di autorizzazioni o segnalazioni di inizio attività e, comunque, agli organi di vigilanza.
5. Il centro servizi funebre è un'impresa che mette a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disponendo dei requisiti minimi indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e, in relazione alle tipologie di servizio garantite, anche dei requisiti propri dell'impresa funebre.
6. L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di centro di servizio funebre deve prevedere tale attività nel proprio oggetto sociale.
7. I soggetti che svolgono attività di centro servizi funebre devono essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2005, e successive modificazioni e integrazioni, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri devono essere in possesso della citata certificazione UNI EN 15017:2005, e successive modificazioni e integrazioni, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I rapporti contrattuali tra i centri servizi funebri e le imprese funebri non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), servizi propri di pompe funebri, ma attività di servizio, fatta salva la viviscenza dell'assoggettamento a IVA dei servizi funebri.
9. È ammesso organizzare funerali da parte di agenzia funebre monomandataria, per conto di un'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agente funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa a disposizione da parte del mandante, per la trattazione degli affari.
10. Non sono ammessi agenti plurimandatari e contratti di agenzia funebre con centri servizi funebri.
11. Per le imprese funebri, i centri servizi funebri e gli agenti funebri stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione europea trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, unitamente alle norme nazionali di attuazione.

Art. 5.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nell'intero territorio nazionale. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le associazioni rappresentative operanti a livello nazionale che abbiano sottoscritto il contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre, sono stabiliti i requisiti formativi e i titoli abilitanti di cui al primo periodo nonché i contenuti, le modalità di erogazione e la frequenza della formazione professionale continua, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza on line dei soggetti destinatari della formazione o dell'aggiornamento.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, determina i titoli formativi abilitanti alla professione.
3. In via transitoria, in attesa della definizione dei contenuti e delle modalità della formazione di cui al comma 1, e per una durata non superiore a tre anni, è consentito il rilascio di titoli abilitanti a seguito di partecipazione a specifici corsi di durata non inferiore a sessanta ore per ciascun addetto, anche svolti con sistemi di formazione a distanza, erogati da associazioni rappresentative operanti a livello nazionale che abbiano sottoscritto il contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre. L'abilitazione transitoria è valida fino al terzo anno successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le imprese funebri possono utilizzare personale dotato di titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano equivalenti a quelli previsti dall'ordinamento nazionale o conseguentemente integrati con specifici corsi per le parti mancanti.
5. Le imprese funebri in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN 15017:2005, e successive modificazioni e integrazioni, accedono all'abilitazione nei modi stabiliti al comma 3 mediante la partecipazione a corsi di durata non inferiore a trenta ore.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività funebre è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

7. Le condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, nonché a tutto il personale dipendente dell'impresa, anche di nuova assunzione.

Art. 6.
(Mandato)

1. Il mandato per lo svolgimento dei servizi funebri deve essere conferito per iscritto indicando le prestazioni richieste all'impresa o al suo agente.
2. Il mandato conferito all'agente funebre comprende, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre mandante per conto della quale l'agente funebre svolge il servizio.
3. Il conferimento del mandato deve essere sottoscritto nella sede, principale o secondaria, del soggetto cui esso è conferito o, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie, pubbliche o private.
4. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre».
5. I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dal nome dell'impresa funebre con cui intercorre il contratto di agenzia.
6. L'uso indebito di qualificazioni o marchi e segni distintivi è soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale e dal citato codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli.
7. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri o di centri servizi funebri o di agenti funebri il decesso di persone al fine di procacciamento di funerale. È altresì fatto divieto al personale operante in enti pubblici, in strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in strutture deputate ai pubblici servizi nonché ai gestori di servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

Art. 7.
(Trasporti funebri)

