PDL 274

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 274

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPPELLACCI

Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione della figura dell'autista soccorritore, con la precisa finalità di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e di riconoscere la professionalità e il valore sociale dell'opera di chi quotidianamente è impegnato nel territorio, come già avvenuto in altri Paesi europei.
Attualmente, numerose attività ordinariamente svolte dall'autista soccorritore esulano da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la figura dell'autista operatore tecnico specializzato. Si rende necessario, pertanto, un intervento legislativo teso a colmare questa intollerabile lacuna. Ciò vale in particolare per le attività che comportano un approccio diretto con il paziente, che richiedono una preparazione specifica e che espongono l'autista alla possibilità di errore, oltre che ad eventuali rischi per la propria persona.
L'autista soccorritore è, inoltre, parte attiva di un'équipe, e ordinariamente interagisce con sei medici e altrettanti infermieri, a rotazione. Pertanto la diversificazione delle mansioni porta nei fatti ad una collaborazione, con un effettivo collegamento funzionale, in numerose attività sul paziente.
Gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge sono finalizzati a dare un inquadramento normativo a entrambi gli aspetti evidenziati e a riconoscere conseguentemente il diritto alle indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali di operatori del soccorso.
Mediante l'individuazione del percorso di formazione, dei requisiti per l'accesso al corso di formazione e di un esame finale (articoli 4, 5 e 6), si intende inoltre evitare che le medesime figure ricevano un trattamento sperequato nelle diverse regioni e rispondere all'interesse generale dei cittadini di vedersi garantita una maggiore qualità del servizio, affidata a figure riconosciute, qualificate, titolari di diritti e, allo stesso tempo, di specifiche responsabilità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale di autista soccorritore)

1. È istituita la figura professionale di autista soccorritore.
2. L'autista soccorritore è l'operatore abilitato, a seguito del conseguimento di uno specifico attestato professionale all'esito dei corsi di formazione definiti ai sensi dell'articolo 4, a svolgere le seguenti attività:

a) conduzione e manutenzione in efficienza di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario;

b) salvaguardia della sicurezza dei soggetti presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario a esso affidato;

c) collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell'intervento di soccorso.

Art. 2.
(Contesto operativo)

1. L'autista soccorritore presta la propria attività in regime di dipendenza o di volontariato presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, organizzazioni di volontariato, cooperative ed enti pubblici o privati che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario nel territorio nazionale anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 3.
(Attività e indennità)

1. Le attività dell'autista soccorritore consistono:

a) nella guida dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario;

b) nella stabilizzazione dei pazienti per il trasporto;

c) nell'attribuzione ai pazienti, nel caso in cui il mezzo di soccorso e di trasporto sanitario non sia provvisto di medico a bordo, dei codici colore o numerici che definiscono la gravità delle condizioni del paziente in situazioni extra-ospedaliere;

d) nell'uso di apparecchiature elettromedicali e nell'erogazione di ossigeno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'autista soccorritore secondo i piani e le direttive della centrale operativa di riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato.
3. L'autista soccorritore opera in collegamento funzionale con gli altri operatori, nel rispetto delle procedure operative vigenti nel sistema di emergenza sanitaria e in applicazione delle indicazioni impartite dai professionisti sanitari preposti a gestire l'intervento.
4. All'autista soccorritore sono riconosciute, con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva, le indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali degli operatori delle attività di soccorso.

Art. 4.
(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i percorsi di formazione dell'autista soccorritore, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, definendo l'organizzazione dei corsi di formazione e autorizzando le relative attività didattiche.

Art. 5.
(Requisiti di accesso)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 4 sono richiesti i requisiti previsti dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la guida dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e il diploma di scuola secondaria di primo grado.
2. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 ai fini della partecipazione all'esame finale previsto dall'articolo 6 gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore e hanno effettuato almeno 1.500 ore di servizio.

Art. 6.
(Esame finale e rilascio dell'attestato professionale)

1. I soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 4 e i soggetti esonerati dalla frequenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, conseguono l'attestato professionale di autista soccorritore a seguito del superamento di un esame finale, suddiviso in una prova teorica e in una prova pratica.
2. L'attestato professionale di cui al comma 1 è titolo abilitante alla professione di autista soccorritore in tutto il territorio nazionale.

Art. 7.
(Titoli pregressi)

1. Nella definizione dei percorsi di formazione dell'autista soccorritore le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i crediti formativi da attribuire a titoli e a servizi pregressi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Art. 8.
(Registri pubblici degli autisti soccorritori)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano istituisce un registro pubblico degli autisti soccorritori, i cui dati sono trasmessi al Ministero della salute e confluiscono in un apposito registro pubblico nazionale.
2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è gratuita e obbligatoria per tutti gli autisti soccorritori.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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