PDL 275

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARI

Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e disposizioni per la valorizzazione e l'integrazione delle medesime nel sistema nazionale di istruzione

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende valorizzare il lavoro svolto dalle molte agenzie educative diffuse e distribuite in tutto il territorio nazionale che offrono adeguate opportunità e occasioni di studio musicale. L'educazione musicale e la pratica strumentale sono momenti fondamentali nei processi di formazione della persona. La moderna pedagogia ha messo in luce i diversi aspetti cognitivi, psico-motori, emotivi, culturali e sociali coinvolti nella pratica musicale. Ciò è stato diffusamente compreso da milioni di famiglie italiane che, spesso con sforzi economici importanti, offrono ai propri figli la possibilità di avvicinarsi alla musica e allo studio di uno strumento. I dati relativi al settore, infatti, indicano un'importante diffusione della pratica musicale tra i bambini, i ragazzi, i giovani e nella formazione permanente degli adulti, che si svolge nei contesti più diversi: nelle scuole civiche, nelle piccole e grandi associazioni musicali, nelle scuole bandistiche oltre all'insegnamento privato. Ciò è segno di un'esigenza crescente e ormai paragonabile all'interesse rivolto alla pratica sportiva. Recentemente l'Associazione italiana delle scuole di musica ha pubblicato i risultati della prima indagine nazionale dai quali emerge un valore stimato di 7.000 scuole di musica presenti in Italia a gennaio 2022. Nel curricolo scolastico l'educazione all'espressione musicale è presente a partire dalla scuola dell'infanzia nella quale è sempre più richiesto, da parte degli educatori, l'intervento di specialisti in questa disciplina; lo stesso accade nella scuola primaria, in cui la presenza di personale esperto e specificamente qualificato a fianco dei docenti è ritenuta un indispensabile sostegno alla didattica musicale concepita non solo come attività ricreativa ma come materia da comprendere, approfondire e praticare con regolarità. Nell'ordine e nei gradi scolastici successivi, in cui sono previsti ore e docenti dedicati, l'educazione musicale dovrebbe costantemente rinnovarsi e approfondirsi dando ai ragazzi la possibilità di suonare e di cantare per meglio capire la grammatica della musica attraverso l'esperienza diretta, che dovrebbe essere anche di approccio individuale, magari attraverso lo studio di uno strumento, e di coinvolgimento attivo e creativo in attività di gruppo proposte con regolarità. Le scuole di musica intendono essere una risorsa per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le quali potranno utilizzare professionalità utili al raggiungimento degli obiettivi didattici preposti. Nel rispetto delle autonomie di entrambe le istituzioni, l'intervento delle scuole di musica dovrà configurarsi come attività extra-curricolare. Lo studio musicale in Italia, anche con il processo di riforma dei conservatori e con l'istituzione dei licei musicali e coreutici, si è sviluppato separatamente dagli altri filoni formativi da cui è rimasto distaccato non solo «fisicamente» e logisticamente, ma anche dal punto di vista dei contenuti e dello sviluppo metodologico. Si è così assistito al sorgere di una serie di luoghi indipendenti e non comunicanti nei quali è organizzata l'esperienza musicale ed è progettato lo studio della musica. L'Italia proviene, inoltre, da una situazione di grande debolezza riguardo all'istruzione musicale e alla cultura musicale diffusa: era, infatti, fino alla riforma della ex scuola media attuata alla fine degli anni Sessanta, uno dei sette unici Paesi fra i 75 aderenti al Bureau International d'Education che non contemplavano affatto lo studio della musica nella scuola. L'istituzione recente dei licei musicali, da un lato, è da salutare quale importante novità nel panorama scolastico nazionale, ma, dall'altro, sancisce un'ennesima separazione della musica dagli altri campi del sapere costringendola ancora una volta in un ambito specialistico e riservato, non integrato con il curricolo generale dei percorsi di studio. Si riproduce così il fraintendimento generalizzato che da sempre assegna la cura della formazione musicale esclusivamente ai conservatori e alle accademie nazionali, ovvero a istituzioni che hanno finalità prevalentemente professionali e che non possono far fronte ai bisogni di una cultura musicale diffusa e per tutti. L'assenza di un'educazione musicale fattivamente presente nelle scuole dell'obbligo ha prodotto il sorgere di una miriade di esperienze esterne basate su modelli di organizzazione diversi e anche molto distanti tra loro nella concezione fondante: scuole civiche, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni e cooperative, quasi tutte operanti con le modalità previste dal cosiddetto «Terzo settore» oppure configurate come realtà dichiaratamente private. Questo fenomeno, che attesta un'importante esigenza sociale, necessita di un riordino e di un riconoscimento della sua valenza educativa in una dimensione culturale ben più significativa. Per tale fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, riconosce la necessità di valorizzare le scuole di musica avendo, soprattutto, riguardo: alle esperienze di altri Paesi dell'Unione europea; alle esigenze di sviluppo e di integrazione della società multiculturale; al raggiungimento di un pieno diritto dei disabili alle opportunità di formazione musicale; alla promozione e alla diffusione della musica; alla previsione di costituire un sistema nazionale di orchestre e di cori giovanili. L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscano la funzione formativa delle scuole di musica anche favorendone l'integrazione nei sistemi regionali e delle province autonome. L'articolo 3 prevede i requisiti per l'accreditamento delle scuole di musica stabilendo, in particolare, che esse dispongano di personale qualificato e di adeguate strutture, che garantiscano un percorso formativo differenziato in base alle attitudini degli allievi, che propongano attività laboratoriali, che documentino costantemente l'intera attività didattica e che siano in possesso di uno statuto o di un regolamento che stabiliscano l'organizzazione interna. L'articolo 4 interviene sulla copertura finanziaria stabilendo che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della legge provvedano le regioni e le province autonome.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle finalità generali di educazione e di formazione della persona nonché di promozione e sviluppo della cultura, prevede disposizioni per la valorizzazione delle scuole di musica, intese come enti del Terzo settore volti alla promozione e alla diffusione della cultura della sensibilità musicale e delle pratiche musicali nonché per la realizzazione di un sistema garantito da criteri di qualità. Tali finalità sono realizzate anche mediante la collaborazione delle scuole di musica con il sistema nazionale di istruzione.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite avendo riguardo anche:

a) alle esperienze di altri Paesi membri dell'Unione europea volte alla valorizzazione e alla crescita della cultura musicale, con particolare riferimento alle collaborazioni ivi realizzate con i sistemi scolastici nazionali;

b) alle esigenze di sviluppo e di integrazione della società multiculturale;

c) al riconoscimento del diritto dei disabili all'educazione e alla formazione musicale;

d) alle esigenze connesse alle politiche di promozione e di diffusione della musica rivolte ai giovani;

e) alla previsione di costituire un sistema nazionale di orchestre e di cori giovanili.

Art. 2.
(Competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome e convenzioni tra le scuole di musica e le istituzioni scolastiche)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, riconoscono la funzione formativa delle scuole di musica, accreditate ai sensi dell'articolo 3, che promuovono l'apprendimento e la diffusione della cultura musicale mediante una proposta didattica aperta e pluralista, rivolta a un'utenza eterogenea, nonché attraverso adeguate metodologie didattiche.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, altresì, la collaborazione delle scuole di musica con il sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di specifici progetti formativi integrati, finalizzati in particolare ad attività didattiche extra-curricolari e alla formazione continua dei docenti.
3. Ai fini del comma 2, le istituzioni scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, nell'esercizio della loro autonomia, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, possono stipulare con le scuole di musica, accreditate ai sensi dell'articolo 3, apposite convenzioni sulla base di schemi concordati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli uffici scolastici regionali, al fine di garantire un'adeguata omogeneità territoriale.

Art. 3.
(Accreditamento delle scuole di musica nei sistemi regionali e delle province autonome)

1. Al fine di garantire un'adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica devono possedere ai fini del loro accreditamento nei sistemi regionali e delle province autonome. In particolare, le scuole di musica devono:

a) disporre di locali idonei e a norma di legge e, in particolare, di aule per la didattica individuale e di almeno uno spazio per la didattica collettiva, adeguato anche a ospitare saggi e manifestazioni, nonché essere accessibili alle persone disabili e disporre di un piano generale per la sicurezza del luogo di lavoro;

b) disporre di un corpo docente costituito da insegnanti diplomati o di provata esperienza artistico-professionale, la cui formazione ed esperienza devono essere attestate da adeguati titoli, nonché sottoscrivere con i propri docenti contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente, che garantiscono libertà di insegnamento e la continuità didattica;

c) offrire una proposta formativa ampia, che prevede un sistema didattico articolato e compiuto, in grado di garantire, oltre alla formazione strumentale, anche l'educazione musicale, nonché disporre di una distribuzione omogenea di utenti nei corsi e di un numero congruo complessivo di allievi;

d) proporre attività laboratoriali che consentono lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali;

e) documentare l'attività didattica favorendone la programmazione collegiale e la sua verifica;

f) essere in possesso di uno statuto o di un regolamento che stabiliscono l'organizzazione interna.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono anche le modalità attraverso le quali le scuole di musica richiedono l'accreditamento nei sistemi regionali o delle province autonome di cui al comma 1.
3. Le scuole di musica accreditate nei sistemi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano non sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sui rispettivi fondi stanziati per gli interventi culturali secondo le istanze territoriali.

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