1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le opportune prescrizioni sanitarie sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione.
2. Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto, e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico medesimo è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti che svolgono il servizio di trasporto funebre istituzionale.
3. La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per eseguire il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la casa funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il trasporto di salma deve avvenire a cura di personale numericamente sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e mediante l'utilizzo di mezzi funebri, tali da impedire la vista dell'interno, muniti di adeguata climatizzazione e che presentino condizioni manutentive e decoro adeguati.
6. Nei casi previsti dai commi da 2 a 5, ove non già eseguito prima della partenza, l'accertamento della morte avviene nel luogo in cui la salma è stata trasportata.
7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta, costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro servizi funebri di cui questa si avvalga, dal luogo in cui è avvenuta l'osservazione alla casa funeraria, alla sala del commiato o ad altro luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, o dall'uno all'altro di questi luoghi, al cimitero o al crematorio di destinazione o ad altro Stato. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale e all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre l'addetto al trasporto di cadavere appone un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Un esemplare del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.
8. L'addetto al trasporto di salma e l'addetto al trasporto di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Art. 8.
(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria e di una sala del commiato, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente.
2. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro avente titolo.
3. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.
4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20 febbraio 1997. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente o sala del commiato. L'accesso deve consentire l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura e deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
5. Le case funerarie devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:

a) un locale per l'osservazione o la sosta delle salme;

b) una camera ardente o sala per l'esposizione dei defunti;

c) un locale per la preparazione delle salme;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) una sala per le onoranze funebri al feretro;

g) una cella frigorifera;

h) un deposito per i materiali e le attrezzature tecniche.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, sociosanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri servizi funebri e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da ciascun cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono essere dotate unicamente di sistemi anti-intrusione, qualora sia consentita la sosta dei feretri per più di tre ore.
7. Fatta salva la localizzazione delle case funerarie o comunque delle strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme vigenti in materia di zone di rispetto cimiteriale.
8. I servizi mortuari sanitari possono essere gestiti unicamente in forma diretta dall'ente proprietario o, previo esperimento di gara secondo le previsioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a terzi che a nessun titolo possano essere collegati a un'impresa funebre, un centro servizi funebri o un agente funebre.

Art. 9.
(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte e il compimento del prescritto periodo di osservazione da un operatore abilitato.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale concernenti:

a) l'individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) le garanzie che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

3. La tanatoprassi è consentita qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo; è vietata, fatta salva la tanatocosmesi, qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo.

Art. 10.
(Trasparenza e informazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni delle imprese stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema-tipo di preventivo e di fattura, valido nell'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica minima delle prestazioni di beni e di servizi offerti;

c) l'obbligo in capo a ciascuna impresa funebre o agenzia funebre di pubblicazione e di aggiornamento del listino prezzi all'interno della sede in cui sono trattati gli affari con il pubblico;

d) schemi uniformi a livello nazionale per le autorizzazioni previste dalla presente legge o dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 11.
(Attività collaterali, aggiuntive e integrative)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizi o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle previste agli articoli da 1 a 10, devono disporre dei titoli per l'esercizio di tali attività in relazione a ciascuna prestazione di servizi o cessione di beni.
2. L'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizi previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che conseguentemente non si applica al settore funebre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono ritirate dal comune in cui ha sede l'impresa funebre.

Art. 12.
(Vigilanza e sanzioni)

1. L'ASL vigila e controlla l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento. Tali funzioni sono svolte da personale specificamente individuato e con formazione abilitante equivalente a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle infrazioni e all'erogazione delle relative sanzioni. Più aziende sanitarie locali della stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un sistema di vigilanza e controllo unico operante a livello regionale.
2. Gli oneri per la vigilanza e il controllo sono coperti da risorse proprie dell'ASL, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio e da un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondere mensilmente a cura del mandatario del funerale.
3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti che esercitano attività d'impresa funebre, di agente funebre o di centro servizi funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8 del presente articolo.
4. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 4 e dei commi da 4 a 8 dell'articolo 7 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.
6. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la pena della reclusione da dodici mesi a cinque anni nei riguardi del soggetto che abbia provveduto alla segnalazione o alla comunicazione e del soggetto che ne sia stato destinatario.
7. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 8 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi a decorrere dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione medesima, elevati a sei mesi nel caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4.
8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reato.

