PDL 292

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale, in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Le statistiche demografiche segnalano un costante aumento del numero di anziani che vivono in casa da soli o con il coniuge e che, da sempre, sono gli obiettivi principali dei truffatori. L'esiguità delle sanzioni previste in caso di truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di disporre delle necessarie e opportune misure di sicurezza volte a contenere e a prevenire questi reati. Gli arresti sono sempre più rari e i truffatori sono soggetti a pene molto lievi consistenti, al massimo, in cinque anni di reclusione o, come purtroppo avviene in molti casi, solo di qualche mese, in quanto i responsabili di tali raggiri si avvalgono delle circostanze attenuanti, dei riti alternativi e della continuazione del reato. Inoltre, ai sensi della legislazione vigente, l'indagato può essere arrestato solo se è colto in flagranza di reato e questo non si verifica quasi mai in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo solo dopo essere state raggirate. Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta, che può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce sono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate. Si ricorda, infine, che non sempre si può contestare il reato di rapina, per il quale è prevista una pena più severa, in quanto è possibile comminare tale pena solo quando le vittime subiscono una violenza, ma, ovviamente, i truffatori prediligono, per loro natura, il raggiro.
È necessario, dunque, inasprire le pene e perseguire con ogni mezzo la certezza della pena.
La speciale tutela giuridica dei soggetti minori e degli anziani, sotto un profilo strettamente penalistico, trova il suo baluardo nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di «circonvenzione di persone incapaci». Purtroppo, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 643. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare la ricorrenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in un siffatto stato, il soggetto agente non sarà punibile.
La presente proposta di legge introduce l'articolo 640-bis.1 del codice penale che, grazie alla previsione della fattispecie concreta di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, consente un aggravio della pena prevista dall'articolo 640 per chiunque abusi della condizione di debolezza e di vulnerabilità di soggetti anziani o abusi dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un soggetto minore; la pena prevista in tali circostanze è, infatti, la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Il reato di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, così come previsto dalla presente proposta di legge, contribuisce a scoraggiare ulteriormente gli autori di questi crimini. L'introduzione di una nuova fattispecie di reato all'interno del codice penale è dettata dall'esigenza di garantire una maggiore attenzione nei confronti dei soggetti più anziani e dei minori da parte dello Stato in materia di sicurezza. Pertanto, la nuova fattispecie di reato si applica, con pene severe, a chi approfitta degli anziani e dei minori, li truffa o li deruba presso le loro abitazioni; questa nuova fattispecie riassume in sé reati che già esistono, ma aggrava le pene per chi li commette quando a subirne le conseguenze sono i cosiddetti «soggetti deboli». Questi sono gli obiettivi della proposta di legge che si presenta alla vostra attenzione.
Con le truffe ai danni dei soggetti deboli siamo giunti all'assoluta abiezione morale: siamo al cospetto di crimini la cui connotazione maggiore è la viltà.
La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto legislativo che persiste da ormai troppo tempo e vuole contribuire a tutelare gli anziani e i minori da crimini messi in atto da veri e propri artisti della truffa in grado di recitare, alla stregua di navigati attori teatrali, la parte giusta per carpire la buona fede di indifesi anziani e di ingenui minori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 640-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-bis.1. – (Truffa ai danni di soggetti minori o anziani) – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso, ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o dell'inesperienza di una persona minore, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

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