PDL 294

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 126 della XVIII legislatura, si intende colmare una lacuna normativa derivante dalla mancata applicabilità del combinato disposto degli articoli 3809, 381 e 383 del codice di procedura penale e dell'ipotesi di violazione di domicilio semplice di cui all'articolo 614, primo comma, del codice penale. Alla luce dell'evoluzione del contesto sociale italiano e dell'aumento dei reati contro la proprietà, occorre uno strumento di garanzia finalizzato a interrompere un disegno criminoso, potenzialmente, di maggiore portata. In particolare, con la presente proposta di legge si intende modificare gli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela attraverso l'estensione dell'arresto a opera di privati anche ai casi di violazione di domicilio semplice, rafforzando così un principio di autotutela e sicurezza sociale. La finalità è di arrivare al superamento della lacuna esistente nella normativa vigente che fa sì che l'aggressore che viola il domicilio senza esercitare violenza su cose o persone non sia passibile di arresto da parte di un privato cittadino, in quanto l'arresto in flagranza è applicabile solo alle fattispecie procedibili d'ufficio, pena il rischio di essere accusati di sequestro di persona o di arresto illegale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«d-quater) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

Art. 2.

1. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o comunque quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».

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