Titolo III
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
CIMITERIALE E DELLA CREMAZIONE

Capo I
ASPETTI GENERALI
E SPECIFICITÀ CIMITERIALI

Art. 13.
(Ambiti territoriali ottimali)

1. Le attività cimiteriali sono svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC) che, a seconda delle situazioni locali, sono così individuati:

a) nelle città metropolitane: nei cimiteri insistenti nel territorio metropolitano; se per motivi organizzativi e gestionali sia opportuno ridurre tale ambito, la città metropolitana può individuare dei sub-ambiti, quali ATOC, in numero corrispondente a quello delle ASL presenti nel suo territorio;

b) nei comuni: nei cimiteri insistenti nel territorio di ogni ASL; se per motivi organizzativi e gestionali sia opportuno ridurre tale ambito, la regione, previo parere conforme del consiglio delle autonomie locali, può suddividere tale ambito in un numero massimo di quattro sub-ambiti composti da territori comunali contigui.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane e le regioni individuano gli ATOC entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Ove ciò non avvenga, gli ATOC sono individuati nell'area metropolitana, per la città metropolitana, e nel territorio di ciascuna ASL, per i restanti territori. Nei casi di cui al secondo periodo, l'ATOC assume la forma di consorzio obbligatorio di funzioni tra comuni, in cui il comune più popoloso alla data di entrata in vigore della presente legge costituisce il capofila.
3. In ogni ATOC i comuni appartenenti al territorio costituiscono un'Autorità d'ambito, la quale provvede a emanare, entro due anni dalla costituzione:

a) un regolamento di polizia mortuaria d'ambito; l'efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria vigenti cessa dalla data di entrata in vigore di tale regolamento;

b) le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, l'illuminazione elettrica votiva, le cremazioni e le concessioni cimiteriali standard per l'intero ambito, applicando integralmente i criteri dettati dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'intento di una graduale omogeneizzazione tariffaria d'ambito e, in particolare:

1) nella definizione delle tariffe si adottano criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al futuro mantenimento del cimitero e delle sepolture;

2) gli oneri per i servizi gratuiti per legge, nonché per le tariffe inferiori a quelle standard d'ambito, sono a carico del comune di residenza;

3) ove richiesto da parte degli aventi titolo di disporre delle spoglie mortali per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a loro carico;

4) in caso di operazioni cimiteriali a scadenza o per decadenza della concessione, in caso di disinteresse familiare, l'onere del loro svolgimento, è considerato onere di servizio pubblico ed è posto in capo al comune nel cui territorio è situato il cimitero, che vi provvede con risorse proprie. Tale situazione ricorre quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere rinnovo o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora comportamenti attivi siano posti in essere entro sei mesi successivi alla scadenza, gli interessati sono tenuti contestualmente a corrispondere eventuali oneri già sostenuti dal comune o dal gestore del cimitero;

c) un piano regolatore cimiteriale d'ambito, che preveda:

1) una presenza equilibrata di cimiteri e di tipologie di sepolture, in relazione alla domanda, con l'intento di favorire l'accesso alle diverse fasce di popolazione a seconda dei territori serviti;

2) le soluzioni tecnico-costruttive capaci di favorire modalità gestionali cimiteriali a «rotazione», piuttosto che «ad accumulo» e conseguentemente a favorire la tumulazione aerata e la cremazione;

3) la presenza di almeno un crematorio in ogni territorio di ASL. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane;

4) la limitazione, ai fini di sostenibilità economica e al tempo stesso di equilibrato servizio alle popolazioni servite, del numero di crematori di ATOC in misura pari al rapporto tra la mortalità residente dell'ambito e il parametro quattromila, arrotondato all'unità;

d) un piano degli investimenti di cui all'articolo 17, comma 8;

e) la cessazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali esistenti e la loro trasformazione in concessioni cimiteriali a tempo determinato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di durata pari a novantanove anni, salvo rinnovo, previo versamento della tariffa corrispondente ai servizi per novantanove anni, decurtata di un terzo se vi è la contemporanea trasformazione in tumulazione aerata. I concessionari interessati possono richiedere, al momento della trasformazione della concessione da perpetua a tempo determinato, la riduzione della durata fino a un minimo di trenta anni, fruendo egualmente della decurtazione tariffaria di un quarto se vi è la trasformazione in tumulazione aerata. In caso di mancato versamento della tariffa dovuta, la concessione cessa trascorsi venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) un ispettorato di ATOC per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali, ossia di cimiteri, crematori, illuminazione elettrica votiva, e per la polizia mortuaria. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata dall'ATOC all'ASL del territorio riferimento che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. Qualora per esigenze di razionalizzazione della gestione si intenda procedere alla soppressione di un cimitero, l'ATOC non può iniziare la relativa procedura soppressoria se non previo svolgimento, con risultato positivo, di un referendum consultivo locale e comunque attivando soluzioni idonee per mantenere la memoria storica delle sepolture esistenti nel cimitero soppresso.
5. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità d'ambito. Tali cimiteri non possono estendersi oltre i confini esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli oneri per l'operatività dell'Autorità d'ambito, comprese le funzioni di vigilanza e di controllo del relativo ispettorato, sono coperti da risorse proprie dei comuni appartenenti al consorzio obbligatorio di funzioni, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio, da risorse proprie e da un contributo fisso da corrispondere a cura del richiedente per ogni operazione cimiteriale a pagamento e per ogni cremazione, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

Art. 14.
(Piani regolatori cimiteriali)

1. L'Autorità d'ambito è tenuta ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano regolatore cimiteriale e un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni o prima se l'Autorità d'ambito rileva scostamenti che possano influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.
3. Ciascuna Autorità d'ambito pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il piano regolatore cimiteriale, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia cimiteriale.

4. Spettano, inoltre, all'Autorità d'ambito le seguenti funzioni:

a) il mantenimento dei rapporti con le associazioni dei consumatori operanti nell'ambito territoriale, se lo richiedano;

b) la definizione della carta della qualità dei servizi, compresa la definizione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza nei casi previsti;

c) la contrattazione e la stipulazione del contratto di servizio con il soggetto gestore;

d) l'accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

e) le modalità di subentro nell'intestazione della concessione di sepolture private;

f) il rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

g) la determinazione degli oneri e dei diritti da applicarsi in tema di realizzazione ed uso dei sepolcri privati;

h) la promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

Art. 15.
(Tumulazione aerata
e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.
3. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.
4. Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, se necessario con la sostituzione periodica del filtro. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.
5. Il loculo è realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.
6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione, cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.
7. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.
8. Le soluzioni tecnologiche che garantiscano la tumulazione areata con metodi diversi da quelli di cui al presente articolo possono essere autorizzate dall'ASL competente per territorio, sulla base del progetto presentato.

Art. 16.
(Affidamento della gestione
dei servizi cimiteriali)

1. Entro un anno dalla data di adozione del piano regolatore cimiteriale e della carta dei servizi, l'Autorità d'ambito individua la modalità di gestione dei servizi cimiteriali nell'ATOC di riferimento e provvede alle procedure di affidamento dei servizi, sulla scorta di contratto di servizi, fermi restando i seguenti princìpi:

a) le gestioni cimiteriali esistenti che estendano la propria operatività all'intero ATOC hanno diritto di continuare l'esercizio dei servizi fino alla scadenza contrattuale; negli altri casi, l'efficacia del contratto cessa improrogabilmente cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) la gestione dei servizi cimiteriali d'ambito può essere svolta con le seguenti le modalità:

1) affidamento del servizio, previa procedura ad evidenza pubblica, a impresa cimiteriale privata o pubblica;

2) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

3) affidamento diretto del servizio a società cimiteriale pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 22;

4) affidamento, cosiddetto «in house providing», a società cimiteriale pubblica o a azienda speciale.

2. In caso di inerzia dell'Autorità d'ambito protratta per sei mesi rispetto al termine di un anno di cui al comma 1, il prefetto territorialmente competente esercita i poteri sostitutivi, provvedendo, entro i successivi sei mesi, ad avviare le procedure di affidamento secondo i princìpi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
3. È favorita l'estensione dell'attività di imprese cimiteriali pubbliche esistenti o la nuova creazione di imprese cimiteriali pubbliche per la gestione del servizio pubblico in un'area sovracomunale, fino a quella dell'intero ATOC. Alle imprese di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma di gestione e purché l'attività risulti non in perdita, non si applicano le disposizioni concernenti i vincoli in materia di assunzione di personale per le società a partecipazione pubblica degli enti locali.
4. I soggetti affidatari che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia e alla conseguente prestazione a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. In sede di affidamento, e prima di esso, il soggetto interessato è tenuto a sottoporre all'Autorità d'ambito il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.
5. L'Autorità d'ambito, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni, assumendo la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali e con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.
6. L'Autorità d'ambito inizia le procedure per un nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della scadenza di quello precedente.
7. La gestione dei servizi di ambito cimiteriale è incompatibile con l'attività funebre nello stesso territorio e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo ove necessario la separazione societaria stabilita dall'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da attuare, per chi è già gestore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1, qualora in uno stesso ambito sussista più di un gestore cimiteriale affidatario di servizio pubblico locale o secondo finanza di progetto, che intende estendere la propria operatività all'interno dell'ATOC, spetta alla Autorità d'ambito, in sede di prima applicazione, valutare se frazionare la gestione o se favorire la fusione in unica realtà gestionale.

Art. 17.
(Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono coperti mediante:

a) trasferimenti dei concessionari di sepoltura e degli utenti dei servizi cimiteriali, in funzione dei beni e dei servizi acquistati;

b) trasferimenti degli enti locali del territorio dell'ATOC;

c) altri eventuali proventi.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o per manufatti di cui venga, sulla base delle norme regolamentari di ATOC, consentita l'installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo, individuati per i sepolcri privati nei concessionari e per le inumazioni in campo comune nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre delle spoglie mortali.
3. Il comune destina una quota del gettito annuale per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi necroscopico-cimiteriali.
4. Si applica a ogni tipo di concessione cimiteriale, indipendentemente dalla destinazione a contenere urne cinerarie, il criterio di calcolo della tariffa di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002. In tal caso, la tariffa non si considera come massima, ma come ordinaria, e si possono consentire variazioni positive o negative rispetto a tale tariffa ordinaria fino a un massimo del venticinque per cento.
5. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria il gestore del cimitero:

a) utilizza una parte non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei proventi, compresi i canoni pluriennali, derivanti da ogni tipo di concessione cimiteriale, per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri;

b) utilizza la parte rimanente, non inferiore al 20 per cento dei proventi annui, accantonata in apposito fondo a destinazione vincolata, per:

1) provvedere alle spese manutentive straordinarie;

2) realizzare nuove opere cimiteriali ovvero garantire il mantenimento futuro dei cimiteri, attraverso uno specifico piano economico-finanziario pluriennale.

6. Se la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale, della concessione di costruzione e gestione o della finanza di progetto, sono inferiori alla durata di concessione dei manufatti, il gestore del cimitero è tenuto ad alimentare, pro quota proporzionale, con parte dei proventi da concessione di sepoltura lo specifico fondo che, al termine rispettivamente dell'affidamento, della concessione di costruzione e gestione, del progetto di finanza, è destinato al gestore subentrante o al soggetto comunque successore per il mantenimento futuro del cimitero. Tale fondo ha la natura di fondo di accantonamento per spese future, non soggetto a imposte ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I manufatti delle opere costruite dal gestore e non concessi sono valorizzati al valore contabile netto.
7. Nella gestione di cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono soggetti a tassazione ai fini IRES e IRAP, laddove corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti.
8. Gli investimenti per la realizzazione di nuovi cimiteri, di ampliamenti di cimiteri esistenti, di nuove aree da concedere o di nuovi manufatti sepolcrali o per la ristrutturazione di sepolture esistenti, di nuova realizzazione di crematori o di loro ristrutturazione o ampliamento, non sono soggetti alle disposizioni concernenti i vincoli del patto di stabilità interno purché il soggetto che li realizza possa dimostrare, con apposito piano economico-finanziario protratto per almeno venti anni, che l'opera si finanzia con i relativi proventi o con i fondi accantonati di cui al presente articolo e che non derivino effetti negativi per il bilancio di esercizio non compensati da detti introiti.
9. Per la realizzazione di crematori e di cimiteri, ancorché eseguiti in ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

Capo II
ASPETTI CONCERNENTI
LA CREMAZIONE

Art. 18.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di scelte e autorizzazioni
in materia di cremazione)

1. La scelta della pratica funeraria attiene all'ordinamento civile e le decisioni sulla destinazione delle ceneri da cremazione, quando vi sia la scelta della cremazione, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. A tali fini, la presente legge garantisce una parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.
2. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Autorizzazione alla cremazione)1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, dopo avere acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le citate associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, la certificazione ha efficacia nell'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge o parenti o dei soggetti di cui alla lettera c) del presente comma, la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa in questo senso, qualora al beneficiario risulti essere stato nominato, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, anche quando tale incarico non risulti compreso nel decreto di nomina.

3. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune in cui il defunto è stato trasportato. Nel caso in cui nella documentazione sulla base della quale è avvenuto il trasporto del feretro non risultino indicazioni che consentano l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, chi richieda la cremazione è tenuto a documentare, in altre forme documentali, l'assenza di questi elementi cautelarmente ostativi.
4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b), e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui debba avvenire.
5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune o in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.
6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

a) il coniuge;

b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.

c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), il familiare più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.
8. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto. L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri. Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate dal soggetto che provvede alla consegna dell'urna devono essere inserite in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto in essi contenuto. Tale circostanza viene attestata dal soggetto che consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto e ottenuto il prelievo a fini devozionali. È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri.
10. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, come definiti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, ovvero nel caso in cui non sia pervenuta al gestore del cimitero alcuna disposizione precedente le operazioni cimiteriali da parte di soggetti di cui al medesimo comma 2, lettera c), del presente articolo, se si sia data adeguata pubblicità. Per adeguata pubblicità è da intendersi la pubblicazione nell'albo pretorio del comune per novanta giorni di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.
11. Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato»;

b) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (Norme tecniche) – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, per la tracciabilità delle cremazioni.
2. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'ASL, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva».

3. Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita ai sensi dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito, su richiesta degli interessati, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e l'accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico o altre destinazioni future del corpo. La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, restando esclusa ogni indicazione sulla motivazione, e ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché dalla presente legge.
4. La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria, non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.
5. L'affidamento della gestione dei crematori, in qualità di servizi cimiteriali, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16. Per i crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di enti del Terzo settore, la situazione di fatto esistente è equiparata ad affidamento di servizio pubblico locale per tale servizio.

Capo III
RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 19.
(Rilevazioni statistiche e segnalazioni
all'Agenzia delle entrate)

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, per via telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Confederazione dei servizi pubblici locali – Asstra, Utilitalia (Confservizi).
3. L'ISTAT, sentite l'ANCI e la Confservizi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva nell'ambito della programmazione statistica nazionale una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché del numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologia, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, ai soli fini di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione, per ATOC e, se necessario, per comune, sono diffusi con periodicità annuale. In particolare, i dati raccolti sono oggetto di diffusione al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni ATOC.

Titolo IV
PREVIDENZA FUNERARIA
E MISURE FISCALI

Art. 20.
(Previdenza funeraria e cimiteriale)

1. Al fine di contribuire, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, a una scelta libera da condizionamenti è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

a) in vita, dalla persona beneficiaria;

b) da parte di un familiare del defunto;

c) da un componente del nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, finalizzato alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, finalizzato alla garanzia di copertura economica della disponibilità e suo mantenimento nel tempo della sepoltura di un defunto, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza della società di assicurazione, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione.

Art. 21.
(Misure fiscali)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri, per i lavori di edilizia e per le opere lapidee cimiteriali, con i relativi accessori funerari, sostenute in dipendenza della morte di persone, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino all'importo massimo complessivo di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazione per la previdenza funebre, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazione per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativi accessori funerari».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022, nonché nella misura del 36 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023, anche per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
4. La detrazione di cui al comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Titolo V
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Misure sulle partecipazioni
societarie pubbliche)

1. Si definisce «impresa pubblica»:

a) la gestione in economia diretta di comune o di più comuni associati nelle forme di legge purché per comuni di popolazione legale singola o associata inferiore ai 100.000 abitanti;

b) l'azienda speciale di cui all'articolo 114 del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) società partecipata almeno per il 20 per cento del suo capitale da uno o più enti locali;

d) società partecipata da uno o più enti locali, aventi la caratteristica dell'in house providing;

e) società partecipata da capitale proprio dei lavoratori stabilmente impiegati da almeno un triennio e da capitale di persone fisiche e giuridiche, con partecipazioni rispondenti ai requisiti seguenti:

1) capitale proprio dei lavoratori non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento;

2) capitale di persone fisiche non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, con singole quote non superiori al 5 per cento. Tali persone fisiche non possono svolgere direttamente o indirettamente, anche attraverso familiari o affini, attività incompatibile per la presente legge con l'ambito di operatività;

3) capitale di soggetti pubblici o privati diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), siano questi imprese funebri, soggetti pubblici o privati, nel complesso con partecipazione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, ferme restando le incompatibilità, rispettivamente di ambito funebre e cimiteriale, previste dalla presente legge.

2. L'obiettivo della riduzione del capitale pubblico nelle società di gestione dei servizi pubblici locali è da contemperare, nel settore funebre e cimiteriale, con la necessità di garantire un adeguato livello di concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, previa istituzione degli ATOC, nell'ambito cimiteriale. A fronte della riduzione del capitale pubblico, per la natura di beni comuni dei cimiteri e di socialità del servizio funebre, è prevista la partecipazione di lavoratori e di cittadini, nonché di imprese nelle società.
3. Per costituire o continuare l'esercizio di impresa funebre pubblica è necessario che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito di attività coincida con un bacino in cui vi sia una mortalità superiore a 300 decessi annui.

4. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, secondo il seguente ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento per la fornitura di servizi o agevolazioni di pagamento ai soggetti meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito tra i soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

5. Qualora nel bilancio consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti per le finalità di cui alla lettera c) del comma 4, anche superando la misura massima del 50 per cento ivi prevista.
6. In sede di costituzione, l'impresa è tenuta alla presentazione di un piano economico-finanziario di durata almeno quinquennale nel quale sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 23.
(Adeguamento delle normative regionali
e regolamento di attuazione)

1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti gli aspetti non specificamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) previsione della denuncia di morte e accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) individuazione di locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri e ossa umane;

e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali nonché sulle modalità da osservare per la sepoltura e per la cremazione;

g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;

h) individuazione di reparti speciali nei cimiteri;

i) previsione di disposizioni in caso di soppressione dei cimiteri;

l) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinino un numero elevato di decessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi del comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle relative disposizioni di attuazione, le Autorità d'ambito, entro il termine perentorio di un anno dalla loro costituzione, adottano un regolamento per la disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria, applicabile nell'intero territorio in cui i servizi vengono gestiti in forma associata, con le procedure di cui all'articolo 345 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
4. Gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, per quanto possibile, sono formati, trasmessi e archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 24.
(Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23 possono continuare a esercitare le medesime attività fino al termine del secondo anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri – casse di legno – cofani non-conformi senza prove (CSP) – metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego» o dalla norma UNI 11520 «cofani funebri – casse di legno – terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine, comunque, di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, per un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

torna su

Allegato

Tabella 1
(Articolo 4, comma 5)

Funerali per anno

Mezzi funebri

Necrofori

Direttore
tecnico

da 301 a 1.000

3

6

1

oltre 1.000

4

12

1

torna su